Trib. Pavia, sentenza 24/06/2024, n. 1033
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 790/2023 promossa da:
IT UC (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in
Brugherio, Viale Lombardia n. 233 presso lo studio dell'avv. Franco Balconi che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
GE PP (cf. [...]) elettivamente domiciliato in
Pavia, Via Malaspina n. 6, presso lo studio dell'avv. Federica Gramaglia, che lo rappresenta
e difende come da procura allegata e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 19
Le parti hanno concluso come da udienza del 26.3.2024 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente:
Per l'attore, IT IN: “NEL MERITO 1. Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto RO PP in relazione al contratto di consulenza sottoscritto con l'attore IT UC 2. Per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere all'attore l'importo di € 250.000,00.=, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo 3. Con vittoria di compensi d'avvocato, da distrarsi in favore dello
Stato, a fronte dell'ammissione dell'attore al p.s.s. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. IT
UC, all'epoca dei fatti, quindi nel 2019/2020, svolgeva attività di consulenza anche in ambito immobiliare, servendosi della ditta individuale S.C.O.T.T., corrente in
Voghera, via Ricotti 5 e chiusa nel 2022 2. Vero che nel 2019 il sig. IT UC appendeva dal Sig. UI Giovanni DI, suo conoscente, dell'esistenza di un potenziale affare immobiliare, relativo alla vendita di un complesso comprendente 140 box e posti auto in un parcheggio multipiano di proprietà della EG religiosa La Salle, parcheggio sito in Milano, via Settembrini 19. 3. Vero che, alcune settimane dopo, il sig.
IT UC era incaricato dalla M.B. GR S.r.l. di SA (Cuneo di approfondire i termini dell'acquisto, effettuando ricerche presso i competenti uffici
(catasto, agenzia del territorio, comune) 4. Vero che il sig. IT UC, in esecuzione dell'incarico conferitogli da M.B. GR S.r.l., aveva nel corso del 2019 svariati abboccamenti con il sig. EO IA, procuratore speciale dell'ente ecclesiastico EG religiosa La Salle¸ avendo modo di visionare i luoghi e la documentazione di supporto, di verificare il valore commerciale dell'affare e le prospettive di reddito.
5. Vero che M.B. GR S.r.l. concordava con il UC che per la sua attività di consulenza gli sarebbe stata corrisposta la somma di € 216.000.=, oltre Iva, corrispondente al 3% del valore dell'affare.
6. Vero che M.B. GR, successivamente all'atto notarile sottoscritto innanzi al Notaio Pierangelo Martucci di Torino, comunicava al sig. IT UC di non essere in grado di adempiere il contrato di vendita rent to
pagina 2 di 19 buy sottoscritto il 23 ottobre 2029 e, di conseguenza, di onorare l'impegno economico di cui al capitolo precedente 7. Vero che agli inizi di novembre del 2019 il sig. IT
UC si rivolgeva all'avv. Giampiero CENTONZE, all'epoca suo legale di riferimento, affinché lo aiutasse a reperire un soggetto in grado di subentrare a M.B.
GR nel contratto 8. Vero che, tramite l'avv. Gianpiero CENTONZE, il sig. IT
UC nel giro di pochi giorni entrava in contatto il sig. RO PP, soggetto peraltro a lui già noto, il quale dichiarava il suo interesse a subentrare nel contratto a
M.B. GR S.r.l.
9. Vero che il PP accettava tutte le condizioni sottese al subentro, compreso il pagamento del corrispettivo che il UC aveva concordato con M.B.
GR S.r.l. Si indicano a testi. UI Giovanni DI, su tutti i capitoli Claudio
DO, sui capitoli da 1 a 4 Adriano VI, su tutti capitoli EO
IA sul cap. 3”;
per il convenuto, RO PP: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in capo all'odierno convenuto Sig. RO PP, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto respingere la domanda attorea.
NEL MERITO - respingere in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il Sig. IT IN, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, in favore di parte convenuta, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. IN VIA ISTRUTTORIA. Solo ove di occorrenza: - ordinare, ex art. 210 c.p.c., a parte attrice l'esibizione in giudizio dell'iscrizione in Albo o Registro ex art. 2229 c.c.;
- ammettersi le prove per interpello e testi sui capitoli di cui alla memoria istruttoria depositata in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri come per legge, spese generali nella misura del 15 % e successive occorrende, ivi incluse le spese di registrazioni della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, IT IN conveniva in giudizio
RO PP per ottenere il pagamento di importo pari a € 250.000 oltre interessi, a titolo
pagina 3 di 19
contrattuale e/o extracontrattuale, asseritamente maturato nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'attore in favore di quest'ultimo.
