Trib. Palermo, sentenza 30/05/2024, n. 2419

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 30/05/2024, n. 2419
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2419
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 3445/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
AURELIO ZITO, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUIGI
SERINO e MARCO LO GIUDICE.

- ricorrente -

C O N T R O
Il Cancelliere
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.
-convenuto contumace –
IN – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'Avv. MARCO DI GLORIA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/5/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione.
In accoglimento del ricorso,
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condanna il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto - con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente - e
i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, per tutto il periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamento, nonché alla regolarizzazione delle posizioni contributiva del ricorrente mediante pagamento nei confronti dell'IN delle relative differenze contributive, nei limiti della prescrizione in relazione al periodo anteriore al quinquennio precedente il 16/3/2023.
Condanna il Ministero convenuto alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente con la valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dall'1/7/2001 e sino al 31/8/2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento.
Condanna il Ministero convenuto e l'Inps, in solido, al pagamento in favore del ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge.
Condanna, inoltre, il Ministero convenuto al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge.
Condanna, infine, il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.750,00, oltre spese generali, Iva e
c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Lo Giudice Marco e
Serino Luigi.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra il ricorrente e l'IN.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/4/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, avendo premesso di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale
Amari/Roncalla/Ferrara di Palermo, e di avere lavorato in favore del Ministero convenuto in forza di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
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dall'1/7/2001 sino al 31/8/2018, lamentava l'illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto svolto attività lavorativa di natura subordinata, quale assistente amministrativo, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione.
Deduceva, inoltre, di essere stato assunto a tempo indeterminato, con contratto part-time al 50%, con decorrenza dall'1/9/2018, in forza di un concorso indetto con la legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Domandava, pertanto, di “dichiarare che fra la parte ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica sostanziale di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 luglio 2001) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;



2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 01.07.2001 al

31.08.2018 ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, e per l'effetto condannare il
Ministero dell'Istruzione in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;



3. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/07/2001 fino alla data del 31/08/2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia) da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo

B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi,
a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;



4. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto prestato dal 1/7/2001 al

31/08/2018 e per l'effetto condannare le parti resistenti a corrispondere tale importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o, in subordine, condannare l'amministrazione a
3 disporre l'accantonamento in favore della parte ricorrente degli importi dovuti a titolo di t.f.r. per il periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2018;



5. condannare il Ministero convenuto al pagamento in favore dell'Istituto Nazionale per la previdenza sociale – I.N.P.S. delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;



6. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente per aver reiteratamente prorogato il rapporto di lavoro con ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in violazione di norme di legge e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto dell'illegittima condotta datoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e di ogni altra norma rilevante, in favore della ricorrente, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1) con anzianità pari

a 17 anni di servizio, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;



7. determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;



8. condannare il Ministero dell'Istruzione ad inserire la ricorrente nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL

Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;

9. adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente
”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costitutiva in giudizio l'Inps, facendo atto di prontezza a ricevere i contributi eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione maturata.
Il Ministero dell'Istruzione, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
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La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione, il quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso va accolto, ritenendosi di dover condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla locale Corte di Appello nella sentenza in atti (cfr. Corte di Appello sent. n. 783/2018), relativamente ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che i rapporti di lavoro con il Ministero convenuto, nelle loro concrete modalità di attuazione, abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo cat. B1.
Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito, il ricorrente ha, pertanto, invocato il diritto alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
La locale Corte di Appello ha, in ordine alle questioni giuridiche sottese alla presente fattispecie, richiamato la Corte di Cassazione e affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice
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