Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 124

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 124
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 124
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento n. 12878/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Tammaro, come da procura Parte_1
in atti;

ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Bruna Maria Tomasello, come da Controparte_1
procura in atti;

resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.2.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio il 22.6.2002, e Per_1
di essere separato dalla moglie in forza dell'atto di negoziazione assistita del 9.3.2017,
(in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione, facendo presente che nel frattempo il figlio era diventato maggiorenne (dunque: un assegno di mantenimento a suo carico da corrispondere direttamente al figlio pari ad euro 300,00 mensili, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale, la corresponsione del 50% del mutuo della casa coniugale e delle relative spese straordinarie, immobile dove vivevano la moglie ed il figlio).
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva
l'assegnazione della casa coniugale, un assegno per il figlio a carico del ricorrente pari ad euro 600,00 mensili, il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche per lo stesso di cui al citato protocollo, il 50% delle rate del mutuo insistente sulla casa coniugale, la restituzione del 50% degli interessi sul mutuo corrisposti dal datore di lavoro della resistente quale benefit (domande, queste ultime relative al mutuo, poi modificate con la memoria di costituzione come segue: “…in virtù del mutato rapporto tra i coniugi e dell'indipendenza e autonomia economica di entrambi, il SI. non usufruirà più delle Parte_1
detrazioni degli interessi passivi e degli “oneri accessori” di cui è beneficiaria la SI.ra
[...]
stante la posizione lavorativa ricoperta presso Equitalia Giustizia S.p.a.”). CP_1
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione sopra riportate, che prevedevano che il figlio fosse collocato con la madre nella casa coniugale, dove incontestatamente ancora viveva.
Con la memoria integrativa, il ricorrente chiedeva
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