Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2024, n. 177
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, S C, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037/2022 R.G. promossa
da
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M Parte_1
Tronci
-ricorrente opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato A G CP_1
-resistente opposto-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto ed ottenuto, nei confronti della società opponente, il CP_1 decreto ingiuntivo n. 399/2022, con il quale la è stata condannata a Parte_1 pagare, nei confronti dell'opposto, la somma di € 50.527,20, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2. A sostegno della domanda monitoria, il ha esposto di avere stipulato, in CP_1 data 1.7.2014, un contratto di agenzia con la (oggi, ;
che, con CP_2 Pt_1
1
missiva del 25.10.2021, l'opponente comunicava all'agente la volontà di recedere dal rapporto, che cessava, dunque, il successivo 25.4.2022;
che, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna somma a titolo di competenze di fine rapporto e, in particolare, di indennità ex art. 1751 c.c. (stante la coincidenza tra la somma richiesta in ricorso e la relativa voce esposta nel conteggio di parte versato in atti).
3. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale e territoriale del
Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, in favore del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice civile;
nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria.
4. Parte opposta ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, in favore del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice civile.
6. A sostegno della propria tesi, parte opponente deduce che, dalla lettura del contratto di agenzia, può rilevarsi come le prestazioni rese dal in favore del CP_1
Preponente non si siano concretizzate in attività continuative e coordinate di natura prevalentemente personale, sicché le stesse non possono ricondursi nell'ambito dell'art.
409, n. 3), c.p.c.
7. Ne consegue che competente a conoscere della controversia non può essere, ex art. 413 c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, luogo ove l'agente ha il proprio domicilio, bensì, in applicazione delle regole generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di
Milano.
8. L'argomentazione non può essere accolta.
9. In materia di rapporti di agenzia, per la sussistenza della competenza del giudice del lavoro occorre che l'agente svolga una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e non abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o comunque si avvalga di una
2
autonoma struttura imprenditoriale: non essendo in tale ipotesi ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. 19 aprile 2011, n. 8940: principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., comma 1);
tuttavia, pur quando l'attività sia resa nel regime giuridico della ditta individuale, deve essere escluso il carattere prevalentemente personale della prestazione dell'agente, quando egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa propria
(Cass. 25 maggio 2015, n. 10703): con la conseguenza che ciò non può essere posto in dubbio per il solo fatto del ricorso all'opera di dipendenti o di collaboratori, senza una specificazione delle dimensioni delle strutture e delle risorse impegnate e un accertamento del concreto compito svolto dall'agente nell'ambito della struttura deputata all'esecuzione del rapporto, così da verificare se le sue attività si esauriscano nella direzione e nel coordinamento del personale, traducendosi nella conduzione di un'autonoma impresa, adeguatamente strutturata (Cass. 8 aprile 2019, n. 9791, con richiamo di precedenti conformi in motivazione);
è pertanto necessario accertare in concreto se assuma preminenza una prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell'ambito di una maggiore e assorbente organizzazione
(ancorché con maggiore autonomia rispetto al lavoratore subordinato): non potendo avere significato dirimente la mera presenza di una impresa (e quindi di una struttura imprenditoriale), posto che l'agente è comunque, in linea generale, un tipico imprenditore (talora piccolo), risultando invece decisivo se tale struttura, per le sue caratteristiche, escluda o meno la natura prevalentemente personale della prestazione
d'opera e quindi la para-subordinazione (Cass. 28 luglio 2005, n. 15790).
10. In
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, S C, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037/2022 R.G. promossa
da
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M Parte_1
Tronci
-ricorrente opponente-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato A G CP_1
-resistente opposto-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto ed ottenuto, nei confronti della società opponente, il CP_1 decreto ingiuntivo n. 399/2022, con il quale la è stata condannata a Parte_1 pagare, nei confronti dell'opposto, la somma di € 50.527,20, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2. A sostegno della domanda monitoria, il ha esposto di avere stipulato, in CP_1 data 1.7.2014, un contratto di agenzia con la (oggi, ;
che, con CP_2 Pt_1
1
missiva del 25.10.2021, l'opponente comunicava all'agente la volontà di recedere dal rapporto, che cessava, dunque, il successivo 25.4.2022;
che, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna somma a titolo di competenze di fine rapporto e, in particolare, di indennità ex art. 1751 c.c. (stante la coincidenza tra la somma richiesta in ricorso e la relativa voce esposta nel conteggio di parte versato in atti).
3. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale e territoriale del
Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, in favore del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice civile;
nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria.
4. Parte opposta ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, in favore del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice civile.
6. A sostegno della propria tesi, parte opponente deduce che, dalla lettura del contratto di agenzia, può rilevarsi come le prestazioni rese dal in favore del CP_1
Preponente non si siano concretizzate in attività continuative e coordinate di natura prevalentemente personale, sicché le stesse non possono ricondursi nell'ambito dell'art.
409, n. 3), c.p.c.
7. Ne consegue che competente a conoscere della controversia non può essere, ex art. 413 c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, luogo ove l'agente ha il proprio domicilio, bensì, in applicazione delle regole generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di
Milano.
8. L'argomentazione non può essere accolta.
9. In materia di rapporti di agenzia, per la sussistenza della competenza del giudice del lavoro occorre che l'agente svolga una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e non abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o comunque si avvalga di una
2
autonoma struttura imprenditoriale: non essendo in tale ipotesi ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. 19 aprile 2011, n. 8940: principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., comma 1);
tuttavia, pur quando l'attività sia resa nel regime giuridico della ditta individuale, deve essere escluso il carattere prevalentemente personale della prestazione dell'agente, quando egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa propria
(Cass. 25 maggio 2015, n. 10703): con la conseguenza che ciò non può essere posto in dubbio per il solo fatto del ricorso all'opera di dipendenti o di collaboratori, senza una specificazione delle dimensioni delle strutture e delle risorse impegnate e un accertamento del concreto compito svolto dall'agente nell'ambito della struttura deputata all'esecuzione del rapporto, così da verificare se le sue attività si esauriscano nella direzione e nel coordinamento del personale, traducendosi nella conduzione di un'autonoma impresa, adeguatamente strutturata (Cass. 8 aprile 2019, n. 9791, con richiamo di precedenti conformi in motivazione);
è pertanto necessario accertare in concreto se assuma preminenza una prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell'ambito di una maggiore e assorbente organizzazione
(ancorché con maggiore autonomia rispetto al lavoratore subordinato): non potendo avere significato dirimente la mera presenza di una impresa (e quindi di una struttura imprenditoriale), posto che l'agente è comunque, in linea generale, un tipico imprenditore (talora piccolo), risultando invece decisivo se tale struttura, per le sue caratteristiche, escluda o meno la natura prevalentemente personale della prestazione
d'opera e quindi la para-subordinazione (Cass. 28 luglio 2005, n. 15790).
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