Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 11873

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 11873
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11873
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 21 novembre 2024 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G.11692 / 2024
TRA
(con l'Avv. Raffaele De Girolamo) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e regolarmente notificato, , premettendo che aveva Parte_1 dimostrato di aver lavorato - e che tutt'ora lavora per l'anno scolastico in corso - come docente precaria di scuola primaria in forza di contratti a tempo determinato conveniva in giudizio il
, chiedendo in via giudiziale di poter usufruire del beneficio Controparte_1 previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, per tutti i servizi pre ruolo di durata annuale, sino al 30 giugno o ad essi equiparati svolti con contratti a tempo determinato dal 2015 in poi.
Il rimaneva contumace nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo. CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda è fondata, nei limiti e termini che seguono.


A tale riguardo, si richiamano integralmente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c. le motivazioni già espresse in recenti pronunce adottate in alcuni procedimenti aventi ad oggetto fattispecie del tutto identiche a quella del presente giudizio, di cui si si condivide integralmente il relativo iter logico-giuridico (sentenza Tribunale Roma n. 4966/203, sentenza n 4965/2023).
In tali sentenze, è stato correttamente rilevato che " L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di €
500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le
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