Trib. Latina, sentenza 12/11/2024, n. 2146
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7813 del registro generale degli affari civili dell'anno 2016
TRA
CA IO, CA RI, IA NI, con l'Avv. Mascetti
Fabio
- attori opponenti -
Contro
SIENA NPL 2018 SRL e per essa PRELISO CREDIT SOLUTIONS SPA, con l'Avv. Marco
Pesenti
- convenuta opposta –
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 23/04/2024
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, il sig. SE PO, in qualità di debitore principale, e le Sig.re TR PO e ON NU in qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1993/2016, emesso dal
Tribunale di Latina in data 14.10.2016, con il quale, su ricorso della Monte Dei Paschi di Siena, è stato loro intimato di pagare in favore dell'istituto di credito ricorrente e in solido tra loro, quanto a
SE PO, la somma complessiva di € 315.807,77 oltre interessi così come indicati in, ricorso, quanto alla sig.ra TR PO l'importo di € 240.000,00 e quanto alla sig.ra ON
NU, l'importo di € 220.000,00 per saldo debitore del conto corrente n. 29869.13 acceso in data 23/01/1995 e del contratto di conto corrente ordinario n. 42388.68 acceso in data 14.09.2011.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto, nonché l'illegittimità del metodo di del calcolo delle valute. Sulla base delle predette eccezioni gli opponenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione
Paschi di Siena spa, NEL MERITO 2. dichiarare la invalidità a titolo di nullità delle clausole regolanti il contratto di conto corrente ordinario n. 29869.13 acceso in data 23/01/1995 ed il contratto di conto corrente ordinario n. 42388.68 acceso in data 14.09.2011 intrattenuto dal sig.
PO SE particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, della determinazione ed applicazione della provvigione di massimo scoperto, della determinazione ed applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3. accertare
e determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
4. accertare le somme che la convenuta banca ha illegittimamente addebitato e/o riscosso, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
5. accertare e dichiarare che le parti opponenti non sono tenute nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa al pagamento delle somme loro ingiunte e nel contempo accertare e dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti degli impugnati rapporti bancari, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile relativa ai rapporti oggetto del presente processo, e per l'effetto:
6. revocare il decreto ingiuntivo n. 1993/16 emesso dal Tribunale di Latina ”.
Si è costituita in giudizio la società Monte dei Paschi di Siena Spa, contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto;
in particolare l'istituto di credito ha dedotto l'inammissibilità delle eccezioni formulate dal debitore principale, stante la mancata contestazione degli estratti conto regolarmente inviati al correntista nel corso del rapporto, nonché
l'inammissibilità delle eccezioni formulate dai fideiussori, dovendosi configurare il contratto dagli stessi sottoscritto quale contratto autonomo di garanzia, là dove all'art. 7 le parti hanno previsto
l'impegno dei garanti di effettuare il pagamento a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio ed al successivo art. 8 hanno previsto che la garanzia rilasciata è astratta ed autonoma e pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali (…), nonché che ove le obbligazioni garantite siano