Trib. Ancona, sentenza 01/03/2024, n. 101
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 1.2.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 23.1.2024, 31.1.2024, 1.2.2024;
SENTENZA nella causa n. 355/2023 R.G. Lav., TRA ED RI rappresentato e difeso dall'avv. Lucchetti, dall'avv. Paoletti e dall'avv. Venere, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 156;
RICORRENTE
ANGELONI s.r.l. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Gasparetti giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi, via Gramsci, n. 68;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente allega di essere stata assunta dall'EL s.r.l. in data 1.3.2017 a tempo indeterminato con mansioni di ricerca clienti e consolidamento di quelli già acquisiti lavorando su mercati esteri. Lamenta di essere stata sempre invisa al presidente RD EL, che la costringeva a chiedere sempre la sua autorizzazione per applicare la scontistica, rendendola oggetto di critiche e battute ironiche. Precisa che una volta il Presidente aveva fatto saltare la trattativa con un cliente proponendo cifre troppo alte, mentre in altra occasione la ricorrente era stata rimproverata per
1
l'emissione di una fattura sbagliata che invero non era a lei imputabile. In data 13.6.2019 l'EL le disse che l'avrebbe mandata via e da allora l'aveva ignorata completamente;
in particolare, le aveva negato un passaggio in macchina per la Fiera di Bari e durante la fiera non le aveva rivolto la parola;
in un'occasione le aveva tirato addosso cartelle e penne, dicendole di trovarsi un altro lavoro. In tale contesto, in data 9.10.2020 le parti sottoscrivevano un accordo che prevedeva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente, senza che questa fosse assistita da un rappresentante sindacale o da un legale, senza riconoscerle alcuna contropartita economica e, peraltro, durante la vigenza del blocco dei licenziamenti. Veniva, inoltre, assunta altra unità di personale, il sig. ZO, per affiancare il dipendente PP SO per i mercati esteri. In data 30.8.2022 la ricorrente riceveva licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto, benché sia i colleghi che gli stessi clienti confermassero che l'attività sul mercato estero proseguiva anche dopo il licenziamento per soppressione del posto. La ricorrente sostiene la nullità e/o annullabilità dell'accordo sindacale del 9.10.2020, l'illegittimità del recesso in quanto ritorsivo e privo di giustificato motivo oggettivo, il diritto all'indennità di mancato preavviso. Chiede, pertanto, in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento delle retribuzioni perdute, in subordine la declaratoria di estinzione dell'accordo stipulato il 9.10.2020, e in ulteriore subordine il diritto al percepimento dell'indennità di mancato preavviso. Costituendosi in giudizio, l'EL s.r.l. nega la presenza di alcuna finalità discriminatoria;
contesta che la ricorrente sia stata ostacolata avendo soltanto la datrice di lavoro frenato su alcune proposte ritenute rischiose o non remunerative;
evidenzia di avere sempre assecondato le richieste e le esigenze familiari della ricorrente al fine di poter fruire di congedo INPS;
sostiene la piena legittimità del licenziamento causato dal fatturato marginale del mercato estero che aveva portato ad accorpare l'attività dell'addetto commerciale estero nella figura dell'EL, senza che vi fosse stata alcuna assunzione in sua sostituzione, essendosi limitata l'azienda all'assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette come imposto dalle norme vigenti;
rileva la piena legittimità dell'accordo transattivo nel quale la RE aveva avuto l'assistenza del sindacalista di fiducia e aveva ottenuto la possibilità di godere di un periodo di congedo con dichiarazione mendace all'INPS;
ritiene che nulla sia dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso, avendo a ciò rinunciato la ricorrente nel suddetto accordo;
evidenzia che l'accordo transattivo non è stato impugnato nel termine di sei mesi dalla sua sottoscrizione. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con lo scambio di note scritte.