A fondamento della propria pretesa l'attore esponeva che: nell'ambito dell'attività di consulenza immobiliare, svolta per mezzo della ditta individuale S.C.O.T.T., era stato incaricato dalla MB GR S.r.l. di “valutare la convenienza” circa l'acquisto, da parte di tale ultima società, del complesso immobiliare comprendente n. 140 box di proprietà della
EG religiosa “La Salle”;
tale affare effettivamente si cera concluso attraverso la compravendita, nella formula rent to buy, del 23.10.2019 e la stessa MB GR gli aveva riconosciuto per l'attività svolta un compenso di € 216.000 oltre IVA (pari al 3% del valore dell'immobile);
la società MB GR non riusciva ad onerare gli impegni economici assunti, sicché, per non perdere il compenso maturato, l'attore si era attivato per reperire un altro acquirente disposto a subentrare nella compravendita e a corrispondergli il compenso dovuto, che aveva individuato nella persona di RO PP;
quest'ultimo, tuttavia, pur dichiarando di non essere più interessato all'affare, aveva continuato a portare avanti autonomamente la trattativa con la congregazione religiosa, la quale comunque non portato al perfezionamento della compravendita.
Sulla base di questi motivi instava per ottenere dal sig. PP il risarcimento del danno pari a complessivi € 250.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, di cui €
216.000 a titolo di responsabilità contrattuale/extracontrattuale (eccependo a tale ultimo riguardo il perfezionamento di una “truffa contrattuale” nella condotta della controparte), e il residuo a titolo di “danno morale”.
Si costituiva RO PP eccependo la carenza della propria legittimazione passiva dal momento che il soggetto concretamente coinvolto nella trattativa immobiliare era stata la società G&G S.r.l., di cui il sig. PP era amministratore unico e legale rappresentante;
eccepiva altresì l'assenza di prova circa l'iscrizione del sig. IN in apposito Albo professionale;
nel merito, pur non contestando il fatto che la società di cui era rappresentante avesse valutato l'opportunità di subentrare nella compravendita immobiliare in luogo di MB GR e che avesse intrattenuto successivamente rapporti direttamente con la EG religiosa, eccepiva l'assenza di prova circa il
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conferimento dell'incarico professionale e lo svolgimento dell'attività asseritamente svolta dall'attore;
a riguardo, produceva documentazione a supporto del fatto che, per il procacciamento dell'affare relativo alla compravendita, MB GR, aveva incaricato soggetto diverso;
rilevava inoltre, che, non potendo andare a buon fine tale compravendita, neanche attraverso l'eventuale subentro della G&G S.r.l., il contratto veniva risolto e la
G&G S.r.l. aveva incaricato altro professionista al fine di incardinare una nuova trattativa immobiliare con la EG religiosa, la quale comunque non portava alla stipula della compravendita. Instava, infine, per la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'attore
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con documentazione prodotta dalle parti;
all'udienza del 26.03.2024, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta
2.Il merito della controversia e l'inquadramento del thema decidendum
3. L'inadempimento contrattuale
3.1. La mancata iscrizione ad albi o elenchi
3.2. La mancata prova di conferimento dell'incarico e della prestazione eseguita
3.3.L'assenza di prova circa la partecipazione del PP quale persona fisica alle trattative
3.4. Il difetto di prova circa il danno subito
4.L'illecito extracontrattuale
5.Le spese di giudizio
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta
A fronte delle duplici eccezioni avanzate dal convenuto (difetto di legittimazione passiva del sig. PP e difetto di legittimazione attiva del IN) , risulta opportuno svolgere un preliminare inquadramento sul thema decidendum rilevante, allorché si
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controverta su profili di legittimazione attiva e passiva in un determinato rapporto processuale.
A riguardo, la difesa del sig. PP ha anzitutto eccepito “in via preliminare e pregiudiziale” la carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo, dal momento che il rapporto contrattuale in relazione al quale l'attore ha dedotto aver subito un danno sarebbe stato intrattenuto non da RO PP quale persona fisica, ma dalla società
“G&G S.r.l.” del quale quest'ultimo è amministratore unico e legale rappresentante;
ulteriormente, il medesimo convenuto, ha dedotto l'assenza di “legittimazione attiva” in capo all'attore, sig. IN, per non aver provato l'iscrizione in apposito albo professionale, pur rilevando di aver subito un pregiudizio economico a seguito di un'attività professionale asseritamente prestata da lui medesimo a beneficio del PP.
