Trib. La Spezia, sentenza 08/03/2024, n. 249
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Testo completo
N. R.G. 76 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa L S Presidente dott. E D R Giudice dott. M D Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a MARRAKECH (MAROCCO) il Parte_1 C.F._1
10.01.1984 e residente in La Spezia (SP), alla via Sarzana n. 974, rappresentata e difesa dall'Avv.
VICINI MATTEO (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
come da procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a EL KELAA DES Controparte_1 C.F._3
S (MAROCCO) il 24.08.1987 e residente in La Spezia (SP), alla via Della Ghiara n. 91, rappresentato e difeso dall'Avv. VICINI MATTEO (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 06.03.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11.01.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che - a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale - hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 3.05.2023. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) “i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro;
3) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
4) le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
L'udienza del 6.03.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i
pag. 2 di 4 coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene né vi sono minori da tutelare.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa L S Presidente dott. E D R Giudice dott. M D Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a MARRAKECH (MAROCCO) il Parte_1 C.F._1
10.01.1984 e residente in La Spezia (SP), alla via Sarzana n. 974, rappresentata e difesa dall'Avv.
VICINI MATTEO (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
come da procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a EL KELAA DES Controparte_1 C.F._3
S (MAROCCO) il 24.08.1987 e residente in La Spezia (SP), alla via Della Ghiara n. 91, rappresentato e difeso dall'Avv. VICINI MATTEO (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 06.03.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11.01.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che - a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale - hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 3.05.2023. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) “i ricorrenti continuino a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro;
3) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
4) le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
L'udienza del 6.03.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i
pag. 2 di 4 coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene né vi sono minori da tutelare.
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