2. Della validità dell'accordo di conciliazione. Sostiene in primo luogo la ricorrente che l'accordo transattivo concluso con l'azienda in data 9.10.2020 e nel quale rinunciava ad impugnare il
2
licenziamento fosse viziato innanzitutto per carenza di assistenza da parte del sindacato. La tesi è stata smentita dalla deposizione di Gianluca Toni, segretario provinciale della CGIL che ha seguito la ricorrente per varie questioni, tra le quali una domanda di congedo straordinario che era stata rigettata dall'INPS in quanto non c'era un giorno di lavoro effettivo nei trenta giorni precedenti la domanda. È emerso dall'istruttoria che l'accordo transattivo è stato determinato dall'esigenza della lavoratrice di poter far figurare falsamente una giornata di lavoro al fine di poter inoltrare nuova istanza di congedo straordinario ai sensi della legge 104/1992 per assistere il padre. Nell'ambito di tale trattativa era emerso che il ruolo della RE era in esubero e, pertanto, le parti si erano accordate da un lato per far figurare una falsa giornata di lavoro della RE, dall'altro per risolvere la questione dell'esubero con uscita della lavoratrice alla fine del congedo e del periodo di vigenza del temporaneo divieto di licenziamento. Il teste Toni riferisce che il testo dell'accordo veniva concordato tra gli avvocati delle parti e poi letto durante la conciliazione, sicché la ricorrente era pienamente al corrente del contenuto dell'accordo e della contropartita che avrebbe avuto in cambio della rinuncia all'impugnativa del licenziamento e della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. Precisa il teste Toni che “l'accordo è stato determinato dalla necessità di risolvere la problematica del congedo in quanto in caso contrario sarebbe stata considerata assente ingiustificata e quindi passibile di licenziamento per giusta causa. Ero consapevole dell'assenza di corrispettivo in quanto abbiamo letto l'accordo. Nella valutazione abbiamo comunque considerato che la lavoratrice avrebbe beneficiato del congedo che pur non essendo esborso diretto dell'azienda per la lavoratrice era un beneficio economico anche per copertura previdenziale”. Le circostanze trovano piena conferma nella deposizione del teste IN, che ha riferito che le parti si sono accordate “per inserire una giornata lavorativa anche se non ha realmente mai lavorato in quanto non avrebbe potuto altrimenti fruire del congedo…Ero consapevole che la lavoratrice era assente ingiustificata da un mese abbondante in quanto alla fine della cassa integrazione non si era presentata e la domanda di congedo non era stata accettata. Il congedo straordinario doveva durare inizialmente fino a febbraio, poi la dipendente anche a causa del divieto di licenziamento ha rifatto un'ulteriore domanda di congedo straordinario per due anni e alla fine del congedo è stata licenziata. Al momento della stipula dell'accordo si sapeva che il divieto di licenziamento arrivava fino a febbraio 2020, poi invece è stato prorogato quindi si è prorogato anche il periodo di congedo straordinario in quanto l'intenzione era di portarla alla NASPI. Ero consapevole del corrispettivo, in quanto il beneficio per la ricorrente era il riconoscimento del congedo straordinario concesso a fronte dell'accettazione della cessazione del rapporto in quanto la
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 1.2.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 23.1.2024, 31.1.2024, 1.2.2024;
SENTENZA nella causa n. 355/2023 R.G. Lav., TRA ED RI rappresentato e difeso dall'avv. Lucchetti, dall'avv. Paoletti e dall'avv. Venere, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ancona, c.so Garibaldi n. 156;
RICORRENTE
ANGELONI s.r.l. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Gasparetti giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi, via Gramsci, n. 68;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente allega di essere stata assunta dall'EL s.r.l. in data 1.3.2017 a tempo indeterminato con mansioni di ricerca clienti e consolidamento di quelli già acquisiti lavorando su mercati esteri. Lamenta di essere stata sempre invisa al presidente RD EL, che la costringeva a chiedere sempre la sua autorizzazione per applicare la scontistica, rendendola oggetto di critiche e battute ironiche. Precisa che una volta il Presidente aveva fatto saltare la trattativa con un cliente proponendo cifre troppo alte, mentre in altra occasione la ricorrente era stata rimproverata per
1
l'emissione di una fattura sbagliata che invero non era a lei imputabile. In data 13.6.2019 l'EL le disse che l'avrebbe mandata via e da allora l'aveva ignorata completamente;
in particolare, le aveva negato un passaggio in macchina per la Fiera di Bari e durante la fiera non le aveva rivolto la parola;
