Trib. Modena, sentenza 04/02/2025, n. 113
Sentenza
4 febbraio 2025
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 534/2023 R.G. promossa da
CI OC (C.F.: [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Giacchetti;
RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: NASpI - indebito - ripetizione
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 24.04.2023: “Contrariis reiectis, nel merito pagina 1 di 9
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento INPS di sollecito pagamento somme indebitamente percepite del 30.01.2023 e quindi annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di qualsivoglia efficacia accertare e dichiarare che la sig.ra CI OC in relazione al provvedimento INPS oggi impugnato del 30.01.2023, nulla deve all'INPS a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito,
e ciò anche perché in capo alla medesima non si profila alcun dolo rilevante ex lege,
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.”
Il procuratore dell'INPS conclude come da memoria difensiva del 07.02.2024: “la difesa dell'Istituto chiede che TO Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario. Spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.04.2023, OC LU ha chiesto accertarsi l'illegittimità/infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'INPS con nota del
30.01.2023 - relativa all'indennità NASpI percepita dal 26.07.2021 al 30.09.2021 - e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma rivendicata dall'ente, ammontate a complessivi €. 799,32.
2. L'INPS, costituitosi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., ha ribadito la piena legittimità del proprio operato, instando per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito
3.1. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica in quanto non contestata ex adverso. Emerge, infatti, per tabulas che:
- l'INPS ha accolto la domanda di liquidazione della NASpI, presentata dalla ricorrente in data 31.03.2020, provvedendo ad erogare il relativo trattamento previdenziale;
- in data 24.08.2021 la ricorrente ha comunicato all'ente l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo 26.07.2021 – 31.08.2021;
1 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 9
tale rapporto di lavoro è stato prorogato sino al 30.11.2021 (cfr. estratto conto previdenziale 2);
- successivamente, il 31.12.2021, OC LU ha comunicato all'INPS di essere stata assunta a tempo determinato dall'1.12.2021 al 30.04.2022;
3
- in data 29.01.2023 la ricorrente ha informato l'istituto della sua assunzione a tempo indeterminato presso la Cooperativa C.F.P.;
4
- il 30.01.2023 l'INPS ha emesso provvedimento di ripetizione di indebito per l'importo di €. 799,32, ritenendo non dovuta l'indennità NASpI del periodo 26.07.2021 -
30.09.2021, “per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. 5
3.2. Parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito rivendicato dall'INPS, eccependo l'irripetibilità della predetta somma per carenza di dolo.
L'Istituto convenuto, viceversa, chiede la restituzione dell'importo erogato a titolo di indennità NASpI, sul rilievo che l'assunzione è stata comunicata in data successiva all'inizio della prestazione lavorativa e perché la ricorrente non ha informato l'ente della proroga del primo contratto a tempo determinato.
3.3. Il thema decidendum investe l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'indebito assistenziale, essendo pacifica la natura assistenziale della prestazione in esame.
Nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina dell'indebito stabilita dagli art. 52, L. n. 88/1989 e art. 13, L. n. 412/1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico;
né è possibile adottare un'interpretazione analogica delle norme in esame, ostandovi il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (Cass. n. 31373/2019,
Cass. n. 28517/2008, Cass. n. 3824/2011) o assistenziale indebita (Cass. n.
15550/2019, Cass. 15719/2019, Cass. n. 28771/2018).
Occorre, quindi, richiamare la giurisprudenza formatasi in materia di indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La Corte Costituzionale, pur ritenendo che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un