Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2024, n. 875
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Testo completo
R.G. N. 388 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
AL SI con l'avv. GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PRESSO
AVVOCATURA DISTRETTUALE DI BRESCIA con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 15/02/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Decreto Prot. n.
0004340 del 07/09/2021 emanato dal dirigente dell'Istituto scolastico comprensivo statale
“RITA LEVI MONTALCINI - BGIC82100T” di ZA Lombardo (BG), avente ad oggetto il depennamento della sig.ra LI AN dalle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) valevoli per il triennio scolastico
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2021/22, 2022/23 e 2023/24 di cui al D.M. n. 50 del 2021.
In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver partecipato bando indetto con Decreto Ministeriale n. 50 del 2021 presentando domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – profilo di collaboratore scolastico - per la provincia di Bergamo, valevoli per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
- di aver riportato diverse condanne penali e averle dichiarate nell'apposita sezione della domanda di inserimento delle graduatorie A.T.A. di III fascia e di aver consegnato poi il giorno 22 Aprile 2021 il certificato del casellario giudiziale,
- di essere stato inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA per il profilo di collaboratore scolastico,
- di aver anche presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, ma di essere stata scartata trovandosi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18
Gennaio 1992, n. 16,
- che in data 03/09/2021 l'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo - richiamando il proprio decreto del 22/06/2021 con il quale scartava la domanda presentata dall'istante di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA e sulla scorta delle medesime motivazioni - statuiva con decreto prot. n. 7645 del 2021 che la ricorrente dovesse essere cancellata dalle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per le condizioni ostative di cui alla legge 18 Gennaio 1992, n. 16,
- che, in data 07/09/2021 il dirigente dell'istituto scolastico capofila, visto il decreto dell'USP di Bergamo, decretava con prot. n. 4340 il depennamento della sig.ra AN dalle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.
La parte ricorrente deduceva, in diritto, che il DM 50/2021 prevedeva solo che non possono partecipare alla procedura di inserimento soltanto coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, mai si fa riferimento alle condizioni ostative previste dalla legge 16 Gennaio 1992, n. 16, come invece è previsto nel bando di inserimento nelle graduatorie permanenti, quest'ultimo all'art. 7, co. 3, lett. d.
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Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, rilevava che l'interpretazione restrittiva offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa per le seguenti ragioni:
- il dato letterale della disposizione che fa riferimento, nella sua prima parte, a coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e dunque a tutti i dipendenti delle PP.AA., fra i quali vi rientra anche il personale della scuola, e il cui richiamo normativo è necessariamente quello di cui alla L. 16 del 1992, come sostituito dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 (cd. TUEL) e più recentemente dall'art.
10 D.Lgs. 235/2012;
- dalla lettura sistematica delle disposizioni che regolano il reclutamento del personale
ATA sia per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III Fascia (riportate per il triennio attualmente in corso nel DM 50 del 21/03/2021) sia quelle che disciplinano l'inclusione nelle graduatorie permanenti ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l'a.s. 2021/2022 (la cd. Graduatoria dei “24 mesi” la cui inclusione consente, a seconda dell'utile posizione conseguita, l'immissione in ruolo)