Trib. Bologna, sentenza 04/06/2024, n. 1618

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 04/06/2024, n. 1618
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1618
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

N. R.G.11146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati:
dott. B P Presidente relatore
dott.ssa F N G
dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11146/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. COCCHI ELISA
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. COCCHI ELISA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: separazione consensuale dei coniugi
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 01/09/2023;

sentiti all'udienza camerale i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;

rilevato che il coniugi avevano contratto matrimonio a norma del codice civile il giorno
12/03/2005 nel Comune di Castel San Pietro Terme iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2005 atto n. 6, parte 1 serie;

rilevato, altresì, che dall'unione dei coniugi sono nate il 20/08/2004 a Imola (BO) CP_2
C.F. 2/2006 a Imola (BO) C.F. CodiceFiscale_3 Persona_1 l a p r i m a m a g g i o r e n n e , m a e n t r a m b e n o n CodiceFiscale_4 a u t o s u ff i c i e n t i ;


valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi, confermate all'udienza camerale del giorno 20/05/2024, in base alle quali:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi hanno dichiarato entrambi di essere, allo stato, economicamente autosufficienti, dando atto, reciprocamente, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento e di non aver nulla reciprocamente a che pretendere.
3) I coniugi si sono impegnati a condividere l'affidamento delle figlie e La CP_2 Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
Le decisioni relative alle questioni di ordinaria importanza verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le figlie si troveranno di volta in volta.
4) Ciascun genitore si è impegnato a contribuire in via diretta al mantenimento delle figlie e CP_2
sostenendo, altresì, al 50% le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo Per_1 adottato dal Tribunale di Bologna. I si sono impegnati ed accordati acché le figlie, Per_2 permarranno presso l'abitazione della madre e del padre per il medesimo periodo di tempo nell'arco del mese, secondo le loro esigenze e desideri.
Visto che fra le condizioni concordate tra i coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi, confermata all'udienza del 20.05.2024, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi con finalità solutoria della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, le Parti si sono assunte l'impegno al seguente trasferimento immobiliare:
- che il signor il sig. nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1
San Pietro Terme (BO), via Stradelli Guelfi n. 3980 – C.F. , di cittadinanza C.F._1 italiana, di professione cuoco, trasferisca alla signora nata a [...] il [...] Controparte_1
e residente in [...], C.F. , di C.F._2 cittadinanza italiana - di professione operatrice socio sanitaria, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, della proprietà superficiaria del seguente immobile:
- porzione del fabbricato urbano condominiale posto in Comune di Castel San Pietro Terme (Bo), via G. Di Vittorio, 125 facente parte del Comprensorio P.E.E.P. Capoluogo, costituita detta porzione da appartamento posto al piano primo e composto da ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, bagno, servizio e due balconi, con annessa autorimessa di pertinenza al piano sottostrada, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 84 con i seguenti mappali: - 603, sub. 15,
P.1, cat. A/3, cl.3, vani 6,5, r.c. € 654,61 per l'appartamento;
- 603, sub. 24, P. 1S, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 24, r.c. € 109,08 per l'autorimessa, che costituisce pertinenza dell'abitazione;
tali in Orga forza della denuncia di accatastamento presentata all' di Bologna in data 21.07.1987 prot. n.
A25751;
in confine con ragioni ragioni ragioni parti comuni, salvo altri. CP_3 CP_4 CP_5
Le unità immobiliari oggetto di trasferimento risultano raffigurate nelle planimetrie catastali compilate in data 25.05.1987 dal geom. e depositate in Catasto, in data 21.07.1987, Controparte_6 prot. protocollo n. BO0121322 per l'appartamento e prot. n° BO0121337 per l'autorimessa, cui le parti hanno fatto espresso riferimento ed allegate al verbale dell'udienza del 20.05.2024. La sig.ra ha dichiarato espressamente di possedere i requisiti richiesti dall'art. 8 della Controparte_1
Convenzione per la concessione del diritto di superficie - nonché delle altre norme comunali vigenti per essere titolari di alloggi in zona - con il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) a Org_2 rogito Notaio di Imola Dott. in data 23.09.1985, rep. 251266/13478, registrato a Imola Persona_3 il 3.10.1985 al n° 1315 e trascritto a Bologna il 31.10.1985 all'art. 15166. Comprensivamente a quanto in oggetto vengono trasferite le comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, nonché la comproprietà pro-quota sulle parti comuni del
complesso edilizio (composto da quattro fabbricati) di cui fa parte il fabbricato stesso, tali per legge, titolo, destinazione, regolamento di condominio e titolo di acquisto, ed in particolare la comproprietà pro-quota su: parti comuni a tutte le unità immobiliari aventi accesso dal civico n° 125 di via Di
Vittorio: corpo scala e corridoio per uscire sul retro del fabbricato distinti con il mappale 603, sub.
12 (bene non censibile comune ai subb. 13, 15, 16, 17 et 18);
-parti comuni a tutte le unità immobiliari del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto: area di sedime del fabbricato ed area cortiliva pertinenziale ad esso circostante distinta con il mappale 603, sub. 1;
-parti comuni a tutte le unità immobiliari del complesso edilizio composto da quattro fabbricati: aree pertinenziali adibite a corselli di accesso alle autorimesse, a parcheggio e a verde, distinte al Catasto Terreni di Castel San
Pietro Terme al fg. 84 con i mapp. 601, di mq. 2891 e 624 di mq. 27;
il tutto come meglio risulta dalla scrittura privata autenticata nelle
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