Trib. Monza, sentenza 07/06/2024, n. 1689

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 07/06/2024, n. 1689
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 1689
Data del deposito : 7 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8604/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA
AR EL (C.F. [...]), LA AB ST (C.F.
[...]), CH IC (C.F. [...]) e CH
TO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gianpaolo Rizzo, presso cui è stato eletto domicilio in Firenze, via Ricasoli n. 32, giusta le procure in atti
OPPONENTI
E
Merkur Italia s.r.l. (C.F. 02621330964), già con il patrocinio dell'avv.
Gianpaolo Rizzo, presso cui è stato eletto domicilio in Firenze, via Ricasoli n. 32, giusta la procura in atti
OPPONENTE
E
TI SPV s.r.l. (C.F. 14978561000) e per essa, quale mandataria, NT
Liberty Servicing S.p.A. - già CF Liberty Servicing S.p.A. (C.F. 10581450961), con il patrocinio dell'avv. Mario Battaglia, con studio in Milano, via Rugabella n.
17, giusta la procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per gli opponenti AR EL, LA AB ST, CH IC e CH TO (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
05.02.2024): Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
a) in via principale ed in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3090/2021 del Tribunale di Monza, emesso in data 23/07/2021 e pubblicato il 26/07/2021, nonché accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'incertezza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di qualsivoglia credito di parte convenuta nei confronti del Sig. EL AR, del Sig. AB ST LA, del Sig. IC
CH e del Sig. TO CH;

b) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo dedotto in giudizio e, segnatamente, di quelle clausole e/o di quelle parti − comunque contenute nella documentazione negoziale − deputate a prevedere ed a disciplinare i tassi di interesse corrispettivi e di mora del rapporto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo derivante dal mutuo dedotto in giudizio alla data della notifica dell'atto di citazione, riliquidando lo stesso con il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VI, TUB e con il piano di ammortamento previsto dal contratto, nonché imputando in tale ricalcolo le somme già corrisposte dalla mutuataria Merkur Italia S.r.l. in bonis all'abbattimento del piano di ammortamento così ricalcolato;

c) per effetto della superiore domanda sub b), disporre le conseguenti rettifiche nei documenti contabili riferiti al mutuo dedotto in giudizio;

d) accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione dedotta in giudizio prestata in favore del Banco BPM S.p.a – già Banca Popolare di Milano dai Sigg.ri EL AR, AB ST LA, IC CH e Sig. TO
CH;
e) accertare e dichiarare l'estinzione ex art. 1957 c.c. di ogni e qualsivoglia obbligazione fideiussoria degli attori opponenti e l'insussistenza e/o inesigibilità di qualsivoglia credito della convenuta opposta nei confronti dei medesimi;

f) in via subordinata rispetto alle domande sub d) e sub e), accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia totale della fideiussione dedotta in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesigibilità di qualsivoglia credito della convenuta opposta nei confronti degli attori opponenti;

g) in ogni caso, accertare tutti i crediti e tutti i debiti come rispettivamente esistenti tra le parti all'uopo utilizzando i controcrediti accertati a qualsiasi titolo della Merkur Italia S.r.l. in bonis nei confronti dell'odierna convenuta, ricalcolando il saldo del mutuo dedotto in giudizio secondo i criteri indicati alla domanda sub b) ed imputando in tale ricalcolo le somme già corrisposte dalla mutuataria Merkur Italia S.r.l. in bonis all'abbattimento del piano di ammortamento ricalcolato;

h) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art.
2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario.
In via istruttoria i) previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere le istanze istruttorie formulate dagli attori con la memoria ex art. 183, comma VI n. 2) c.p.c. e non ammesse dal Giudice.
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Per l'opposta (come da nota scritta depositata in data 30.01.2024): Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- dato atto della mancata riassunzione da parte di MERKUR-ITALIA S.r.l. in fallimento, con ogni derivata conseguenza in merito alla definitività del decreto nei suoi confronti;

- dato atto della concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.
;

- nel merito, rigettare l'opposizione proposta e ogni avversa eccezione, domanda e istanza in quanto inammissibili, oltre che illegittime, infondate e ingiustificate per tutte le ragioni esposte in atti;

- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare al pagamento dell'importo di euro 355.766,80, oltre interessi di mora a far data dal 19 settembre 2017 – data di trasferimento del rapporto a sofferenza – sino al saldo (nella misura pattuita pari ad un punto percentuale in più del tasso di interesse applicato al mutuo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 2
e 5, comma 6 del mutuo), in solido fra loro:
1) LO CC, C.F. [...], residente in [...];

2) IO EF LA, C.F. [...], residente in [...] (6817);

3) CO HI, C.F. [...], residente in [...];

4) OM HI, C.F. [...], residente in [...], Fatta salva la diversa somma che venisse ritenuta dovuta.
Con il favore delle spese e compensi di causa della fase ingiunzionale, del procedimento di mediazione e del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di TI SPV s.r.l. (quale cessionaria di un credito originariamente nella titolarità della Banca Popolare di
Milano Soc. Coop. a r.l.) e per essa, quale mandataria, CF Liberty Servicing S.p.A., è stato ingiunto a Merkur Italia s.r.l., AR EL, LA AB
ST, CH IC e CH TO, la prima quale debitrice principale e gli altri quali garanti, il pagamento della somma di euro 355.766,80, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 1° ottobre 2014. Con l'atto di citazione in opposizione, Merkur Italia s.r.l., AR EL, LA AB ST, CH IC e CH TO hanno eccepito la nullità della clausola di pattuizione degli interessi per indeterminabilità del tasso variabile
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
ancorato al parametro Euribor nonché per la mancata indicazione del tasso annuo effettivo che tenesse conto della periodicità infrannuale delle rate, la violazione da parte della creditrice del termine di cui all'art. 1957 c.c. e la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus sottoscritta dai garanti per violazione della disciplina in tema di concorrenza, concludendo in conformità. All'accoglimento di tali domande si è opposta TI SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria, NT Liberty Servicing S.p.A. (già CF Liberty Servicing S.p.A.).
Nel corso della fase istruttoria, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito del fallimento della debitrice principale.
La causa, successivamente riassunta dai soli garanti, è stata infine trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Sull'estinzione del giudizio relativo alla Merkur Italia s.r.l.
Come innanzi si diceva, a seguito del fallimento della debitrice principale, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
Ora, il processo interrotto non è stato riassunto nei confronti della Merkur Italia s.r.l. né nel termine di legge né successivamente, con la conseguenza che, limitatamente alla posizione della predetta società, deve essere dichiarata la relativa estinzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 305 e 307 del codice di rito.
Si osserva, in proposito, che detta posizione è autonoma e scindibile rispetto a quelle dei garanti.
Sulle eccezioni sollevate dagli opponenti in comparsa conclusionale I. Con il ricorso per ingiunzione di pagamento, la TI SPV s.r.l., rappresentata dalla CF Liberty Servicing S.p.A., ha sostenuto di essersi resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti di Banco BPM S.p.A.
A dimostrazione della titolarità del credito, la società ricorrente ha prodotto in atti un estratto della Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019, contenente l'avviso della cessione medesima (cfr.: doc. E), nonché la dichiarazione di avvenuta cessione del credito di Banco BPM S.p.A. datata 6 febbraio 2020 (cfr.: doc. F).
Solo nella comparsa conclusionale, la difesa degli opponenti ha contestato la sussistenza della titolarità attiva del rapporto in capo alla società cessionaria.
In proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 24798 del
05.11.2020
) ha avuto modo di affermare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Ora, nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla circostanza in questione in tutta la fase istruttoria del presente giudizio di opposizione ed in ogni caso, come innanzi si diceva, l'avvenuta cessione all'opposta del credito oggetto di causa deve
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