Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 147
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1940/ 2019 introdotta
D A
rappresentato e difeso dall' avv. COLUCCI Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
FABIO GIUSEPPE LUCCHESI;
-resistente-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO D'ANGOLA;
-resistente-
RAG IO NI DI F AT TO E DI DI RIT TO D EL LA DE CISIO N E
Con ricorso depositato in data 8.5.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale al fine di: “accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento di quanto dovuto a titolo di Parte_1 differenze paga, straordinario, ferie per ogni anno lavorativo, festività non godute, 13^ e 14^ mensilità per ogni anno lavorativo, nonché T.F.R. per l'importo totale di € 171.545,62;
per l'effetto condannare la
CONFEDERAZIONE GENERALE , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con sede in Avellino alla Via Circumvallazione n. 42 al pagamento in favore del ricorrente
1 della somma di € 171.545,62 o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche
a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede con la rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di essere stato alle dipendenze della
, presso la Controparte_1 sede di Avellino, dal 1986 al 16.1.2015, come impiegato di Livello III del CCNL dipendenti delle O.S.
Egli esponeva di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì e la domenica, per circa tre ore al giorno, secondo i turni 9-12, 17-20 o anche dopo le 20, allorquando lavorava presso l'ufficio di Castel Baronia
(AV). Precisava, infatti, che il luogo di lavoro talvolta coincideva con l'ufficio di Avellino, in altre occasioni Org_ egli doveva recarsi presso altri uffici quali , CAF, . Organizzazione_2
Anche l'attività lavorativa variava e generalmente consisteva nella raccolta e nella lavorazione delle pratiche degli iscritti all'associazione sindacale. I predetti orari, così come le attività da svolgere, erano indicate dal
Direttore in sede dell' , che aveva finanche consegnato una tabella con gli orari da esporre innanzi Parte_2 alla sede di Castel Baronia (AV) e il timbro con il logo dell' . Parte_2
Il ricorrente, pertanto, in questa sede, lamentava di non aver mai percepito una retribuzione per la descritta attività lavorativa ma di aver sopportato le spese, sia quelle relative alla sede zonale di Castel Baronia (AV) sia degli spostamenti tra i vari uffici.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la
[...]
, la quale ha eccepito la nullità del ricorso per Controparte_1 carenza degli elementi essenziali, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e, in generale, l'infondatezza del ricorso. Concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la , la quale Controparte_2 eccepiva il difetto di competenza territoriale, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, in particolare deduceva che il ricorrente era stato anche socio Presidente dell' , membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parte_3
Direttivo e, quindi, aveva ricoperto delle cariche incompatibili con lo svolgimento della prestazione di lavoro subordinata. Tale circostanza, inoltre, veniva confermata anche dall'Ispettorato del Lavoro di Avellino che, dopo una approfondita ispezione, non riconosceva alcun rapporto lavorativo tra il sindacato ed il sig. Parte_1
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da districarsi in favore del
[...] procuratore costituito.
Questo GDL, escussa la prova orale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
2
Nella fattispecie in esame, è stato documentalmente provato che il ricorrente, almeno per un certo periodo di tempo, formalmente, è stato un collaboratore sociale volontario dell'associazione sindacale convenuta, così come risulta dall'accordo intercorso tra le parti e datato 22.2.1995, prodotto nel fascicolo di parte ricorrente.
Nel presente giudizio, tuttavia, il ricorrente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.1940/ 2019 introdotta
D A
rappresentato e difeso dall' avv. COLUCCI Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
FABIO GIUSEPPE LUCCHESI;
-resistente-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELO D'ANGOLA;
-resistente-
RAG IO NI DI F AT TO E DI DI RIT TO D EL LA DE CISIO N E
Con ricorso depositato in data 8.5.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale al fine di: “accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento di quanto dovuto a titolo di Parte_1 differenze paga, straordinario, ferie per ogni anno lavorativo, festività non godute, 13^ e 14^ mensilità per ogni anno lavorativo, nonché T.F.R. per l'importo totale di € 171.545,62;
per l'effetto condannare la
CONFEDERAZIONE GENERALE , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con sede in Avellino alla Via Circumvallazione n. 42 al pagamento in favore del ricorrente
1 della somma di € 171.545,62 o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche
a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede con la rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva di essere stato alle dipendenze della
, presso la Controparte_1 sede di Avellino, dal 1986 al 16.1.2015, come impiegato di Livello III del CCNL dipendenti delle O.S.
Egli esponeva di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì e la domenica, per circa tre ore al giorno, secondo i turni 9-12, 17-20 o anche dopo le 20, allorquando lavorava presso l'ufficio di Castel Baronia
(AV). Precisava, infatti, che il luogo di lavoro talvolta coincideva con l'ufficio di Avellino, in altre occasioni Org_ egli doveva recarsi presso altri uffici quali , CAF, . Organizzazione_2
Anche l'attività lavorativa variava e generalmente consisteva nella raccolta e nella lavorazione delle pratiche degli iscritti all'associazione sindacale. I predetti orari, così come le attività da svolgere, erano indicate dal
Direttore in sede dell' , che aveva finanche consegnato una tabella con gli orari da esporre innanzi Parte_2 alla sede di Castel Baronia (AV) e il timbro con il logo dell' . Parte_2
Il ricorrente, pertanto, in questa sede, lamentava di non aver mai percepito una retribuzione per la descritta attività lavorativa ma di aver sopportato le spese, sia quelle relative alla sede zonale di Castel Baronia (AV) sia degli spostamenti tra i vari uffici.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la
[...]
, la quale ha eccepito la nullità del ricorso per Controparte_1 carenza degli elementi essenziali, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e, in generale, l'infondatezza del ricorso. Concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la , la quale Controparte_2 eccepiva il difetto di competenza territoriale, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, in particolare deduceva che il ricorrente era stato anche socio Presidente dell' , membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parte_3
Direttivo e, quindi, aveva ricoperto delle cariche incompatibili con lo svolgimento della prestazione di lavoro subordinata. Tale circostanza, inoltre, veniva confermata anche dall'Ispettorato del Lavoro di Avellino che, dopo una approfondita ispezione, non riconosceva alcun rapporto lavorativo tra il sindacato ed il sig. Parte_1
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da districarsi in favore del
[...] procuratore costituito.
Questo GDL, escussa la prova orale, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
2
Nella fattispecie in esame, è stato documentalmente provato che il ricorrente, almeno per un certo periodo di tempo, formalmente, è stato un collaboratore sociale volontario dell'associazione sindacale convenuta, così come risulta dall'accordo intercorso tra le parti e datato 22.2.1995, prodotto nel fascicolo di parte ricorrente.
Nel presente giudizio, tuttavia, il ricorrente
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