Trib. Paola, sentenza 24/09/2024, n. 682

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 24/09/2024, n. 682
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 682
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

R.G. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1010/2017 vertente
TRA GIAFRA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Morcavallo Oreste e Vadalà Maria Carmela;

E
COMUNE DI PAOLA (C.F. 00899500789), COMUNE DI PAOLA (C.F. 00899500789), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. FLORITA MASSIMO Convenuto
OGGETTO: inadempimento e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.9.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Giafra S.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Paola per sentir dichiarare l'accertamento della risoluzione contrattuale inadempimento della Stazione
Appaltante, odierna convenuta, con il conseguente riconoscimento delle riserve iscritte in contabilità e del diritto al risarcimento dei danni, a causa dell'inadempienza della stazione appaltante riguardo alle carenze nella predisposizione del progetto, al ritardo nella predisposizione delle perizie suppletive e di variante ed alla violazione dell'art. 1206 c.c., nonché ai ritardi nell'emissione dei certificati e/o dei titoli di spesa, con conseguente risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e corresponsione degli interessi legali e moratori per il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che con determinazione n. 165 del 29.10.2006 il Comune di
Paola aveva indetto la gara d'appalto di lavori di “Ristrutturazione e recupero immobile in Piano
Torre ex dormitorio F.S. da adibire a casa di riposo per anziani”, per un importo a base d'asta di €
963.711,30, di cui € 935.255,85 per lavori soggetti a ribasso ed € 28.455,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006 e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
che essa istante era risultata aggiudicataria della suddetta gara, giusta determinazione n.1 del 3.01.2007, del Dirigente del Settore n. 4 (Ufficio Tecnico Comunale –
Lavori Pubblici – Urbanistica) del Comune di Paola, con un ribasso del 20,831%, cosicché in data
31.01.2007 era stato stipulato il relativo contratto di appalto, rep. n. 217, e la ditta aveva iniziato regolarmente i lavori;
che all'art. 5 del detto contratto, la durata dei lavori era stata fissata in 500 giorni decorrenti dal 27.02.2007, data di consegna dei lavori;
che in data 30.04.2007, i lavori erano stati sospesi per 127 giorni, per eseguire indagini, di cui si faceva carico la Giafra S.r.l., propedeutiche ad una prima necessaria variante strutturale di cui alla perizia suppletiva, e per la sua conseguente approvazione;
che in data 4.09.2007, a seguito di tardiva approvazione della perizia di variante, la
D.L. aveva disposto la ripresa dei lavori, con proroga del termine di ultimazione dei lavori al
14.11.2008;
che l'odierna attrice aveva, quindi, ripreso regolarmente i lavori e nelle date del
20.09.2007 e del 12.11.2007 la D.L. aveva emesso rispettivamente il primo ed il secondo stato di avanzamento dei lavori, riconosciuti e pagati dalla stazione appaltante;
che in data 21.12.2007, la D.L. aveva disposto una seconda sospensione dei lavori per rimodulare il progetto originario ed approvare altra perizia di variante;
che il 12.03.2008, a seguito di ordine della D.L., la ditta aveva ripreso
l'esecuzione limitatamente alle lavorazioni indicate dalla D.L. stessa e non interessate dalla perizia di variante;
che l'11.07.2008 era stato sottoscritto il verbale di concordamento di 4 nuovi prezzi in anticipazione della perizia e la ditta aveva ripreso nuovamente e parzialmente i lavori per opere non oggetto della perizia di variante;
che il 16.01.2009 la D.L. aveva emesso il terzo SAL, anch'esso riconosciuto e saldato dalla S.A, che veniva firmato con riserva;
che il 16.02.2009, contestato il protrarsi dell'inattività sul cantiere, la Giafra S.r.l. aveva chiesto alla S.A. la tempestiva ripresa dei lavori, che venivano ripresi il 9.03.2009, dopo ben 14 mesi di sospensione, e veniva fissato il nuovo termine di ultimazione al 30.11.2009;
che il relativo verbale di ripresa lavori n. 4 veniva, naturalmente, sottoscritto con riserva da parte dell'impresa;
che in data 23.03.2009 l'impresa attrice depositava presso il Comune di Paola l'esplicazione e quantizzazione delle riserve in numero di 6
(numerate dalla n. 1 alla n. 6), per un totale di € 153.540,57 che alla prima occasione di accesso al
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Registro di contabilità in data 10.4.2009, venivano iscritte e quantizzate sul registro stesso;
che il

7.12.2009 era stato emesso il quarto Certificato di pagamento, riconosciuto e saldato dalla S.A;
che il
10.05.2010, era stato emesso il quinto Certificato di pagamento a fronte del S.A.L. N.5 e in tale occasione erano state tempestivamente apposte sul Registro di contabilità ulteriori sei riserve, dalla n.
7 alla n. 12, per un totale di € 12.962,83 relative a lavorazioni eseguite dall'impresa, previa autorizzazione della D.L., e non contabilizzate che non veniva saldato dalla Stazione Appaltante;
che in data 11.10.2010 era stato emesso il sesto Certificato di pagamento che pure non veniva saldato;
che in considerazione dell'inadempimento della Stazione Appaltante, in data 19.11.2010, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 133 del D.lgs. 163/2006, la ditta era stata costretta a interrompere
l'esecuzione dei lavori per il mancato pagamento del SAL N.5 e del SAL N.6;
che al fine di ottenere il pagamento dei suddetti stati di avanzamento, era stato, inoltre, instaurato procedimento monitorio all'esito del quale il Tribunale di Paola, in data 16.03.2011, aveva emesso il relativo decreto ingiuntivo che veniva opposto dal Comune di Paola innanzi l'intestato Tribunale il quale, con sentenza n. 245/2013, passata in giudicato, aveva rigettato l'opposizione, riconoscendo la dovutezza del credito ingiunto, ammontante ad € 408.760,38, corrisposto a seguito della cessazione dello stato di dissesto del Comune medesimo, in virtù di Sentenza n. 295/2020 resa dal TAR Calabria – Catanzaro in sede di ottemperanza alla sentenza n. 245/2013;
che in data 30.01.2017, essa istante aveva formulato istanza di accordo bonario relativamente alle riserve iscritte nei registri di contabilità nonché istanza di transazione ex art. 239 del d.lgs. 163/2006, relativamente alla richiesta di risoluzione del contratto rep. n. 217, mettendo in mora la Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti degli artt. 1460 c.c. e 133 d.lgs. 163/2006.
Si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Paola che preliminarmente deduceva la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di risoluzione contrattuale per aver aderito essa deducente al relativo capo della domanda giusta Determinazione del dirigente dell'ufficio tecnico n.
500 del 2018;
il difetto di legittimazione passiva per essere stato dichiarato il dissesto finanziario per i fatti, come quelli di causa, occorsi entro il 31.1.2.2011, e nel merito instava pe ril rigetto delle domande risarcitorie siccome infondate in fatto e diritto.
Esplicava altresì intervento ex art. 105 c.p.p. la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Paola che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva del convenuto Comune di
Paola e nel merito instava per il rigetto della domanda di parte attrice volta all'accertamento e/o dichiarazione del
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