Trib. Ivrea, sentenza 17/04/2024, n. 474

TRIB Ivrea
Sentenza
17 aprile 2024
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TRIB Ivrea
Sentenza
17 aprile 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 17/04/2024, n. 474
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 474
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 291/2024
Sentenza di omologa delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi a seguito di udienza figurata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sez. unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. V Bevilacqua Presidente rel/est dott. A Scialabba Giudice dott. A A Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 291/2024 di separazione consensuale tra i coniugi promossa da:
1) IG LL AN
codice fiscale: [...]
nato: a Cerignola, il 03/05/1959,
cittadinanza: italiana,
residente in: Ala di Stura, Frazione Cresto 122
titolo di studio: terza media professione: pensionato reddito mensile: €2.000,00, al netto di oneri € 800,00
2) AR RI SA
codice fiscale: [...]
nata a [...]ù), il 16/10/1973,
cittadinanza italiana,
residenti in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122
titolo di studio: scuola superiore - tecnico servizi sociali professione: operatrice sanitaria reddito mensile: € 1.200,00


entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Polizzi del Foro di Torino
i quali hanno contratto matrimonio civile in Coassolo Torinese in data 18.05.2019
regime patrimoniale: separazione dei beni
(atto 5, parte II, serie C)
con la seguente figlia: LL CH IA nata a [...] il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con l'autorizzazione a vivere separati e nel reciproco rispetto;

- affidamento ad entrambi i genitori - in via condivisa - della figlia minore LL CH
IA, la quale si trasferirà nell'alloggio sito in Balangero, Via Mathi n. 1 con la madre, presso la quale manterrà la dimora e la residenza anagrafica, e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
In ordine ai periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, le parti salvo diverso accordo anche alla luce dei desideri e delle esigenze scolastiche della figlia
- stabiliscono che la minore LL CH IA starà con il padre:
a) nei fine settimana in maniera alternata dalle ore 21,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;

b) due pomeriggi a settimana - martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorquando quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;

c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;

d) ad anni alterni metà delle vacanze pasquali scolastiche;

e) due settimane - anche non consecutive durante le vacanze estive da
-
concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;

f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- riconoscimento da parte del sig. LL AN in favore della sig.ra AR RI
SA - a titolo di contributo al mantenimento della figlia - della somma mensile di €
150,00 da corrispondersi sino alla vendita dell'immobile
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