Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 2320

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 2320
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 2320
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 9286 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2018
promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Stefania Bandinelli, che la rappresenta e difende per
procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in LE, presso lo studio dell'Avv. Angela Piras, che lo rappresenta e difende per
procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
In data 23/05/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) addebitare il fallimento dell'unione a fatto e colpa del coniuge CP_1
2) porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della
signora secondo giustiZI, in pur minima misura in ragione dei redditi delle parti;
Parte_1

3) con vittoria di spese e competenze.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
-1) Rigettare la richiesta di addebito della separazione nei confronti del signor . CP_1
-2) Determinare che alcun assegno di mantenimento sia dovuto a carico del signor e CP_1
a favore della signora . Parte_1
-3) Spese come per legge.
In via subordinata.
4) Nell' ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti “1” e “2”, determinare
l'assegno nella misura non superiore ad € 50,00.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/11/2018 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
personale con addebito al coniuge, odierno resistente, oltre alla previsione a carico di CP_1
quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento con un assegno mensile pari a 600,00
euro e, infine, che sia ordinato al i rilasciare l'abitazione coniugale. CP_1
In particolare, ha dedotto:
- che dall'unione coniugale non sono nati figli;

- che il resistente lavora come agente di commercio presso la LAMIERCAR con sede in
Villasor e percepisce una retribuzione mensile pari a 1.500 euro;

- di essere disoccupata;

- che negli ultimi anni il rapporto fra i coniugi è entrato in crisi a causa delle continue violenze
e maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti dal resistente;

- di aver lasciato momentaneamente la casa familiare e di essersi trasferita presso l'abitazione
della madre a seguito della aggressione subita per mano del coniuge l'8/09/2018 per la quale
ha sporto denuncia al Commissariato di LE.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/03/2019 si è costituito in giudizio
chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, a sua volta, CP_1
la pronuncia della separazione con addebito alla coniuge;
ha chiesto, infine, che nessun obbligo sia
posto a suo carico per il mantenimento della ricorrente o, in subordine, che venga stabilito un assegno
di mantenimento in misura non superiore a 200 euro mensili.
Ha dedotto in fatto:
- di lavorare dal 2004 in qualità di operaio generico alle dipendenze della Controparte_2
e di percepire una retribuzione mensile, al netto delle imposte, pari a circa 1.390 euro;

- che la ricorrente, pur non essendo inserita nel mondo del lavoro, impartisce quotidianamente
presso il proprio domicilio lezioni private a pagamento a studenti;

- che la coniuge dal mese di agosto 2018 vive insieme alla propria madre a casa di quest'ultima;

- di aver scoperto che negli ultimi anni di matrimonio la ricorrente ha prelevato dal conto
cointestato l'importo totale di 20.000 euro;

- che i coniugi sono sposati da ventitré anni e hanno iniZIto ad avere dei problemi a partire dal
2012, dopo che lui ha scoperto che la faceva un uso smodato di alcool e assumeva Parte_1
psicofarmaci;

- che il rapporto coniugale è entrato ulteriormente in crisi quando, nel 2017, la madre e il fratello
della ricorrente si sono trasferiti nella casa coniugale;

- che in data 2/08/2018 i coniugi hanno avuto una discussione per un cellulare e in quella
occasione la aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri;
Parte_1
- che dalla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti in quell'occasione si evince che “la
non presentava lesioni visibili, mentre il presentava delle lievi escoriazioni Parte_1 CP_1
al viso, al petto e alle mani”;

- di aver sporto querela contro la coniuge per le lesioni subite;

- che la ricorrente si è allontana dalla casa familiare non a causa delle aggressioni, come dalla
stessa dedotto, ma per occuparsi dell'anZIna madre;

- di versare alla moglie dal mese di ottobre 2018 la somma di 200 euro per il suo mantenimento;

- che nel mese di febbraio 2019 i coniugi hanno dato incarico a un'agenZI immobiliare per
vendere la casa coniugale.
***
Con ordinanza del 21/10/2019 il Presidente f.f., rilevato che la casa familiare, di proprietà di entrambi
i coniugi, è stata messa in vendita e che, non essendoci figli, non sussistono le condizioni per disporne
l'assegnazione;
rilevato altresì che il ercepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.400,00 CP_1
euro e che la dal mese di luglio è stata assunta per otto mesi presso il Comune di LE, Parte_1
ha disposto che la casa familiare rimanga nella disponibilità del fino alla vendita della stessa;
CP_1
che quest'ultimo provveda al mantenimento della coniuge con un assegno mensile pari a 250 euro
per tutto il periodo in cui essa percepirà lo stipendio, determinando in 600 euro mensili l'assegno di
mantenimento da lui dovuto alla quando la stessa smetterà di lavorare. Parte_1
***
Nelle more del giudizio, con sentenza non definitiva n. 853/2020 emessa in data 10/03/2020, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
***
Con note depositate in data 23/06/2020 parte resistente ha dedotto il mutamento della propria
situazione lavorativa ed economica, allegando di essere stato collocato dal 16 marzo 2020 in “CIG
COVID”, con conseguente riduzione dello stipendio mensile;
ha altresì allegato di aver appreso che
la stava percependo da qualche mese emolumenti INPS per un totale di circa 700 euro Parte_1
mensili.
***
Con note depositate in data 23/06/2020, parte ricorrente ha comunicato l'intervenuta cessazione
dell'attività lavorativa e ha altresì informato il Tribunale del decesso della madre, che la ospitava
nella sua abitazione e la aiutava, con la sua pensione, a sostenere le spese quotidiane.
***
Con memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data
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