Trib. Belluno, sentenza 28/03/2024, n. 146
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 956/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 956/2021 R.G. promossa da:
EN AM (c.f. [...]), con l'avv. MORELLO GIANLUCA (c.f.
[...]) giusta procura in atti;
attore contro
OM JA BA (c.f. 90002270255), con l'avv. SACCO SONADOR ANDREA (c.f.
[...]) giusta procura in atti;
convenuto in punto: impugnazione delibera condominiale del 18/06/2021
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore (cfr. note congiunte depositate in data 20/11/2023):
“Nel merito
Per tutti i motivi esposti negli atti e documenti depositati preso atto che:
1-l'assemblea del 18.06.2021 non è stata sostituita da altra successiva, per cui permane ancora la principale causa petendi afferente il vizio genetico dell'illegittima modalità di convocazione esclusivamente telematica, considerato che detta assemblea pagina 1 di 11
non è MAI stata preceduta da una delibera assembleare autorizzativa di detta modalità di convocazione ex art. 66 disp. att.
c.c. (Cass.civ. n. 40827/2021);
2- il regolamento condominiale non prevede la modalità di convocazione assembleare anche telematica (doc. ns sub 12);
3-verificato che tutte le contestazioni ex adverso si risolvono soltanto in mere deduzioni difensive peraltro inconferenti, altresì a nulla valendo che, ex post, in sede di assemblea i soli condomini presenti abbiano acconsentito ad essere presenti in forma esclusivamente telematica, peraltro senza con ciò deliberare su un preciso o.d.g.;
4-ritenuto essere inconferente la richiesta di sospensione ex adverso formulata perché: i-osservando il principio della “ragione più liquida” la presente causa può decidersi prendendo in considerazione il solo ed esclusivo vizio genetico dell'illegittima modalità di convocazione assembleare;
ii-che non vi è nessuna pregiudizialità antecedente della causa R.G. 803/2021;
iii- vi
è diversità di parti coinvolte nei due diversi giudizi, il tutto come ben espresso dalla Suprema Corte nell'arresto n.
25272/2010;
5-la sentenza n. 357/2022 di questo Tribunale ha deciso la causa R.G. 803/2021 (doc. ns sub 21), tuttavia non prevedendo alcun risarcimento del danno a favore del sig. MO RI il quale, per tale ragione, è stato costretto ad impugnare la ridetta sentenza n. 357/2022 (doc.23) e che il giudizio di gravame si trova nella fase decisoria come da ordinanza allegata (doc.24);
parte attrice insiste per la declaratoria di illegittimità/invalidità/nullità/annullabilità della delibera assembleare del
Condominio Maja SA tenutasi in seconda convocazione il 18.06.2021.
In via istruttoria.
Parte attrice, ripreso e ribadito quanto già dedotto nei precedenti scritti e documenti depositati insiste nel richiedere
l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze storiche:
1“Vero che l'assemblea del condominio Maya SA del 18 giugno 2021 è stata convocata in modalità esclusivamente telematica senza che, prima di della stessa, fosse intervenuta una precedente assemblea che avesse autorizzato l'esclusiva modalità di convocazione telematica”. Si indicano quali testimoni il sig. MO RI, res.te a Cortina d'Ampezzo;
la signora EZ DA, res.te a Roma e il sig. EN NO, res.te a Venezia, tutti condomini.
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Per quanto invece concerne la somma di € 605,00 in merito alla illegittima ripartizione fra tutti i condomini (esclusa proprietà MO) della somma di € 605,00 di cui al punto n. 1 dell'o.d.g., nel richiamare quanto già dedotto soprattutto nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc e in tutti i documenti allegati, per mero scrupolo defensionale, parte attrice chiede
l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze storiche.
2-“Vero che le piante e gli alberi che le vengono rammostrati nelle fotografie quali documenti nn.6, 7, 14 e 17 di parte attrice sono quelli che il dott. Aldo Andreotta le aveva chiesto di tagliare il giorno 19 novembre 2020”
3-“Vero che il giorno 19 novembre 2020, verso le h. 11.00 circa, mentre stavate tagliando le piante e gli alberi che vi vengono rammostrati nelle fotografie nn. 6, 7, 14 e 17 di parte attrice, il dott. Aldo Andreotta era presente e dava anche indicazioni di quali piante tagliare, come avete già riferito all'autorità di polizia nei verbali che quali documenti n. 14, 15 e 16 di parte attrice vi vengono rammostrati”
4-“Vero che i lavori di taglio degli alberi del giorno 19 novembre 2020 furono commissionati alla società Lattoneria3Cortina snc dal dott. Aldo Andreotta per conto del condominio Maja SA”
5-Vero che per il taglio degli alberi del giorno 19 novembre 2020 la società Lattoneria3Cortina snc ha emesso la fattura
F0229 d.d. 31.12.2020 che vi viene rammostrata quale documento n.18 di parte attrice”.
6-“Vero che il giorno 19 novembre 2020, mentre stavate tagliando gli alberi di cui alle fotografie 6, 7, 14 e 17 di parte attrice che vi vengono rammostrate, è intervenuto il sig. EN MO chiedendovi il motivo per il quale stavate tagliando gli alberi nella proprietà del figlio MO RI”.
Sui formulati capitoli di prova si indicano a testimoni i signori (…).
Infine, e sempre per mero scrupolo defensionale, relativamente all'eccepito vizio di illegittimità della deliberazione Parte
Straordinaria, n. 4 dell'o.d.g., Proposta di modifica esterna terreno condominiale in uso esclusivo signora CO MA
ER, e rifacimento ringhiera non a norma, si insiste nell'ammissione di consulenza tecnica al fine di dimostrare la natura condominiale del terreno su cui l'assemblea avrebbe asseritamente deliberato”.
Conclusioni del convenuto (cfr. note congiunte depositate in data 20/11/2023):
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“in via preliminare: sia disposto ai sensi dell'art. 295 c. p.c. il provvedimento di sospensione necessaria del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio introdotto dal Signor RI MO contro il Condominio Maja SA pendente ora presso la Corte d'Appello di Venezia (R.g. n. 150/2023);
sempre in via preliminare: sia accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta, per violazione dell'art. 1135 c.c. e dell'art. 1137 c.c.;
nel merito: sia respinta ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in ogni caso: anticipazioni, spese, diritti, onorari, oltre 4% C.A. e I.V.A, totalmente rifuse;
In via istruttoria: nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di procedere all'istruttoria, parte convenuta, contesta quanto ex adverso dedotto e precisato, insistendo affinché sia respinta ogni avversa domanda e richiesta istruttoria per le ragioni già evidenziate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, insistendo, ove mai, in via pur inconcessa, i capitoli avversari fossero anche in parte ammessi, per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie come formulate, indicando a testi, con riserva occorrendo di altri, il Signor CA LV, il Signor IN PO il Signor CO BE, il Signor
SS DO e il Signor LE DO sui seguenti capitoli, premesse le parole “vero che”: (…)
Altresì il medesimo procuratore, dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio circa nuove eccezioni, domande e
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