Trib. Ivrea, sentenza 17/04/2024, n. 474
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Testo completo
N. R.G. 291/2024
Sentenza di omologa delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi a seguito di udienza figurata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sez. unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. V B Presidente rel/est dott. A S G dott. A A B G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 291/2024 di separazione consensuale tra i coniugi promossa da:
1) S L F
codice fiscale: [...]
nato: a Cerignola, il 03/05/1959,
cittadinanza: italiana,
residente in: Ala di Stura, Frazione Cresto 122
titolo di studio: terza media
professione: pensionato
reddito mensile: €2.000,00, al netto di oneri € 800,00
2) C M S
codice fiscale: [...]
nata a [...]ù), il 16/10/1973,
cittadinanza italiana,
residenti in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122
titolo di studio: scuola superiore - tecnico servizi sociali
professione: operatrice sanitaria
reddito mensile: € 1.200,00
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. M P del Foro di Torino
i quali hanno contratto matrimonio civile
in Coassolo Torinese in data 18.05.2019
regime patrimoniale: separazione dei beni
(atto 5, parte II, serie C)
con la seguente figlia: Lastella Chiara Giulia nata a [...] il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con l'autorizzazione a vivere
separati e nel reciproco rispetto;
- affidamento ad entrambi i genitori - in via condivisa - della figlia minore Lastella Chiara
Giulia, la quale si trasferirà nell'alloggio sito in B, Via Mathi n. 1 con la madre, presso la quale manterrà la dimora e la residenza anagrafica, e con esercizio anche
disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria
amministrazione.
In ordine ai periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, le parti
salvo diverso accordo anche alla luce dei desideri e delle esigenze scolastiche della figlia
- stabiliscono che la minore Lastella Chiara Giulia starà con il padre:
a) nei fine settimana in maniera alternata dalle ore 21,00 del venerdì sino alle
ore 21,00 della domenica, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione
materna;
b) due pomeriggi a settimana - martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle
ore 21,00, allorquando quando la riaccompagnerà presso l'abitazione
materna;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre
e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
d) ad anni alterni metà delle vacanze pasquali scolastiche;
e) due settimane - anche non consecutive durante le vacanze estive da
-
concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- riconoscimento da parte del sig. L F in favore della sig.ra Cuellar Maria
S - a titolo di contributo al mantenimento della figlia - della somma mensile di €
150,00 da corrispondersi sino alla vendita dell'immobile