Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 3262
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Testo completo
RGL n. 4703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 06/12/2024 nella causa
n. 4703/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistita dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI, WALTER MICELI e NICOLA ZAMPIERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, c.f. , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA
CESARO e CHIARA COPPOLINO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: carta elettronica del docente
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 2.000 (pari ad € _1
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RGL n. 4703/2024
500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, _1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno