Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 1453
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Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, in data 07.11.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3467 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Monserrato (CA), via Deroma n. 13;
2. nata a [...], il [...], ivi residente, via Controparte_2
S'Arrulloni n. 38;
3. nata a [...], il [...], residente CP_3
in Sinnai (CA), via Perra n. 86;
4. nata a [...], il [...], residente in Controparte_4
Settimo San Pietro (CA), via Roma n. 44;
5. nata a [...], il [...], residente in CP_5
Maracalagonis (CA), via Ungaretti n. 8;
pagina 1 6. nata a [...], il [...], residente in CP_6
Cagliari, via Platone n. 5;
7. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Monserrato (CA), nella via degli Scipioni n. 1;
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo Studio
dell'Avv. Luigi PATERI che li rappresenta e difende in forza di procura speciale
in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti
contro
8. , in persona del Controparte_7
Ministro pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato ex lege;
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“accertare e dichiarare il diritto dei medesimi all'attribuzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2016-2017 (per quanto concerne i ricorrenti
[...]
, , ) ed a decorrere dalla data di CP_1 Parte_2 CP_5
immissione in ruolo di ciascuno per quanto concerne gli altri ricorrenti, fino
all'emananda sentenza, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente, istituita dalla Legge 107/2015, con conseguente
condanna del convenuto a pagare, in loro favore, tramite carta CP_7
pagina 2 elettronica, il corrispondente beneficio economico oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti e fino al saldo.
− Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che le ha
anticipate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti
del al fine di domandare la Controparte_7
condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui
all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107,
2. In particolare, essi hanno esposto:
− di essere educatori della Scuola Pubblica e di avere diritto, in virtù del loro inquadramento, all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, istituita
dalla l. 107/2015;
− che l'art. 1, comma 121°, l. 107, 13.07.2015 aveva istituito la menzionata
Carta elettronica quale bonus economico del valore di 500,00 euro annui,
finalizzato a sostenere le spese affrontate nel percorso di formazione continua e
aggiornamento professionale;
− di ritenere ingiusta e discriminatoria la propria esclusione dal godimento
del suddetto beneficio, così come delineata nella circolare
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_7
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato
contumace.
pagina 3
In specie, il convenuto ha depositato un'istanza di visibilità del CP_7
fascicolo in questione, evidenziando che “1) Tra l'Amministrazione convenuta e i
ricorrenti pende innanzi all'intestato Tribunale procedimento iscritto al n.
3467/2023 R.G. con prossima udienza fissata per il 29/02/2024;
2)
l'Amministrazione convenuta intende costituirsi nel procedimento e, pertanto,
necessità di esaminare gli atti e documenti depositati nel fascicolo informatico”.
Deve, dunque, ritenersi che la notifica dell'atto introduttivo abbia certamente
raggiunto il proprio scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendone dato atto lo stesso
MINISTERO che ha confermato la pendenza della causa nei suoi confronti.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta
a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Con riferimento alla vicenda in esame, questo Giudice intende richiamare per
aderirvi, la giurisprudenza di questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
che già ha statuito su posizioni del tutto analoghe a quelle degli educatori odierni
ricorrenti (cfr. sent. 10.07.2024, n. 1030, Giudice Dott. Matteo MARONGIU).
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