Trib. Latina, sentenza 05/11/2024, n. 2103

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 05/11/2024, n. 2103
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 2103
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

R.G. 246/2023
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 5.11.2024 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
UN LI
c/
COMUNE DI SABAUDIA
Sono comparsi:
per il ricorrente l'avv. ANTONNICOLA ALESSANDRO
per il resistente nessuno è comparso
L'avv. Antonnicola si riporta agli scritti difensivi ed alle note illustrative in atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
Il giudice all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da seguente dispositivo di cui dà lettura alla pubblica udienza e contestuale deposito della relativa motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in


funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 246/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
OM UN, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall' avv. Alessandro Antonnicola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Ennio n. 3
RICORRENTE
E
Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'avv.
Salvatore Mileto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via degli
Scipioni n.268/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 5.11.2024 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.01.2023 innanzi all'intestato Tribunale, OM
UN proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 129/2022, emessa dal Comune di Sabaudia in data 14.12.2022 e notificata in data 19.12.2022, con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di euro 4.074,00 a titolo di sanzione ed euro 14,40 per spese di notifica.
Tale sanzione veniva irrogata per la violazione di cui all'art. 15, comma 6, lett. d) e art. 32, comma 4, del d.lgs. 158/2006, poiché in data 16.07.2019, a seguito di processo verbale n. 5/2019, OM UN, nella qualità di titolare
2
dell'Azienda Agricola UN OM, con sede in Pontinia, via delle Due
Migliare snc, ometteva di dichiarare sul mod. 4 num. IT017LT293201900016 del
16.07.2019 il trattamento terapeutico effettuato ad un bufalo, matricola
[...], inviato al macello, risultato positivo per la presenza di desametasone 1,08 ng/kg in un campione di fegato prelevato in data 16.07.2019 con numero di verbale prelievo 29560 del 16.07.2019 al mattatoio “Sabaudia Carni srl”.
Come motivi di opposizione, parte ricorrente deduceva preliminarmente
l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto l'istante non era stata sentita come espressamente richiesto dalla stessa nei propri scritti difensivi ex art. 18, L. 689/1981, inviati all'ASL - Dipartimento di Prevenzione Servizio
Veterinario del distretto di Latina, in data 21.08.2019.
La ricorrente, inoltre, impugnava l'ordinanza ingiunzione in quanto, al momento del prelievo del campione di fegato dal bovino, la stessa non era presente
e, in questo modo, veniva pregiudicato il proprio diritto di difesa dinanzi ad un accertamento tecnico ritenuto irripetibile.
Ancora, la ricorrente chiedeva accertarsi la nullità dell'ordinanza- ingiunzione in quanto infondata nell'an nonché, in via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione irrogatale nei limiti del minimo previsto dalla legge.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sabaudia, chiedendo il rigetto dell'opposizione e contestando l'avversa difesa, evidenziando in particolare
l'infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato stante l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento e la piena sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto che legittimavano la sanzione irrogata.
Prodotta documentazione, all'udienza, del 5.11.2024, svoltasi la discussione orale della causa, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è infondata nei termini che seguono.
In via preliminare, giova premettere che l'eccezione di invalidità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione della ricorrente da parte dell'ASL - Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario del distretto di Latina, richiesta
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