Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 627

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 627
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 627
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 9488/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 9488/2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato SCIUTO Parte_1 C.F._1
MARIA GIOVANNA
e da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CRISTINA Parte_2 C.F._2
BIANCHET

con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 26.11.2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 02.08.2024 e davano Parte_1 Parte_2
Pers atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (26.08.2007) e Per_1
(22.12.2011).
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, portandoli alla decisione di porre fine alla stessa.
pagina 1 di 5
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 02.09.2024 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.


P.Q.M

.

Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) DISPONE l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_3
quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi