Trib. Bolzano, sentenza 11/07/2024, n. 741

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 11/07/2024, n. 741
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 741
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 679/2024
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi, 11.07.2024, alle ore 10.15 innanzi al dott. Massimiliano Segarizzi, sono comparsi:
- per A.BA.CO. S.R.L., l'avv. AUTARIELLO GABRIELLA, oggi sostituito dall'Avv. GIULIA
SERVADIO
- per COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO, nessuno
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante si riporta alle note depositate e conclude come da ricorso in appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 679/2024
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado promossa da:
A.BA.CO. S.R.L. (C.F. e P.IVA 06993110011), in persona del legale rappresentante pro tempore, Luigi Ambrosio, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Autariello
APPELLANTE contro
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO (C.F. 80004460210), in persona del Commissario del Governo pro tempore
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 303/2023, causa discussa all'udienza del 11.07.2024 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI
➢ di parte A.BA.CO. S.R.L., come da ricorso in appello:
RICORRE in appello a codesto Ecc.mo Tribunale affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed all'esito della relativa trattazione, in accoglimento delle seguenti conclusioni, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare le ordinanze-ingiunzioni prot. N. 44952/2022 e 44960/2022 per tutte le motivazioni addotte,
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione


1. Svolgimento processuale. In fatto.


1.1. Con ricorso depositato in data 22.12.2022, l'odierna appellante, Trasporti e Spedizioni
A.BA.CO. S.r.l., impugnava le ordinanze sub prot. n. 44952/2022 e 44960/2022 del 14.11.2022 elevate dal Commissario del Governo di Bolzano, notificate in data 15.11.2022, con le quali le era stata comminata una sanzione pecuniaria pari complessivamente a euro 1.946,64 per asserite violazioni dell'art. 176 comma 21 C.d.S.
A fondamento deduceva che le ordinanze-ingiunzione erano state emesse oltre il termine perentorio vigente, sollevando conseguente eccezione di prescrizione;
che alla ricorrente non era stato richiesto il pagamento del pedaggio autostradale entro il termine di 15 giorni;
che il
Commissariato non aveva esaminato tutti i motivi di ricorso avverso i singoli verbali;
che
A.BA.CO. aveva sempre collaborato in buona fede per pagare i pedaggi dei suoi oltre 700 veicoli mediante telepass c.d. “jolly”, rispondendo alle richieste di Autostrade S.p.a.;
che a seguito della notifica dei verbali aveva provveduto a corrispondere le somme dovute per inadempimento;
che non era stata osservata la procedura adottata a livello nazionale dalle concessionarie autorizzate;
che i verbali erano stati notificati oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge n. 101 del 2015;
che le ordinanze erano nulle per omessa motivazione;
che le ordinanze non indicavano l'autorità competente per l'impugnazione;
che le ordinanze erano nulle in quanto sottoscritte da un
Dirigente senza indicazione della delega dei poteri;
che l'ingiunzione era priva di firma autografa.

1.2. Resisteva il Commissariato del Governo, ribadendo la notifica entro i termini di legge, la sussistenza delle violazioni per mancato pagamento al moment del passaggio dei veicoli al casello, nonché la validità dell'ordinanza firmata digitalmente.

1.3. Nelle memorie conclusionali l'odierna ricorrente ribadiva l'eccezione di tardività delle notificazioni dei verbali posti a fondamento delle ingiunzioni ai sensi dell'art. 201 C.d.S.

1.4. Con
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