Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 509

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 509
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 509
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

n. 13377/2024 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. RA Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto – cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio dell'avv. Francesco Manzon, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 174, presso lo studio dell'avv. Francesco
Manzon, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso;

RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE


RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.07.2024, e esponevano di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 18.06.2004 in Napoli (Atto n. 52, p. II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004);
che dalla loro unione erano nati due figli, RA, in data 30.08.1993 e in data Per_1
02.05.2006;
che con decreto di omologa cron. n. 8354/2022 del 29.11.2022 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
che nelle more la figlia era diventata maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che dal Per_1 giorno della comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era stata riconciliazione;
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
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