Trib. Ivrea, sentenza 04/12/2024, n. 1330
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Testo completo
N. R.G. 3401/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3401/2021 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], CF , residente in [...], domiciliata a Torino via Andrea Massena n. 75 presso lo Studio dell'Avv. Deborah Napodano, del Foro di Torino, CF: , Fax: C.F._2 0115681912 che la rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente contro
RT nato a [...] il [...], residente a [...], C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Fiore per delega in a C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino in Corso Alcide De Gasperi n. 21 Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da conclusioni depositate in PCT in data 28.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Voglia Stante l'esito del giudizio penale e la motivata sentenza in atti pronunciata dal Tribunale di Ivrea n. 925/23. - Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del signor e dichiararne l'addebito per le RT reiterate violenze fisiche e morali, con ogni aggravio ed onere e spese conseguente ai fini della legge a suo esclusivo carico, e condanna delle spese legali oltre accessori di legge. - Assegnare la casa coniugale alla moglie con collazione del figlio maggiore, studente, non economicamente autosufficiente presso la residenza della madre. e così, come già anticipato tra le misure urgenti, - Porre a carico del signor RT un assegno mensile a ti tolo di mantenimento, di cui 250 euro a favore della moglie al fine di mantenere
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il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed euro 400 del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e di giudizio”.
- Dato atto che l'immobile coniugale non è divisibile, né frazionabile e così abitabile fra i coniugi: Dato atto che attualmente vige ancora il divieto di avvicinamento alla moglie e figlio, che spesso risulta violato dal marito, nonostante gli avvisi da arte dei Carabinieri di Fiano. Dato atto che continuano le offese verbali di calunnia ai danni della moglie. Dato atto che il signor ha ritirato circa CP_1
11.000 euro di denaro proprio della moglie in modo illegittimo. Dato atto che il sig. CP_1 nonostante il divieto e la revoca ha usato impropriamente le procure speciali notarili rilasciate in data 30.09.2009 rubricate al: rep. 128475 e rep. 128476 vendendo gli immobili e tenendo per sé l'intero ricavo ricevuto. Dato atto che il 16.4.2022, il sig. ha richiesto la cessazione dei contratti di CP_1 fornitura dell'acqua potabile sull'immobile coniugale oggi assegnato ed occupato dalla ricorrente e dal figlio così come da denuncia che si riserva di produrre. Il tutto arrecando notevoli danni e CP_2 pregiudizio alla ricorrente. L'esponente chiede altresì
- Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte in particolare quanto alla divisione CP_1 dell'immobile coniugale e/o all'assegnazione parziale in divisione e quanto al mancato riconoscimento di un contributo al mantenimento a favore della moglie e del figlio non autosufficiente. - Con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti anche esistenziale, che si quantificano nella misura indicata ad euro 6000 (cfr. sentenza in atti n. 925/23). Si chiedono i termini di cui all'art. 190 cpc, per conclusionali e repliche.”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito,
- pronunciare la separazione tra i coniugi;
- accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per la richiesta di un contributo al mantenimento per la moglie e che la somma di € 450 mensili percepita dalla ricorrente a titolo di Parte_1 canone di affitto a riscatto debba considerarsi in parte come congruo contributo per il mantenimento del figlio e in parte come contributo per consentire alla moglie di reperire una idonea sistemazione CP_2 abitativa;
- accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , concedendo alla stessa termine per il rilascio dell'immobile;
in subordine, Parte_1
- assegnare alla moglie, in considerazione del non autosufficienza del figlio, una porzione della casa coniugale commisurata alle loro strette necessità, lasciando la restante parte nella disponibilità del legittimo proprietario;
con il favore delle spese del presente giudizio. b) chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionale e replica” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 706 ss cpc ratione temporis applicabili Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio il 26.7.2008, unione dalla quale era già nato il figlio in data 23.6.2003. Nel ricorso Persona_1 introduttivo parte ricorrente ha dato conto degli agiti violenti del marito contro la moglie e contro il figlio ed ha testualmente richiesto: “(…) che l'Il.mo Presidente del Tribunale adito,
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Voglia disporre la data con urgenza immediata, in audita altera parte, i seguenti provvedimenti, opportuni ed urgenti e conseguente fissazione di udienza di comparizione personale delle part avanti a sé, nominare il G.I. per la prosecuzione del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Quanto alle misure di protezione - preso atto di assunzione a sommarie informazione e acquisizione del fascicolo penale RG n. 1017/2021 PM dot.ssa La Monaca/dot. e l'acquisizione Controparte_3 della documentazione presso i Servizi Sociali di Fiano, dot.ssa - intese quali: Parte_2
- L'ordine di far cessare i comportamenti violenti da parte del signor ai danni della RT moglie e del fglio;
- L'allontanamento del signor dalla casa coniugale e conseguente RT divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice alla moglie ed al figlio - Divieto di avvicinarsi da parte del signor ai luoghi frequentai dalle vittime di violenza;
- Disporre a carico del signor RT
, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, priva di mezzi RT economici, e del figlio, stabilito nella misura di euro 900,00 euro complessivi ( euro 300 per la moglie ed euro 600 per il fglio) , oltre al 50% di tutte le spese, mediche non coperte dal SSN, scolastche, ricreatve ed extra, come da Protocollo Ordine Avv.t Torino. - Disporre il monitoraggio dei Servizi Sociali del luogo. - Autorizzare e così, Disporre i coniugi a vivere separato - Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del signor e dichiararne l'addebito, con ogni aggravio ed onere e spese RT conseguente ai fni della legge a suo esclusivo carico. - Assegnare la casa coniugale alla moglie con collazione del fglio maggiore, studente, non economicamente autosufficiente presso la residenza della madre. E così, come già anticipato tra le misure urgenti, - Porre a carico del signor un assegno mensile di euro 900 complessivi, di cui RT
300 euro a favore della moglie ed euro 600 del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e di giudizio.”
- Si è costituito in giudizio il convenuto controdeducendo in ordine a tutte le richieste attoree chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi ponendo un assegno di mantenimento mensile per il figlio in € 200 con assegnazione di una sola porzione di casa familiare a moglie e figlio.
- All'udienza presidenziale del 22.12.2021 il Presidente del Tribunale ha proceduto all'audizione delle Parti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti urgenti, e nella successiva ordinanza così si