Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2024, n. 1673
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 18 dicembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3447/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- Parte_1 dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, alla Piazza della Vittoria n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: bonus carta del docente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.07.2022 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di più Controparte_1 contratti a tempo determinato con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, rappresentava che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non gli aveva corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Controparte_1
Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Tanto premesso, deduceva la illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_3 docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, 1
espresso dalla Corte di Giustizia Europea nonché dal consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta Docenti, con riconoscimento del correlato importo annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici: 2016/2017;
2017/2018, 2018/2019;
2019/2020;
2020/2021;
2) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1 pro-tempore al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo di € 2.500,00 CP_2
(duemilacinquecento), oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo”, spese vinte, con attribuzione. Il resistente , sebbene ritualmente citato, non si Controparte_1 costituiva in giudizio. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa viene trattenuta in decisione.
********* 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1 che, benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha allegato di avere lavorato per n. 5 anni quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di CP_1 docente/supplente e chiede, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2
Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di