Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2024, n. 280
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa C C, il giorno 7.3.2024, lette le note scritte
depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1453/2017 R.G. promossa
da
con il patrocinio dell'avv. M F Parte_1
contro
con il patrocinio dell'avv. Z A T CP_1
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
premesso che
- ha proposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 383/2017 con cui questo Tribunale, su istanza di
, ha ingiunto il pagamento della somma di € 6.662,44, CP_1
oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di retribuzioni relative alle
mensilità da aprile a settembre 2016 e TFR;
- l'opponente, preliminarmente, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso in difetto della prova scritta di cui all'art.
1
633 c.p.c.;
nel merito, ha opposto in compensazione le somme di cui la
lavoratrice si è indebitamente appropriata in costanza di servizio;
- al riguardo, ha dedotto che la impiegata presso la CP_1
tabaccheria di ella opponente, ha artatamente incamerato parte dei
corrispettivi di vendita dei determinando un ammanco di Parte_2
cassa di complessivi € 120.000 ed un mancato aggio percepito di €
8.910,08, condotta che ha poi costituito giusta causa di licenziamento
ed oggetto di procedimento penale;
- l'opposta si è costituita in giudizio e ha chiesto rigettarsi l'opposizione e
confermarsi il decreto ingiuntivo;
rilevato che
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta di
documentazione di provenienza datoriale o comunque formata sulla
base di dati comunicati dalla stessa datrice (CUD 2016),
indubbiamente idonea a costituire prova scritta ex art. 633 c.p.c.;
- ad ogni buon conto, l'opposizione introduce un ordinario giudizio di
cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se
l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è
tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito;
di talché, quand'anche il decreto
qui opposto sia stato ottenuto in difetto di prova scritta, la presente
opposizione, sostanziandosi in un giudizio di accertamento negativo dei crediti oggetto d'ingiunzione, impone di accertare la fondatezza o
meno delle pretese creditorie fatte valere dalla lavoratrice in sede
monitoria;
2
- venendo al merito, l'opponente non ha contestato, né nell'an né
relativamente al quantum, la debenza degli emolumenti oggetto
d'ingiunzione, essendosi limitato ad opporre in compensazione le
somme di cui la lavoratrice si sarebbe indebitamente e
fraudolentemente appropriata;
- tuttavia, non v'è prova che la si sia resa responsabile CP_1
dell'ammanco
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