Trib. Torino, sentenza 04/03/2024, n. 1426
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Testo completo
N. R.G. 14798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A T PRESIDENTE
Dott. S A GUDICE
Dott. A F GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14798/2023
avente per oggetto: scioglimento dell'unione civile promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, Parte_1
presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo
Per il P.M. Visto nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
I signori e si sono uniti civilmente in TORINO il Parte_1 CP_1
31/10/2020.
L'atto di unione civile veniva registrato nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 36 Parte I del Registro delle Unioni Civili dell'anno 2020).
Con ricorso depositato il 08/08/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1 co. 24 l. n. 76/2016. Il ricorrente dichiarava di non aver effettuato la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, in quanto il Comune di Torino aveva risposto di essere impossibilitato a rilasciarlo, producendo al doc. n.
6 email in cui il relativo funzionario del Comune comunicava che, risultando il sig. Pt_1 irreperibile, non era possibile redigere il relativo atto di manifestazione di volontà di una sola parte, e richiedeva che l'istante sanasse l'irreperibilità e iscrivesse la propria residenza in Torino o in altro
Comune italiano.
All'udienza del 29.2.24, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e rilevava d'ufficio il profilo dell'eventuale improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per avere il ricorrente omesso di effettuare la dichiarazione di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (dichiarazione da cui far decorrere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A T PRESIDENTE
Dott. S A GUDICE
Dott. A F GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14798/2023
avente per oggetto: scioglimento dell'unione civile promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO, Parte_1
presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo
Per il P.M. Visto nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
I signori e si sono uniti civilmente in TORINO il Parte_1 CP_1
31/10/2020.
L'atto di unione civile veniva registrato nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 36 Parte I del Registro delle Unioni Civili dell'anno 2020).
Con ricorso depositato il 08/08/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1 co. 24 l. n. 76/2016. Il ricorrente dichiarava di non aver effettuato la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, in quanto il Comune di Torino aveva risposto di essere impossibilitato a rilasciarlo, producendo al doc. n.
6 email in cui il relativo funzionario del Comune comunicava che, risultando il sig. Pt_1 irreperibile, non era possibile redigere il relativo atto di manifestazione di volontà di una sola parte, e richiedeva che l'istante sanasse l'irreperibilità e iscrivesse la propria residenza in Torino o in altro
Comune italiano.
All'udienza del 29.2.24, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e rilevava d'ufficio il profilo dell'eventuale improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per avere il ricorrente omesso di effettuare la dichiarazione di manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (dichiarazione da cui far decorrere
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