Trib. Monza, sentenza 28/02/2024, n. 701

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 28/02/2024, n. 701
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 701
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

N. 2054/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2054/2021 r.g. promossa da:
LE TR, C.F. [...], nata a [...], il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. SILVIA GERMINARA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cologno Monzese (Mi), Corso Roma n.
11/A,
PARTE ATTRICE contro
PATRONATO A.C.L.I., per i Servizi Sociali dei Lavoratori e dei Cittadini, C.F. 80066650583, in persona del presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Marcora nn. 18/20, rappresentato e difeso, dall'avv. GUIDO FAGGIANI, dall'avv. ROSSELLA DE ANGELIS e dall'avv. SIMONA D'ALISERA, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Marcora nn. 18/20, presso gli Uffici della Sede Nazionale del Patronato ACLI in Roma,
PARTE CONVENUTA
e contro
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F. e P.IVA 06385250961, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO CAPPA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
“voglia l'adito Tribunale di Monza, rigettata ogni contraria istanza, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità del Patronato ACLI di Cologno Monzese in persona del l.r.p.t. per il danno patrimoniale subito dalla signora IC NO e per l'effetto condannarlo, per tutti i motivi esposti in narrativa, anche in solido con il Patronato ACLI con sede legale in Roma, via Marcora 18/20 in persona del l.r.p.t. e con il Patronato
ACLI con sede in Milano, via Della Signora, n. 3, in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore della signora NO IC, della somma che si quantifica in Euro 15.296,93, di cui Euro 12.729,60 corrispondenti alla somma dovuta a titolo di pensione lorda per n. 10 mensilità, Euro
1.060,80 per accantonamento della tredicesima mensilità per il medesimo periodo;
Euro 1.350,00 per mancata deduzione fiscale non avendo l'attrice nel 2018 percepito reddito ed Euro 156,89 a titolo di mancata detrazione delle spese mediche dal Mod. 730. A tali somme sono da aggiungere gli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale condannare in ogni caso la sede ACLI di Cologno Monzese, in persona del

l.r.p.t., anche in solido con il Patronato ACLI con sede legale in Roma, via Marcora 18/20 in persona del l.r.p.t. e con il Patronato ACLI con sede in Milano, via Della Signora, n. 3, in persona del l.r.p.t., al risarcimento in favore della signora NO IC, della somma di Euro 13.790,40 corrispondenti alla somma dovuta a titolo di pensione lorda per n. 10 mensilità e pari ad Euro 12.729,60 ed Euro 1.060,80 per l'accantonamento della tredicesima mensilità per il medesimo periodo (106,08 X n. 10 mesi) dovuti alla signora NO IC a titolo di pensione da gennaio 2018 a ottobre 2018 e 13 mensilità riferita alla stesso periodo e non erogate dall'INPS in conseguenza dell'errore commesso da ACLI di Cologno Monzese per come rappresentato in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi, sui capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla formula: “Vero che”, capitoli che verranno meglio articolati e precisati nel termine di cui all'art. 183 c.p.c.. Con riserva di indicare i testi e di ulteriormente dedurre, produrre e addurre, ai sensi di legge, stanti anche le difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.

Parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: […] nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'INPS nella causazione del danno alla sig.ra IC NO e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice nei confronti del Patronato Acli, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della sig.ra

IC NO nei confronti del Patronato ACLI, dichiararsi la Allianz Global Corporate &
Specialty SE, tenuta a manlevare il convenuto Patronato ACLI da ogni eventuale obbligo risarcitorio, che dovesse essere eventualmente accertato a carico dello stesso.
Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori di parte convenuta che si dichiarano antistatari”. In via istruttoria, nell'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di ulteriore fase istruttoria, si reitera la richiesta di essere ammessi alla prova contraria nei termini e con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.

Parte terza chiamata - Allianz: pagina 2 di 10 “- respingere le domande svolte dalla parte attrice verso il Patronato ACLI, non avendo il Patronato ACLI alcuna responsabilità nella determinazione del danno, e quindi respingere la domanda di manleva;

- nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attrice in punto responsabilità del Patronato ACLI, accertata l'effettiva entità del danno risarcibile, accertata la preponderante responsabilità dell'INPS nella determinazione del danno, contenere la condanna alla manleva nei limiti della quota di responsabilità eventualmente imputabile al Patronato e comunque sempre nei limiti del contratto di assicurazione (doc. 1), con franchigia di € 9.000 a carico dell'assicurato;
Con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge”.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, IC NO ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Monza il Patronato A.C.L.I. per i Servizi Sociali dei Lavoratori e dei Cittadini, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del rigetto della richiesta di pensionamento con il sistema contributivo sperimentale lavoratrici “Opzione-Donna”, deducendo la negligenza professionale del convenuto nell'espletamento della pratica affidata. Si è costituito in giudizio il Patronato Acli, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa: 1) l'Allianz Global Corporate & Specialty Se - Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevato dalle pretese attoree;
2) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ritenendo ad esso comune la causa. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sostenendo la responsabilità esclusiva dell'INPS nella determinazione del danno determinatosi in capo a parte attrice.
Autorizzate le chiamate richieste da parte convenuta, si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), eccependo, in via preliminare: - l'incompetenza funzionale e per materia del Tribunale civile in ordine alle domande risarcitorie proposte dal Patronato ACLI nei confronti dell'Inps, stante la competenza funzionale e per materia del Tribunale ordinario in funzione di Giudice pagina 3 di 10
del Lavoro;
- la nullità insanabile dell'originario atto di citazione di chiamata di terzo dell'Inps, notificato all'Istituto in data 21.10.21 in violazione del termine di libero previsto dagli artt. 269-163-bis c.p.c.;
- il difetto di legittimazione dell'INPS quanto alle domande risarcitorie proposte dal Patronato ACLI nei confronti dell'INPS. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'INPS, infondate in fatto ed in diritto. Si è altresì costituita in giudizio l'Allianz Global Corporate & Specialty SE, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice svolte nei confronti del Patronato ACLI, stante l'assenza di responsabilità dell'assicurato nella determinazione del danno. In via subordinata, ha chiesto contenersi “la condanna alla manleva nei limiti della quota di responsabilità eventualmente imputabile al Patronato e comunque sempre nei limiti del contratto di assicurazione (doc. 1), con franchigia di € 9.000 a carico dell'assicurato”. All'udienza del 14.07.2022, alla luce delle difese svolte e di quanto dichiarato dal procuratore dell'attrice alla medesima udienza, è stata disposta la separazione della posizione dell'INPS e il presente giudizio è proseguito tra IC NO, Patronato Acli e Allianz Global Corporate &
Specialty Se. Concessi su richiesta delle i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è giunta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*


1. Sulla domanda svolta da IC NO nei confronti di Patronato Acli.
IC NO, impiegata presso Poste Italiane s.p.a, ha agito nel presente giudizio per ottenere, a titolo di risarcimento, i ratei pensionistici non percepiti dal mese di gennaio 2018 al mese di ottobre
2018, a causa di un errore asseritamente commesso dall'operatore del Patronato Acli nella presentazione della domanda di pensionamento trasmessa in data 11.10.2017, con conseguente reiezione della stessa da parte dell'INPS. Ai fini della risoluzione della presente controversia giova, dunque, premettere alcuni cenni generali in tema di responsabilità professionale.
Occorre in primo luogo rilevare che, nel caso di specie, è pacifica, oltre ad emergere dalla documentazione prodotta (doc. n. 1 – fascicolo parte attrice), la sussistenza del rapporto contrattuale di mandato tra l'attrice ed il Patronato. Dall'esame dell'atto di conferimento del mandato emerge che esso ha avuto ad oggetto la rappresentanza e l'assistenza gratuita dell'odierna attrice “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 30.3.2001, n. 152 e del DM 10.10.2008, n. 193 e successive modifiche e integrazioni”. La legge che regola l'attività dei Patronati e dei Caf (legge n. 152/2001) non disciplina la responsabilità di tali enti per gli errori commessi dagli operatori nell'adempimento dei mandati conferiti. Tuttavia, sono applicabili le norme sul contratto di mandato e i principi generali in tema di prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, alla luce dei quali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), ossia una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Dunque, per quanto attiene all'attività del Caf/Patronato, ciò significa che nello svolgimento degli incarichi conferiti dai cittadini, lo stesso deve operare con particolare scrupolosità, in quanto
“professionista esperto” nelle materie di cui si occupa e rispetto alle quali offre un servizio.
pagina 4 di 10
Il richiamo espresso del mandato all'art. 13 L. n. 152/2001 comporta che, se da un lato il lavoratore non deve all'ente alcun corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza in questione, non per questo trattasi di attività gratuita;
va richiamato, in proposito, quanto disposto dall'art. 8, comma 2, seconda parte, laddove si fa riferimento alla sussistenza del “finanziamento pubblico”. Pertanto, con la sottoscrizione del mandato da parte del cittadino, e nel caso di specie con l'affidamento ed inoltro della richiesta di pensionamento con il sistema contributivo sperimentale lavoratrici
“Opzione-Donna”, l'ente diventa responsabile dell'attività che gli viene commissionata, salvo che l'errore dipenda da una causa a lui non imputabile. Conseguentemente, per quanto attiene all'onere probatorio gravante sulle parti, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in maniera costante fin dalla sentenza n. 13533/2001 a Sezioni Unite, per cui
“Il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o
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