Ciò posto, malgrado indirizzi minoritari di merito difformi, secondo recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la valutazione circa la legittimazione attiva o
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 790/2023 promossa da:
IT UC (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in
Brugherio, Viale Lombardia n. 233 presso lo studio dell'avv. Franco Balconi che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
GE PP (cf. [...]) elettivamente domiciliato in
Pavia, Via Malaspina n. 6, presso lo studio dell'avv. Federica Gramaglia, che lo rappresenta
e difende come da procura allegata e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Le parti hanno concluso come da udienza del 26.3.2024 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e, segnatamente:
Per l'attore, IT IN: “NEL MERITO 1. Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto RO PP in relazione al contratto di consulenza sottoscritto con l'attore IT UC 2. Per l'effetto condannare il convenuto a corrispondere all'attore l'importo di € 250.000,00.=, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo 3. Con vittoria di compensi d'avvocato, da distrarsi in favore dello
Stato, a fronte dell'ammissione dell'attore al p.s.s. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. IT
UC, all'epoca dei fatti, quindi nel 2019/2020, svolgeva attività di consulenza anche in ambito immobiliare, servendosi della ditta individuale S.C.O.T.T., corrente in
Voghera, via Ricotti 5 e chiusa nel 2022 2. Vero che nel 2019 il sig. IT UC appendeva dal Sig. UI Giovanni DI, suo conoscente, dell'esistenza di un potenziale affare immobiliare, relativo alla vendita di un complesso comprendente 140 box e posti auto in un parcheggio multipiano di proprietà della EG religiosa La Salle, parcheggio sito in Milano, via Settembrini 19. 3. Vero che, alcune settimane dopo, il sig.
IT UC era incaricato dalla M.B. GR S.r.l. di SA (Cuneo di approfondire i termini dell'acquisto, effettuando ricerche presso i competenti uffici
(catasto, agenzia del territorio, comune) 4. Vero che il sig. IT UC, in esecuzione dell'incarico conferitogli da M.B. GR S.r.l., aveva nel corso del 2019 svariati abboccamenti con il sig. EO IA, procuratore speciale dell'ente ecclesiastico EG religiosa La Salle¸ avendo modo di visionare i luoghi e la documentazione di supporto, di verificare il valore commerciale dell'affare e le prospettive di reddito.
5. Vero che M.B. GR S.r.l. concordava con il UC che per la sua attività di consulenza gli sarebbe stata corrisposta la somma di € 216.000.=, oltre Iva, corrispondente al 3% del valore dell'affare.
6. Vero che M.B. GR, successivamente all'atto notarile sottoscritto innanzi al Notaio Pierangelo Martucci di Torino, comunicava al sig. IT UC di non essere in grado di adempiere il contrato di vendita rent to
pagina 2 di 19 buy sottoscritto il 23 ottobre 2029 e, di conseguenza, di onorare l'impegno economico di cui al capitolo precedente 7. Vero che agli inizi di novembre del 2019 il sig. IT
UC si rivolgeva all'avv. Giampiero CENTONZE, all'epoca suo legale di riferimento, affinché lo aiutasse a reperire un soggetto in grado di subentrare a M.B.
GR nel contratto 8. Vero che, tramite l'avv. Gianpiero CENTONZE, il sig. IT
UC nel giro di pochi giorni entrava in contatto il sig. RO PP, soggetto peraltro a lui già noto, il quale dichiarava il suo interesse a subentrare nel contratto a
M.B. GR S.r.l.
9. Vero che il PP accettava tutte le condizioni sottese al subentro, compreso il pagamento del corrispettivo che il UC aveva concordato con M.B.
GR S.r.l. Si indicano a testi. UI Giovanni DI, su tutti i capitoli Claudio
DO, sui capitoli da 1 a 4 Adriano VI, su tutti capitoli EO
IA sul cap. 3”;
per il convenuto, RO PP: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in capo all'odierno convenuto Sig. RO PP, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto respingere la domanda attorea.
NEL MERITO - respingere in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il Sig. IT IN, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, in favore di parte convenuta, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. IN VIA ISTRUTTORIA. Solo ove di occorrenza: - ordinare, ex art. 210 c.p.c., a parte attrice l'esibizione in giudizio dell'iscrizione in Albo o Registro ex art. 2229 c.c.;
- ammettersi le prove per interpello e testi sui capitoli di cui alla memoria istruttoria depositata in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri come per legge, spese generali nella misura del 15 % e successive occorrende, ivi incluse le spese di registrazioni della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, IT IN conveniva in giudizio
RO PP per ottenere il pagamento di importo pari a € 250.000 oltre interessi, a titolo
pagina 3 di 19
contrattuale e/o extracontrattuale, asseritamente maturato nell'ambito dell'attività professionale svolta dall'attore in favore di quest'ultimo.
