Trib. Livorno, sentenza 05/01/2025, n. 783

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 05/01/2025, n. 783
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 783
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCHIA LUCIA, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SUSANNA CENERINI, dell'avv. CRISTIANA SARDI e dell'avv. MARIA TERESA ZENTI.
Parte resistente

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di € 6664,55, oltre accessori di legge;

- compensa le spese di lite fra le parti
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 6 novembre 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: << -accertare che è creditore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore della somma di euro 7.145,17;
-compensare parzialmente l'importo di cui sopra con la somma di euro 2.409,98 e per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1
1


rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma di euro 4.654,21, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario>>.

2. Il ricorrente ha allegato che: ha lavorato alle dipendenze del dal 30.1.1984 al Controparte_1
31.10.2018 quando è stato licenziato per giusta causa, dopo essere sospeso dal servizio a decorrere dal
28.5.2018;
al momento della sospensione e poi della cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato complessivi 67 giorni di ferie non godute (ovvero 32 giorni nell'anno 2018, 44 giorni negli anni precedenti, da cui devono essere detratti giorni 9 di ferie fruite), nonché 105 ore e 51 minuti di riposi lavorati, pari a
17,5 giorni di lavoro;
non gli è stata inoltre corrisposta la tredicesima mensilità;
ha un debito nei confronti del per € 2409,98 di talché, operata la compensazione, agisce per il pagamento di € Controparte_1
4654,21 oltre accessori.

3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1

4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2024 e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.

6. L'ente convenuto nega il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di ferie non godute in ragione del disposto di cui all'art 5 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 135/2012, secondo cui «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196
, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
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