Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
RG. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 68/2024 RGL, promossa da:
IR SC PILO C.F.: [...], in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale FIORI STEFANIA, C.F.: [...], ass. dall'Avv.to LEDDA FABIANA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
I.N.P.S., 80078750587, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. Massidda nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90. Costituitosi in giudizio, l'INPS ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda di handicap grave ex legge n. 104/92 art.3, comma 3 per difetto di legittimazione passiva dell'INPS, la nullità del ricorso ex art. 414 cpc per il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione e prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione richiesta e l'inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di accertamento dei successivi aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c.;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita attraverso il rinnovo della ctu, con conferimento di incarico al medico legale dott. Costa. Le eccezioni preliminari formulate da parte resistente sono infondate. Quanto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 68/2024 RGL, promossa da:
IR SC PILO C.F.: [...], in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale FIORI STEFANIA, C.F.: [...], ass. dall'Avv.to LEDDA FABIANA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
I.N.P.S., 80078750587, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. Massidda nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90. Costituitosi in giudizio, l'INPS ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda di handicap grave ex legge n. 104/92 art.3, comma 3 per difetto di legittimazione passiva dell'INPS, la nullità del ricorso ex art. 414 cpc per il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione e prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione richiesta e l'inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di accertamento dei successivi aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c.;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita attraverso il rinnovo della ctu, con conferimento di incarico al medico legale dott. Costa. Le eccezioni preliminari formulate da parte resistente sono infondate. Quanto
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