Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 6
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2118/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a precetto”;
promossa da:
UC OR, nato a [...] il [...], C.F. [...], titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Modica (RG) via Modica-Ragusa n.4, P. IVA 00404440885, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iozzia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
NC AD, nato a [...] il [...] (C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Adamo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2019 UC OR ha chiesto volersi dichiarare la nullità del precetto notificatogli in data 12.08.2019 dal lavoratore NC AD in forza dell'opposta ordinanza ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012 emessa da questo G.L. in data 01.09.2017 (la quale, ritenuta la nullità del licenziamento al predetto intimato il 27.05.2015, ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando esso datore di lavoro al pagamento di importo risarcitorio commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di € 1.829,33 dal licenziamento alla reintegra), a mezzo del quale gli si intimava il pagamento della complessiva somma di €
94.621,85, oltre rivalutazione e interessi, dovuti a cagione della mancata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno dell'invocato annullamento del precetto opposto, con immediata inibizione ex art. 700 c.p.c. della preannunziata esecuzione, il UC ha eccepito che - come già esposto nel
ricorso in opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 - in data 30.11.2016, nel corso del giudizio sommario, era
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2118/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a precetto”;
promossa da:
UC OR, nato a [...] il [...], C.F. [...], titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Modica (RG) via Modica-Ragusa n.4, P. IVA 00404440885, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iozzia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
NC AD, nato a [...] il [...] (C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Adamo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2019 UC OR ha chiesto volersi dichiarare la nullità del precetto notificatogli in data 12.08.2019 dal lavoratore NC AD in forza dell'opposta ordinanza ex art. 1, c. 47, L. n. 92/2012 emessa da questo G.L. in data 01.09.2017 (la quale, ritenuta la nullità del licenziamento al predetto intimato il 27.05.2015, ne aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando esso datore di lavoro al pagamento di importo risarcitorio commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di € 1.829,33 dal licenziamento alla reintegra), a mezzo del quale gli si intimava il pagamento della complessiva somma di €
94.621,85, oltre rivalutazione e interessi, dovuti a cagione della mancata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno dell'invocato annullamento del precetto opposto, con immediata inibizione ex art. 700 c.p.c. della preannunziata esecuzione, il UC ha eccepito che - come già esposto nel
ricorso in opposizione ex 1, c. 51, L. n. 92/2012 - in data 30.11.2016, nel corso del giudizio sommario, era
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi