Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 224

TRIB Venezia
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Venezia
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 224
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 224
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2671/2024 RG promossa con ricorso da

Parte_1 con avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi

- ricorrente -

contro

Controparte_1 in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - oggetto: indennità sostitutiva delle ferie non godute
FATTO
Il ricorrente ha agito in giudizio quale docente che ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 termini:
Data inizio Data termine Ore settimanali Ore settimanali di contratto contratto cattedra completa lavoro previste dal CCNL contratto 09/10/2018 30/06/2019 18 2 09/10/2018 12/06/2019 18 12 26/01/2019 10/06/2019 18 2 24/09/2019 30/06/2020 18 6 07/10/2019 06/06/2020 18 12 01/09/2022 30/06/2023 18 18
Chiede il pagamento dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a fruire di 135,41 giorni per ferie e festività soppresse
e/o a percepire € 5.054,96 per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e di indennità sostitutiva,
2) Condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
3) In via subordinata, condannarsi il convenuto n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 al pagamento al ricorrente di 135,41 giorni di ferie e festività soppresse e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e concretamente non goduti a domanda (condanna generica).
4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Il si è costituito contestando la pretesa nel merito. CP_1
All' esito di odierna prima udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine dell' indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute
Il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto, in base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55
e 56, L. n. 228/2012.
La natura
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