A fondamento della propria pretesa l'attore esponeva che: nell'ambito dell'attività di consulenza immobiliare, svolta per mezzo della ditta individuale S.C.O.T.T., era stato incaricato dalla MB GR S.r.l. di “valutare la convenienza” circa l'acquisto, da parte di tale ultima società, del complesso immobiliare comprendente n. 140 box di proprietà della
EG religiosa “La Salle”;
tale affare effettivamente si cera concluso attraverso la compravendita, nella formula rent to buy, del 23.10.2019 e la stessa MB GR gli aveva riconosciuto per l'attività svolta un compenso di € 216.000 oltre IVA (pari al 3% del valore dell'immobile);
la società MB GR non riusciva ad onerare gli impegni economici assunti, sicché, per non perdere il compenso maturato, l'attore si era attivato per reperire un altro acquirente disposto a subentrare nella compravendita e a corrispondergli il compenso dovuto, che aveva individuato nella persona di RO PP;
quest'ultimo, tuttavia, pur dichiarando di non essere più interessato all'affare, aveva continuato a portare avanti autonomamente la trattativa con la congregazione religiosa, la quale comunque non portato al perfezionamento della compravendita.
Sulla base di questi motivi instava per ottenere dal sig. PP il risarcimento del danno pari a complessivi € 250.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, di cui €
216.000 a titolo di responsabilità contrattuale/extracontrattuale (eccependo a tale ultimo riguardo il perfezionamento di una “truffa contrattuale” nella condotta della controparte), e il residuo a titolo di “danno morale”.
Si costituiva RO PP eccependo la carenza della propria legittimazione passiva dal momento che il soggetto concretamente coinvolto nella trattativa immobiliare era stata la società G&G S.r.l., di cui il sig. PP era amministratore unico e legale rappresentante;
eccepiva altresì l'assenza di prova circa l'iscrizione del sig. IN in apposito Albo professionale;
nel merito, pur non contestando il fatto che la società di cui era rappresentante avesse valutato l'opportunità di subentrare nella compravendita immobiliare in luogo di MB GR e che avesse intrattenuto successivamente rapporti direttamente con la EG religiosa, eccepiva l'assenza di prova circa il
pagina 4 di 19
conferimento dell'incarico professionale e lo svolgimento dell'attività asseritamente svolta dall'attore;
a riguardo, produceva documentazione a supporto del fatto che, per il procacciamento dell'affare relativo alla compravendita, MB GR, aveva incaricato soggetto diverso;
rilevava inoltre, che, non potendo andare a buon fine tale compravendita, neanche attraverso l'eventuale subentro della G&G S.r.l., il contratto veniva risolto e la
G&G S.r.l. aveva incaricato altro professionista al fine di incardinare una nuova trattativa immobiliare con la EG religiosa, la quale comunque non portava alla stipula della compravendita. Instava, infine, per la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'attore
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita con documentazione prodotta dalle parti;
all'udienza del 26.03.2024, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta
2.Il merito della controversia e l'inquadramento del thema decidendum
3. L'inadempimento contrattuale
3.1. La mancata iscrizione ad albi o elenchi
3.2. La mancata prova di conferimento dell'incarico e della prestazione eseguita
3.3.L'assenza di prova circa la partecipazione del PP quale persona fisica alle trattative
3.4. Il difetto di prova circa il danno subito
4.L'illecito extracontrattuale
5.Le spese di giudizio
1.Le eccezioni preliminari di parte convenuta
A fronte delle duplici eccezioni avanzate dal convenuto (difetto di legittimazione passiva del sig. PP e difetto di legittimazione attiva del IN) , risulta opportuno svolgere un preliminare inquadramento sul thema decidendum rilevante, allorché si
pagina 5 di 19
controverta su profili di legittimazione attiva e passiva in un determinato rapporto processuale.
A riguardo, la difesa del sig. PP ha anzitutto eccepito “in via preliminare e pregiudiziale” la carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo, dal momento che il rapporto contrattuale in relazione al quale l'attore ha dedotto aver subito un danno sarebbe stato intrattenuto non da RO PP quale persona fisica, ma dalla società
“G&G S.r.l.” del quale quest'ultimo è amministratore unico e legale rappresentante;
ulteriormente, il medesimo convenuto, ha dedotto l'assenza di “legittimazione attiva” in capo all'attore, sig. IN, per non aver provato l'iscrizione in apposito albo professionale, pur rilevando di aver subito un pregiudizio economico a seguito di un'attività professionale asseritamente prestata da lui medesimo a beneficio del PP.
Ciò posto, malgrado indirizzi minoritari di merito difformi, secondo recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la valutazione circa la legittimazione attiva o
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