Trib. Lecce, sentenza 26/11/2024, n. 428
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
-- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2861 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
C.F. 1 , rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Parte 1 (c.f.:
Caprioli, come da mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dagli (c.f.: C.F. 2 Controparte 1
avv.ti Paolo Madaro e Paola Viano, come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14 ottobre 2024, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.6.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 24.6.2016 in Santo Stefano di Sessanio (AQ);
che dalla loro unione erano nate due figlie e, cioè, Per 1 il 17.11.2014 e Per 2 il 23.10.2016;
che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Chieti, in un'abitazione di proprietà comune di entrambi i coniugi;
che la situazione lavorativa ed economico- patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che, a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, impegnandosi sin da ora a comunicare e a
dialogare tra loro nell'unico e preminente interesse delle figlie CA e GI;
La casa di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Chieti, è stata messa in vendita e fino al
momento della vendita della casa famigliare il signor TI si impegna a pagare il rateo mensile
del mutuo, utilizzando il ricavato del canone di locazione (attualmente pari a € 330.00 mensili) e
pagando la differenza tra il ricavato dalla locazione dell'immobile e il rateo mensile di mutuo
(che attualmente è pari a € 327.80);
i signori continueranno invece a pagare al 50% le spese
condominiali fino al momento di detta vendita. L'introito che dovesse pervenire dalla vendita
dell'immobile suddetto verrà suddivisa in parti uguali.
| I coniugi si sono trasferiti insieme nell'immobile sito in Lecce, alla via Catalano n. 9 sin dal
2017;
successivamente il Sig. TI si è trasferito in Lecce, via Attilio Biasco n.33/E, mentre la
signora è rimasta a vivere nell'immobile sito alla via Catalano n. 9 con un nuovo contratto di
locazione intestato a sé (e non più cointestato con il marito), a partire dal 1° maggio 2024.
Le figlie CA e GI vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e
collocate presso la madre.
Le bambine frequentano rispettivamente: CA, la quarta elementare presso la Scuola Statale
Primaria secondo Circolo De Amicis - plesso San Domenico Savio in Lecce. La bambina esce
da scuola alle ore 14 nei giorni di lunedì, martedì e