Trib. Verona, sentenza 25/11/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 25/11/2024
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero :
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo



N. R.G. 227/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2022 promossa da:
ZU S.P.A (C.F. 02913800237) rappresentata e difesa dall'Avv. GIRELLI DIEGO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, Corso Cavour n. 35
RICORRENTE contro
EN S.P.A. (C.F. 12874490159) rappresentata e difesa dall'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della scrofa 57
RESISTENTE
La Giudice designata,
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ZU S.P.A ha chiesto la condanna di EN S.P.A. al pagamento della somma di 31.137,07, oltre all'IVA versata e calcolata su tale importo per ulteriori euro
3.113,70, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, indebitamente pretesa dalla resistente e pagata dalla ricorrente dal gennaio
2010 al dicembre 2010 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti.
A fondamento della pretesa restitutoria l'attrice ha allegato che gli artt. 6 comma 1, lett. c) D.L. n.
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- in forza dei quali sono state addebitate tali addizionali - sono incompatibili con la normativa
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unionale e, in particolare, violano l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE e che, come affermato dalla Corte di Cassazione con plurime decisioni, non potendo il fruitore finale dell'energia richiedere direttamente all'amministrazione finanziaria quanto indebitamente versato, gli è consentito richiedere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata direttamente nei confronti del fornitore, esperendo nei suoi confronti l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
EN S.P.A. si è ritualmente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo preliminarmente la concessione di un “rinvio non consuetudinario” o la sospensione del giudizio, stanti le questioni di legittimità sollevate in altri procedimenti, nonché, nel merito, di essere autorizzata alla chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La convenuta ha evidenziato, in particolare, che la natura asseritamente indebita dei pagamenti scaturente dalla pretesa incompatibilità tra le addizionali e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE non poteva essere validamente rilevata in un giudizio civile tra fornitore e consumatore, come quello in concreto instaurato da ZU S.P.A., posto che le disposizioni della direttiva, essendo dotate di un'efficacia limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, delle direttive), non erano suscettibili di trovare diretta applicazione nella controversia e, di conseguenza, anche le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, volte a chiarirne il significato e la portata, non potevano essere invocate dall'attrice al fine di ottenere dal
Giudice adito la disapplicazione delle disposizioni nazionali in tema di addizionale provinciale per contrasto con la norma comunitaria.
Nel merito, oltre a negare fondamento alla richiesta restitutoria, ha eccepito la prescrizione parziale del credito. In ogni caso ha chiesto di decurtare l'importo di cui alle fatture relative alle mensilità antecedenti al 1° aprile 2010, stante la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo 2010;
ha altresì contestato la legittimità della richiesta di restituzione dell'iva sull'addizionale.
A sua volta la ricorrente ha contestato le argomentazioni e deduzioni della resistente e si è opposta alla chiamata in causa del terzo.
OSSERVA
1) Questioni preliminari: istanza di chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di sospensione del procedimento.
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Benché nelle note concluse autorizzate e nelle note scritte di udienza la resistente non siano richiamate le istanze preliminari di cui all'atto costitutivo, tuttavia il richiamo alle conclusioni ivi formulate rende
è opportuno prendere posizione.
Sin dalla prima udienza è stata accolta la principale istanza della resistente/convenuta di rinvio del procedimento, come da verbale del 10 maggio 2022.
Non si è ritenuto, all'esito dei rinvii disposti, di differire ulteriormente l'udienza per consentire la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiesta dalla parte convenuta. Tale opzione è qui ribadita.
Va premesso che, come da Cass. SS.UU. 4309/2010, “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353;
conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo
” (in senso conforme, Cass.
9570/2015;
Cass. 3692/2020).
Va altresì disattesa l'istanza di sospensione svolta dalla resistente in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Le questioni poste all'attenzione della Corte costituzionale non appaiono pregiudiziali alla definizione della presente causa, riguardando norme che non necessariamente debbano
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