Trib. Lecce, sentenza 05/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 05/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 14
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n.
4600/2015 R.G., cui è stato riunito il procedimento n. 5227/2015 R.G., e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv.te Parte_1 C.F._1
Mercede Maria Lega e Maria GA
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Di Staso
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Scorrano in data Controparte_1
04/09/2004. Dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Castellaneta, 12/11/2006) e (Lecce, 29/04/2008). Persona_2
Ha allegato che la convivenza con la coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa della violazione, da parte della stessa, dei doveri di assistenza morale e materiale discendenti dal matrimonio. In particolare, la coniuge avrebbe creato un clima familiare freddo, ciò che


R.G. 4600/2015
con il tempo avrebbe reso la convivenza un vuoto simulacro, fatto di litigi e silenzi. Inoltre, la coniuge lo avrebbe più volte denigrato ed offeso anche alla presenza di terzi e dei figli, rispetto ai quali avrebbe assunto un atteggiamento lassista e diseducativo. Infine, la coniuge si sarebbe sottratta alla contribuzione economica per la famiglia, pretendendo che si facesse carico della restituzione dei Pt_1 mutui contratti per l'acquisto di un fondo e per la costruzione, sul fondo medesimo, di un immobile.
Ha allegato di aver tentato invano il 6 gennaio 2015 di recuperare il rapporto con la coniuge e di aver in seguito scoperto che costei intrattenesse già da tempo una relazione extraconiugale.
Ha dedotto il disinteresse della coniuge nei confronti dei figli nonché l'inidoneità della medesima a condividere il ruolo genitoriale.
Ha allegato di lavorare quale infermiere presso la ASL di Lecce e di percepire uno stipendio pari a circa € 1.300,00 e che la coniuge lavora quale infermiera presso l'Ospedale di Maglie, con retribuzione pari a circa € 1.500,00 mensili.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito alla coniuge;

b) l'affidamento esclusivo a sé della prole con assegnazione a sé della casa familiare;
c) in subordine, l'affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso di sé;
d) un contributo al mantenimento della prole a carico della coniuge pari ad € 250,00 per ciascun figlio, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie;
e) in ulteriore subordine, ove la prole sia collocata presso l'altro genitore, la previsione che il contributo a suo carico sia detratto dalla somma di €
35.000,00 versata per la restituzione del mutuo. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore delle avvocate dichiaratesi antistatarie
(ricorso depositato il 25/05/2015).
I.2.- si è costituita in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da addebitare al coniuge, il quale le avrebbe nascosto, prima delle nozze, di soffrire di impotentia coeundi. Tale condizione fisica ed il senso di insicurezza derivatone avrebbero reso il coniuge particolarmente geloso e possessivo. Inoltre, il coniuge, che sarebbe solito abusare di bevande alcoliche, avrebbe alterazioni umorali che si accompagnerebbero a reazioni stizzose nei confronti suoi e della prole. Ha allegato di aver subito aggressioni fisiche e verbali da parte del coniuge e, in particolare, che: - in data 08/12/2013, nell'ambito di una scenata di gelosia avvenuta nottetempo, il coniuge l'avrebbe ripetutamente colpita con i cuscini;
- in data 03/01/2015, nell'ambito di un'ulteriore scenata di gelosia, il coniuge l'avrebbe sbattuta violentemente contro l'armadio della stanza dei bambini, buttandola poi sul letto e stringendole le mani intorno al collo.
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R.G. 4600/2015
Infine, ha allegato che il coniuge si sarebbe rifiutato di pagare i ratei di mutuo a suo carico nonché di sottoscrivere una richiesta di dilazione, causandole una notevole instabilità economico-patrimoniale e costringendola a vendere l'immobile di sua proprietà per ripianare la situazione debitoria creatasi.
Ha dedotto di aver diritto, per il danno subito in conseguenza delle anzidette condotte perpetrate dal coniuge, ad un risarcimento da quantificare in € 100.000,00.
Ha contestato le violazioni a sé addebitate in punto di mancata contribuzione al ménage familiare, di disinteresse verso i figli e di infedeltà coniugale.
Si è opposta all'affidamento esclusivo, contestandone la rispondenza agli interessi della prole.
Ha dedotto la sussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito all'altro coniuge;
b) l'affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) una contribuzione dell'altro genitore al mantenimento dei figli pari ad €
400,00 per ciascuno, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie;
e) un assegno di mantenimento per sé pari ad € 300,00;
f) la condanna della controparte al risarcimento del danno provvisoriamente quantificato in € 100.000,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 20/11/2015).
I.3.- All'udienza del 01/12/2015, la Presidente delegata, riunita preliminarmente alla presente causa quella distinta al n. 5227/2015 R.G., avente ad oggetto le medesime domande tra le medesime parti, ha esperito invano il tentativo di conciliazione tra i coniugi. All'esito, con ordinanza del 12/12/2015 ha provveduto in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: - affidato
i minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, collocandoli prevalentemente presso la madre, cui ha assegnato la casa familiare;
- disciplinato il diritto di visita dell'altro genitore;
- posto, a carico del genitore non collocatario, un contributo al mantenimento della prole pari ad € 270,00 per ciascuno;
- ripartito in pari misura tra i genitori le spese straordinarie inerenti alla prole. Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa reiterando le difese già prospettate e allegando che la coniuge fosse a conoscenza, già prima delle nozze, della sua condizione patologica.
Ha dedotto, inoltre, la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della controparte per aver temerariamente introdotto il secondo giudizio.
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Ha concluso insistendo nelle conclusioni già formulate, e chiedendo inoltre: - in accoglimento dell'eccezione di litispendenza, la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
-
l'esonero dal contribuire al mantenimento dei figli ovvero la riduzione dell'assegno posto a suo carico;
- la condanna di controparte alla restituzione della somma di € 35.000,00, pari alla metà dell'importo pagato per la restituzione dei mutui (memoria depositata in data
11/01/2016).
I.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione, reiterando le proprie difese e dando atto dell'estinzione del mutuo avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, avvenuta grazie al ricavato di vendita dello stesso. Ha insistito nelle conclusioni già rassegnate (memoria depositata il 04/03/2016).
I.6.- Con ordinanza del 12/04/2016, la giudice delegata ha rigettato
l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori proposta a norma dell'art. 709 c.p.c. dalla parte attrice.
I.7.- Con decreto del 25/11/2016, la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente accolto il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede presidenziale il 12/12/2015, integrando il diritto di visita paterno con la previsione di incontri nelle festività e nel periodo estivo.
I.8.- Con la sentenza non definitiva n. 2341 pubblicata il
07/06/2017, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie.
Con ordinanza del 27/05/2019, la giudice delegata ha revocato
l'assegnazione della casa familiare, atteso che nel frattempo CP_1 si era allontanata dalla casa stessa, rigettando le altre istanze di modifica.
I.9.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali e con l'assunzione di numerose testimonianze.
I.10.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
‣ parte attrice: riportandosi a quelle già formulate (note scritte del
22/05/2024);

‣ parte convenuta: reiterando le medesime conclusioni già rassegnate e chiedendo la distrazione delle spese
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