in un'occasione le aveva tirato addosso cartelle e penne, dicendole di trovarsi un altro lavoro. In tale contesto, in data 9.10.2020 le parti sottoscrivevano un accordo che prevedeva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente, senza che questa fosse assistita da un rappresentante sindacale o da un legale, senza riconoscerle alcuna contropartita economica e, peraltro, durante la vigenza del blocco dei licenziamenti. Veniva, inoltre, assunta altra unità di personale, il sig. ZO, per affiancare il dipendente PP SO per i mercati esteri. In data 30.8.2022 la ricorrente riceveva licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto, benché sia i colleghi che gli stessi clienti confermassero che l'attività sul mercato estero proseguiva anche dopo il licenziamento per soppressione del posto. La ricorrente sostiene la nullità e/o annullabilità dell'accordo sindacale del 9.10.2020, l'illegittimità del recesso in quanto ritorsivo e privo di giustificato motivo oggettivo, il diritto all'indennità di mancato preavviso. Chiede, pertanto, in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento delle retribuzioni perdute, in subordine la declaratoria di estinzione dell'accordo stipulato il 9.10.2020, e in ulteriore subordine il diritto al percepimento dell'indennità di mancato preavviso. Costituendosi in giudizio, l'EL s.r.l. nega la presenza di alcuna finalità discriminatoria;
contesta che la ricorrente sia stata ostacolata avendo soltanto la datrice di lavoro frenato su alcune proposte ritenute rischiose o non remunerative;
evidenzia di avere sempre assecondato le richieste e le esigenze familiari della ricorrente al fine di poter fruire di congedo INPS;
sostiene la piena legittimità del licenziamento causato dal fatturato marginale del mercato estero che aveva portato ad accorpare l'attività dell'addetto commerciale estero nella figura dell'EL, senza che vi fosse stata alcuna assunzione in sua sostituzione, essendosi limitata l'azienda all'assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette come imposto dalle norme vigenti;
rileva la piena legittimità dell'accordo transattivo nel quale la RE aveva avuto l'assistenza del sindacalista di fiducia e aveva ottenuto la possibilità di godere di un periodo di congedo con dichiarazione mendace all'INPS;
ritiene che nulla sia dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso, avendo a ciò rinunciato la ricorrente nel suddetto accordo;
evidenzia che l'accordo transattivo non è stato impugnato nel termine di sei mesi dalla sua sottoscrizione. La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con lo scambio di note scritte.
2. Della validità dell'accordo di conciliazione. Sostiene in primo luogo la ricorrente che l'accordo transattivo concluso con l'azienda in data 9.10.2020 e nel quale rinunciava ad impugnare il
2
licenziamento fosse viziato innanzitutto per carenza di assistenza da parte del sindacato. La tesi è stata smentita dalla deposizione di Gianluca Toni, segretario provinciale della CGIL che ha seguito la ricorrente per varie questioni, tra le quali una domanda di congedo straordinario che era stata rigettata dall'INPS in quanto non c'era un giorno di lavoro effettivo nei trenta giorni precedenti la domanda. È emerso dall'istruttoria che l'accordo transattivo è stato determinato dall'esigenza della lavoratrice di poter far figurare falsamente una giornata di lavoro al fine di poter inoltrare nuova istanza di congedo straordinario ai sensi della legge 104/1992 per assistere il padre. Nell'ambito di tale trattativa era emerso che il ruolo della RE era in esubero e, pertanto, le parti si erano accordate da un lato per far figurare una falsa giornata di lavoro della RE, dall'altro per risolvere la questione dell'esubero con uscita della lavoratrice alla fine del congedo e del periodo di vigenza del temporaneo divieto di licenziamento. Il teste Toni riferisce che il testo dell'accordo veniva concordato tra gli avvocati delle parti e poi letto durante la conciliazione, sicché la ricorrente era pienamente al corrente del contenuto dell'accordo e della contropartita che avrebbe avuto in cambio della rinuncia all'impugnativa del licenziamento e della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. Precisa il teste Toni che “l'accordo è stato determinato dalla necessità di risolvere la problematica del congedo in quanto in caso contrario sarebbe stata considerata assente ingiustificata e quindi passibile di licenziamento per giusta causa. Ero consapevole dell'assenza di corrispettivo in quanto abbiamo letto l'accordo. Nella valutazione abbiamo comunque considerato che la lavoratrice avrebbe beneficiato del congedo che pur non essendo esborso diretto dell'azienda per la lavoratrice era un beneficio economico anche per copertura previdenziale”. Le circostanze trovano piena conferma nella deposizione del teste IN, che ha riferito che le parti si sono accordate “per inserire una giornata lavorativa anche se non ha realmente mai lavorato in quanto non avrebbe potuto altrimenti fruire del congedo…Ero consapevole che la lavoratrice era assente ingiustificata da un mese abbondante in quanto alla fine della cassa integrazione non si era presentata e la domanda di congedo non era stata accettata. Il congedo straordinario doveva durare inizialmente fino a febbraio, poi la dipendente anche a causa del divieto di licenziamento ha rifatto un'ulteriore domanda di congedo straordinario per due anni e alla fine del congedo è stata licenziata. Al momento della stipula dell'accordo si sapeva che il divieto di licenziamento arrivava fino a febbraio 2020, poi invece è stato prorogato quindi si è prorogato anche il periodo di congedo straordinario in quanto l'intenzione era di portarla alla NASPI. Ero consapevole del corrispettivo, in quanto il beneficio per la ricorrente era il riconoscimento del congedo straordinario concesso a fronte dell'accettazione della cessazione del rapporto in quanto la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi