Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1036
TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.19005 r.g. dell'anno 2024
TRA
AN IC, nato il [...], a [...] ([...]), residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni DELLA
CORTE ([...]), del foro di Nola, presso lo stesso elett.te dom.to in
Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, con autorizzazione espressa a ricevere le comunicazioni di cancelleria anche a mezzo cellulare al numero 3497463354 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. giovanni.dellacorte@pecavvocatinola.it, quest'ultima regolarmente comunicata al proprio Ordine e risultante dal Re.Gin.de, il tutto giusta procura in cale al presente atto.
E
Ente Autonomo Volturno S.r.l. (nel prosieguo denominato anche EAV), p. iva
00292210630, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Umberto De Gregorio nato a [...] il [...]
C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F.
[...]e dall'avv. Luca Lepre C.F. [...]con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: p.allocca@legalmail.it, tel.:
081.772.22.99
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 10
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 06/09/2024 rappresentava di essere dipendente dell'Ente Autonomo Volturno Srl (EAV), con contratto di lavoro subordinato, sin dal 1 gennaio 2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della SEPSA dal 05.09.1983), allorquando essa resistente succedeva – tramite fusione per incorporazione – alle aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su ferro, operanti nella regione Campania (precisamente alla SEPSA SpA, alla MetroCampaniaNordEst Srl ed alla Circumvesuviana Srl), assorbendone tutto il personale dipendente.
Aggiungeva di essere inquadrato nel parametro 139 con mansioni di OPERATORE DI
STAZIONE, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria
Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda e svolge la propria prestazione presso la sede di Napoli.
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Complessivamente, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2019 e l'anno 2023, il ricorrente ha espletato ben 1.230 ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai sopra citati limiti quantitativi, configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, il tutto come evidenziato in maniera analitica nella sezione dei conteggi.
Chiedeva, pertanto:
“A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2019-2023, l'importo di € 15.645,60, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
pagina2 di 10
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo.
D. Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l'EAV che preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la nullità del ricorso per palese violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che lamentava impedissero un'adeguata difesa. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
pagina3 di 10
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.19005 r.g. dell'anno 2024
TRA
AN IC, nato il [...], a [...] ([...]), residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni DELLA
CORTE ([...]), del foro di Nola, presso lo stesso elett.te dom.to in
Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, con autorizzazione espressa a ricevere le comunicazioni di cancelleria anche a mezzo cellulare al numero 3497463354 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. giovanni.dellacorte@pecavvocatinola.it, quest'ultima regolarmente comunicata al proprio Ordine e risultante dal Re.Gin.de, il tutto giusta procura in cale al presente atto.
E
Ente Autonomo Volturno S.r.l. (nel prosieguo denominato anche EAV), p. iva
00292210630, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, 387, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Umberto De Gregorio nato a [...] il [...]
C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca C.F.
[...]e dall'avv. Luca Lepre C.F. [...]con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura allegata, ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec: p.allocca@legalmail.it, tel.:
081.772.22.99
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 10
La parte ricorrente indicata in epigrafe, con ricorso del 06/09/2024 rappresentava di essere dipendente dell'Ente Autonomo Volturno Srl (EAV), con contratto di lavoro subordinato, sin dal 1 gennaio 2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della SEPSA dal 05.09.1983), allorquando essa resistente succedeva – tramite fusione per incorporazione – alle aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su ferro, operanti nella regione Campania (precisamente alla SEPSA SpA, alla MetroCampaniaNordEst Srl ed alla Circumvesuviana Srl), assorbendone tutto il personale dipendente.
Aggiungeva di essere inquadrato nel parametro 139 con mansioni di OPERATORE DI
STAZIONE, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria
Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda e svolge la propria prestazione presso la sede di Napoli.
Lamentava che nel corso del rapporto lavorativo erano state costantemente richieste prestazioni di lavoro straordinario, sia diurno che notturno, che superano i limiti fissati dalla normativa legale e convenzionale (rispettivamente 250 e 300 ore annuali), mantenendosi ben oltre quel criterio di ragionevolezza cui dovrebbe attenersi il datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2087 del Codice Civile.
Complessivamente, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2019 e l'anno 2023, il ricorrente ha espletato ben 1.230 ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai sopra citati limiti quantitativi, configurandosi in maniera innegabile una abnormità della prestazione espletata, il tutto come evidenziato in maniera analitica nella sezione dei conteggi.
Chiedeva, pertanto:
“A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2019-2023, l'importo di € 15.645,60, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
pagina2 di 10
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo.
D. Condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l'EAV che preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la nullità del ricorso per palese violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che lamentava impedissero un'adeguata difesa. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda e chiedeva:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate.
B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso.
Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
pagina3 di 10
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi