Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 47

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 47
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 47
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5925/2023
N. R.G. 5925/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5925/2023 R.G. promossa da:
LI EM, nato a [...] il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Esposito (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Via Carmelo
Patanè Romeo n. 28, è elettivamente domiciliato.
Attore/Opponente
Contro
PRISMA SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 05028250263, e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., P.I.
02659940239, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino (C.F. [...]) presso il cui studio in Ragusa, Via Ing. Migliorisi n. 16, è elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, UG EM proponeva opposizione avverso il precetto ricevuto il 18.04.2023 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €
72.092,72, oltre interessi successivi sino al soddisfo, in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2010, rep. n. 54270, racc. n. 14950, con l'IC S.p.A.. L'attore, invero, contestava la legittimità del precetto in esame, rilevando la nullità dell'atto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 T.U.B. -ovvero dei limiti di finanziabilità fissati nell'80% del valore dei beni ipotecati dalla delibera del CICR del 22.04.1995- avendo l'immobile in esame un valore stimato di € 54.529,00 a fronte di un mutuo erogato per l'ammontare di € 76.300,00. Conseguentemente, ritenendo che il creditore procedente non avesse alcun titolo esecutivo valido per procedere alla notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 41 del T.U.B., chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. Per tali motivi, infine, così concludeva: “Piaccia: all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi suesposti: - in via preliminare, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto opposto in presenza dei requisiti di legge per la concessione della sospensiva, - nel merito, accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 del T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare
pagina 1 di 4 l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, - condannare parte opposta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Costituitasi in giudizio la doValue S.p.A., quale mandataria di MA SPV S.r.l., questa confutava le avverse doglianze allegando la legittimità del precetto notificato in quanto la censura mossa dall'attore si basava su una perizia di parte redatta recentemente e non alla data della stipula del finanziamento (2010), unico momento valevole per la verifica dell'eventuale superamento della soglia ex art. 38 TUB.
Inoltre, eccepiva che la Cassazione a S.U. con la sentenza n. 33719/2022, in tema di mutuo fondiario, aveva affermato che: 1) il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non era elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della sua validità;
2) qualora i contraenti avessero inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale
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