Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2024, n. 194
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE estensora;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186 del ruolo affari contenziosi dell'anno 20 e promossa con ricorso depositato in data 03/03/20 da:
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(GE) e residente in [...];
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Chiara Nicoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Rovereto (TN) via Pasqui, n. 28;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(GE), e residente in [...];
rappresentato e difeso fino al 27.06.2023 dagli avvocati Nicola Canestrini e Federico Massara e a partire da tale data dall'avv. Luigi Campone, giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore depositato il 30.06.2023;
e con la nomina di
AVV. giusto provvedimento di nomina a verbale del Persona_1
19.07.2023, difesa in proprio e ammessa al patrocinio a spese dello stato giusta delibera del 09.01.2024 (doc. 22);
CURATRICE SPECIALE dei minori e Per_2 Per_3 Persona_4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
1
Parte ricorrente:
“Voglia Ill.mo Tribunale di Rovereto adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione al signor CP_1
alle condizioni di seguito indicate:
[...]
➢ disporre la decadenza della responsabilità genitoriale dei signor CP_1
sui figli, o, in via subordinata la sospensione della stessa.
[...]
➢ disporre, in via ulteriormente subordinata, l'affidamento “superesclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. delle figlie , e alla signora Per_2 Per_3 Per_4 [...]
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Pt_1
➢ disporre la sospensione del diritto di visita e di qualsivoglia contatto del padre nei confronti dei figli, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni di RE;
➢ disporre l'incarico al Servizio Sociale Territoriale, di attivare ogni intervento ritenuto opportuno a sostegno del nucleo famigliare;
➢ disporre in capo al signor l'obbligo di mantenimento dei figli Controparte_1
minori mediante il versamento di € 200,00 mensili a favore di ciascun figlio, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
➢ disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere l'80% Controparte_1
delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche secondo il protocollo CNF) che si renderanno necessarie per le figlie.
➢ disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico Parte_1
universale e le ulteriori eventuali provvidenze pubbliche;
➢ disporre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie mediante il versamento di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
➢ Disporre ex art. 342 bis c.c. il divieto di qualsivoglia contatto del signor CP_1
nei confronti della moglie e ai figli e divieto di avvicinamento alla moglie ed
[...]
ai figli ed ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli;
2
➢ con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Parte resistente:
“La difesa del signor come rappresentato e difeso in atti, facendo Controparte_1
seguito al provvedimento dd. 19.07.2023, richiamato integralmente il contenuto degli atti e dei documenti già versati nel fascicolo, precisa le conclusioni come di seguito:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i coniugi non avranno diritto ad un assegno relativo al proprio mantenimento poiché entrambi autosufficienti;
3. i tre figli vengono affidati ai genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, e il padre potrà vederli:
a) durante l'anno scolastico:
> a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, quando il padre li andrà
a prendere, al lunedì mattina, quando ve li riporterà;
> ogni settimana dal mercoledì all'uscita di scuola, quando il padre li andrà a prendere, al giovedì mattina, quando il padre li riporterà a scuola;
b) durante i periodi di vacanza estivi: fermo quanto previsto al punto a) che si applicherà anche durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di ferie, anche consecutive, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro genitore con un preavviso di almeno quindici giorni. La data della partenza il luogo delle ferie e la durata delle ferie estive fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire le minori (eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o Mail entro il 31 maggio di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
> il giorno di Natale e della Vigilia saranno trascorsi dai minori con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre) ed anche il giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con la madre ed il successivo con il padre;
3 > durante le vacanze natalizie e pasquali i minori passeranno la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) compleanni:
> ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli;
> i compleanni dei figli verranno invece festeggiati ad anni alterni con la madre e con il padre;
4. entro ogni giorno 5 del mese, il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento di ogni figlia la somma mensile di € 150,00 (complessiva di € 450 Org_ mensili) somma rivalutata annualmente secondo gli indici I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie per i minori, prevedendo che le singole spese superiori all'importo di € 100,00 dovranno essere previamente concordate, tranne quelle mediche urgenti e quelle rientranti nel percorso scolastico prescelto, nel rispetto del diritto alla salute all'istruzione della prole;
5. la madre potrà godere in via esclusiva degli aiuti provinciali e statali a famiglia e figli e le detrazioni fiscali non comprese nell'assegno unico, verranno divise a metà tra le parti;
6. in ogni caso con vittoria di spese di lite, onorari e accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede fin d'ora l'abilitazione a prova diretta per testi e a interrogatorio formale sulle circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione
“vero che” e prova per testi contraria a quella eventualmente articolata dalla resistente. Si indicano quali possibili testimoni i seguenti soggetti:
[...]
, , , del Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 collega di lavoro , i signori – – e CP_2 Org_2 Pt_2 Pt_3 Per_10
che hanno visto più volte il padre coi minori al parco.” Per_11
Curatrice speciale:
“1) confermare l'affidamento educativo-assistenziale dei minori , e Per_2 Per_3
al SST territorialmente competente con mandato di aggiornamento Persona_4
periodico del Tribunale;
2) confermare la collocazione dei minori , e presso la Per_2 Per_3 Persona_4 madre nell'attuale alloggio sito in RE e/o in quello che la madre Parte_1 reperirà anche con l'aiuto del SST;
4 3) confermare la sospensione del signor dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale e subordinare la ripresa delle visite ai figli - in modalità protetta (spazio neutro) e, comunque, secondo un programma definito e sovrinteso dal SST - al comprovato esito positivo di un percorso psicologico, personale, ad hoc e di sostegno alla genitorialità di cui il padre di , e dovrà dare Per_2 Per_3 Per_4
conto al SST;
4) confermare il percorso di sostegno al nucleo strutturato dal SST, che appare congruo e centrato sulle esigenze attuali dei minori, in particolare, in favore della signora e dei figli, l'intervento di educativa domiciliare pressoché Parte_1
quotidiano attualmente in corso ed il sostegno psicologico a tutti i membri del nucleo;
5) onerare il padre dei tre minori del contributo al mantenimento ordinario dei figli ed alle spese straordinarie nella misura ritenuta congrua, tenuto conto del tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso della convivenza matrimoniale, del reddito e, in generale, del patrimonio dei genitori;
6) assumere ogni altro provvedimento a tutela dei minori;
7) con vittoria delle spese legali del giudizio, spese imponibili e non, accessori di legge, da disporsi a carico della parte/delle parti giudicata/e soccombente/i in solido
o, in subordine, a carico dello Stato essendo i minori stati ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato (doc. 2).
In via istruttoria si conclude come in comparsa di costituzione del curatore speciale
d.d. 18.09.2023”.
Pubblico Ministero:
“Si conclude per la dichiarazione della separazione giudiziale tra i coniugi con conferma dei provvedimenti già adottati”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 03.03.20 e successiva e memoria integrativa depositata il 20.07.20, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 Controparte_1
insistendo nelle conclusioni formulate in epigrafe.
2. Con memoria di costituzione depositata il 06.05.20 e successiva comparsa di costituzione del 21.09.20, si è costituito in giudizio, associandosi Controparte_1
5
alla domanda di separazione formulata dalla coniuge, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande da questa proposta sia relative al rapporto di coniugio che relative alla prole;
costui ha quindi insistito per le conclusioni sopra riportate.
3. All'udienza dell'11.05.20 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto, il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, con ordinanza del 31.05.20 ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali ha autorizzato i coniugi a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott. Riccardo Dies – GIUDICE;
dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE estensora;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 186 del ruolo affari contenziosi dell'anno 20 e promossa con ricorso depositato in data 03/03/20 da:
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(GE) e residente in [...];
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Chiara Nicoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Rovereto (TN) via Pasqui, n. 28;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(GE), e residente in [...];
rappresentato e difeso fino al 27.06.2023 dagli avvocati Nicola Canestrini e Federico Massara e a partire da tale data dall'avv. Luigi Campone, giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore depositato il 30.06.2023;
e con la nomina di
AVV. giusto provvedimento di nomina a verbale del Persona_1
19.07.2023, difesa in proprio e ammessa al patrocinio a spese dello stato giusta delibera del 09.01.2024 (doc. 22);
CURATRICE SPECIALE dei minori e Per_2 Per_3 Persona_4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
1
Parte ricorrente:
“Voglia Ill.mo Tribunale di Rovereto adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione al signor CP_1
alle condizioni di seguito indicate:
[...]
➢ disporre la decadenza della responsabilità genitoriale dei signor CP_1
sui figli, o, in via subordinata la sospensione della stessa.
[...]
➢ disporre, in via ulteriormente subordinata, l'affidamento “superesclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. delle figlie , e alla signora Per_2 Per_3 Per_4 [...]
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Pt_1
➢ disporre la sospensione del diritto di visita e di qualsivoglia contatto del padre nei confronti dei figli, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni di RE;
➢ disporre l'incarico al Servizio Sociale Territoriale, di attivare ogni intervento ritenuto opportuno a sostegno del nucleo famigliare;
➢ disporre in capo al signor l'obbligo di mantenimento dei figli Controparte_1
minori mediante il versamento di € 200,00 mensili a favore di ciascun figlio, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
➢ disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere l'80% Controparte_1
delle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche secondo il protocollo CNF) che si renderanno necessarie per le figlie.
➢ disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico Parte_1
universale e le ulteriori eventuali provvidenze pubbliche;
➢ disporre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie mediante il versamento di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
➢ Disporre ex art. 342 bis c.c. il divieto di qualsivoglia contatto del signor CP_1
nei confronti della moglie e ai figli e divieto di avvicinamento alla moglie ed
[...]
ai figli ed ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli;
2
➢ con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Parte resistente:
“La difesa del signor come rappresentato e difeso in atti, facendo Controparte_1
seguito al provvedimento dd. 19.07.2023, richiamato integralmente il contenuto degli atti e dei documenti già versati nel fascicolo, precisa le conclusioni come di seguito:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i coniugi non avranno diritto ad un assegno relativo al proprio mantenimento poiché entrambi autosufficienti;
3. i tre figli vengono affidati ai genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, e il padre potrà vederli:
a) durante l'anno scolastico:
> a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola, quando il padre li andrà
a prendere, al lunedì mattina, quando ve li riporterà;
> ogni settimana dal mercoledì all'uscita di scuola, quando il padre li andrà a prendere, al giovedì mattina, quando il padre li riporterà a scuola;
b) durante i periodi di vacanza estivi: fermo quanto previsto al punto a) che si applicherà anche durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di ferie, anche consecutive, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro genitore con un preavviso di almeno quindici giorni. La data della partenza il luogo delle ferie e la durata delle ferie estive fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire le minori (eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o Mail entro il 31 maggio di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
> il giorno di Natale e della Vigilia saranno trascorsi dai minori con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre) ed anche il giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con la madre ed il successivo con il padre;
3 > durante le vacanze natalizie e pasquali i minori passeranno la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) compleanni:
> ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con i figli;
> i compleanni dei figli verranno invece festeggiati ad anni alterni con la madre e con il padre;
4. entro ogni giorno 5 del mese, il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento di ogni figlia la somma mensile di € 150,00 (complessiva di € 450 Org_ mensili) somma rivalutata annualmente secondo gli indici I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie per i minori, prevedendo che le singole spese superiori all'importo di € 100,00 dovranno essere previamente concordate, tranne quelle mediche urgenti e quelle rientranti nel percorso scolastico prescelto, nel rispetto del diritto alla salute all'istruzione della prole;
5. la madre potrà godere in via esclusiva degli aiuti provinciali e statali a famiglia e figli e le detrazioni fiscali non comprese nell'assegno unico, verranno divise a metà tra le parti;
6. in ogni caso con vittoria di spese di lite, onorari e accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede fin d'ora l'abilitazione a prova diretta per testi e a interrogatorio formale sulle circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione
“vero che” e prova per testi contraria a quella eventualmente articolata dalla resistente. Si indicano quali possibili testimoni i seguenti soggetti:
[...]
, , , del Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 collega di lavoro , i signori – – e CP_2 Org_2 Pt_2 Pt_3 Per_10
che hanno visto più volte il padre coi minori al parco.” Per_11
Curatrice speciale:
“1) confermare l'affidamento educativo-assistenziale dei minori , e Per_2 Per_3
al SST territorialmente competente con mandato di aggiornamento Persona_4
periodico del Tribunale;
2) confermare la collocazione dei minori , e presso la Per_2 Per_3 Persona_4 madre nell'attuale alloggio sito in RE e/o in quello che la madre Parte_1 reperirà anche con l'aiuto del SST;
4 3) confermare la sospensione del signor dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale e subordinare la ripresa delle visite ai figli - in modalità protetta (spazio neutro) e, comunque, secondo un programma definito e sovrinteso dal SST - al comprovato esito positivo di un percorso psicologico, personale, ad hoc e di sostegno alla genitorialità di cui il padre di , e dovrà dare Per_2 Per_3 Per_4
conto al SST;
4) confermare il percorso di sostegno al nucleo strutturato dal SST, che appare congruo e centrato sulle esigenze attuali dei minori, in particolare, in favore della signora e dei figli, l'intervento di educativa domiciliare pressoché Parte_1
quotidiano attualmente in corso ed il sostegno psicologico a tutti i membri del nucleo;
5) onerare il padre dei tre minori del contributo al mantenimento ordinario dei figli ed alle spese straordinarie nella misura ritenuta congrua, tenuto conto del tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso della convivenza matrimoniale, del reddito e, in generale, del patrimonio dei genitori;
6) assumere ogni altro provvedimento a tutela dei minori;
7) con vittoria delle spese legali del giudizio, spese imponibili e non, accessori di legge, da disporsi a carico della parte/delle parti giudicata/e soccombente/i in solido
o, in subordine, a carico dello Stato essendo i minori stati ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato (doc. 2).
In via istruttoria si conclude come in comparsa di costituzione del curatore speciale
d.d. 18.09.2023”.
Pubblico Ministero:
“Si conclude per la dichiarazione della separazione giudiziale tra i coniugi con conferma dei provvedimenti già adottati”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 03.03.20 e successiva e memoria integrativa depositata il 20.07.20, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 Controparte_1
insistendo nelle conclusioni formulate in epigrafe.
2. Con memoria di costituzione depositata il 06.05.20 e successiva comparsa di costituzione del 21.09.20, si è costituito in giudizio, associandosi Controparte_1
5
alla domanda di separazione formulata dalla coniuge, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande da questa proposta sia relative al rapporto di coniugio che relative alla prole;
costui ha quindi insistito per le conclusioni sopra riportate.
3. All'udienza dell'11.05.20 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto, il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, con ordinanza del 31.05.20 ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali ha autorizzato i coniugi a
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