Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2282

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2282
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 2282
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4673/2020
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4673 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2020 vertente
tra
(C.F.: , rappresentato e difesa dall' Avv. Patrizia Di Parte_1 C.F._1
Micco, per procura in atti;

RICORRENTE
e
(C.F: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Vincenzo Schettino, per procura in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: separazione personale con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Piaccia all'On. Tribunale adito disattesa ogni contrari istanza 1) pronunciare la
separazione personale dei coniugi e demandando al Parte_1 Controparte_1
Comune di Aprilia le debite annotazioni;
2) assegnare l'abitazione coniugale sita in Aprilia in Via Ibiza

pagina 1 di 11 n. 1 di proprietà della madre del ricorrente con quanto in essa contenuto;
3) porre a carico del padre per

Per_ il mantenimento di la somma di €. 200,00 da versare presso il domicilio della madre entro il
giorno cinque di ogni mese. La suddetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il marito contribuirà, in ogni caso, al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche,
sportive e di svago, effettuate nell'interesse della minore secondo il protocollo d'intesa sottoscritto dal
Per_ Tribunale di Latina e l'Ordine forense;
4) dare atto che verrà affidata in modo condiviso ad

entrambi i genitori ma con diritto della stessa a coabitare con la madre nell'abitazione di Aprilia (LT)
Per_ in Via Ibiza n. 1;
potrà vedere e rimanere con il padre, anche con la presenza dei nonni paterni,

per due giorni alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, e/o in caso di disaccordo il martedì ed il
giovedì prelevandola dalla scuola e riportandola a casa dopo cena;
per un fine settimana alternato dalle

h. 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
inoltre la bambina rimarrà ad anni alterni - con il padre

e/o con la madre dal 1 al 15 agosto e/o dal 16 al 31 agosto;
durante le vacanze natalizie, sempre ad anni

Per_ alterni, potrà rimanere con il padre e/o con la mamma dalla chiusura della scuola sino al 29
dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio mentre per le vacanze pasquali rimarrà - sempre ad anni
alterni- per l'intero periodo con il padre e/o con la madre. Naturalmente la bambina potrà vedere e
rimanere con il padre ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini
di legge.
per parte resistente: Il sottoscritto procuratore n.q. si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi che in
questa sede si intendono integralmente qui riportati e trascritti e ne chiede l'integrale accoglimento,
impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in
diritto. Per quanto concerne il collocamento e il mantenimento della figlia minore nata dall'unione tra i
coniugi e l'assegnazione della casa coniugale è utile ribadire quanto segue: Il in ragione della Parte_1
severa patologia psichiatrica che lo rende inidoneo a tenere con se la predetta minore (a tra l'altro ha
tentato il suicidio pochi mesi orsono), e al fine di evitare e prevenire problematiche connesse
all'imprevedibilità e all'inaffidabilità del padre, non può avere l'affido condiviso;
il Tribunale a nostro

parere dovrà provvedere ad affidare in via esclusiva la minore alla madre, sig.ra Controparte_1
La predetta non ha mai interposto ostacoli nel rapporto padre e figlia e cosi come disposto
[...]
pagina 2 di 11 dal Presidente del Tribunale in via provvisoria si rende necessario che agli incontri vi sia la presenza
della madre dello stesso per le note ragioni evidenziate sullo stato di salute del predetto Parte_1
Occorre altresì precisare che il ha già da tempo abbandonato il domicilio coniugale Parte_1 Parte_1
(dal Dicembre 2019), lasciandovi la moglie e la figlia, l'abitazione di proprietà della madre del
ricorrente dovrà pertanto rimanere assegnata alla sig.ra che continuerà a Controparte_1
Per_ viverci con la figlia . La sig.ra ha un reddito minimo cosi come provato e documentato CP_1
in atti per cui risulta necessario ed indispensabile che il corrisponda quantomeno un Parte_1
mantenimento pari ad € 300,00 mensili che corrisponde ad un terzo del reddito percepito mensilmente
dal stesso, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi secondo le modalità e previsioni di cui Parte_1
al protocollo invalso presso il Tribunale civile di Latina. Si rassegnano pertanto le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale, disporre l'affido esclusivo della figlia minore in favore della madre con
collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione della stessa;
porre a carico del VA un

assegno mensile di mantenimento per la figlia minore dell'importo di € 300,00 oltre al 50% delle spese
straordinarie come da protocollo invalso presso il Tribunale di Latina;
disporre l'assegnazione della

Per_ casa coniugale, sita in Aprilia Via Ibiza n.1, alla sig.ra e alla figlia minore . Con CP_1
vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario. Chiede concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 8.10.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale tra le CP_1
parti, di affidare la figlia minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori, di collocare la Per_1
figlia in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre, di assegnare la ex casa
coniugale (appartenente alla famiglia del ricorrente) e sita in Aprilia, Via Ibiza n. 1, alla
moglie, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la minore dell'importo
mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio civile a Irpin (Ucraina) il 29.8.2012, regolarmente trascritto;
era nata il Per_1
pagina 3 di 11
25.11.2017;
il matrimonio era fallito a causa del disinteresse manifestato dalla moglie nei
confronti del marito dopo la nascita della figlia e del trasferimento dei genitori della Per_1
moglie presso la casa coniugale;
onde evitare di esporre la figlia alle tensioni familiari, il
ricorrente, in data 22 dicembre 2019, si era allontanato dall'abitazione familiare e si era
stabilito in un locale temporaneamente affittatogli dal marito della madre nelle vicinanze della casa
coniugale;
la vicinanza tra le due abitazioni garantiva al ricorrente un'assidua frequentazione
della figlia;
il era affetto da una patologia invalidante, non aveva una stabile Parte_1
occupazione lavorativa e percepiva da oltre un anno il reddito di cittadinanza nella misura di €.
900,00 mensili in considerazione dell'intero nucleo familiare;
con i suddetti importi il ricorrente
contribuiva al mantenimento della figlioletta con € 200,00,
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