Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 215

TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 215
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 215
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1165 /2023 R.G.L. promossa da
CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI S.P.A. (c.f. 03418550830), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PUZZELLO FERRUCCIO, per procura in atti,
ricorrente, contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PALERMO (c.f.
80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO

1- Con ricorso depositato il 9 giugno 2023 Caronte & Tourist Isole Minori S.p.a. proponeva opposizione nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione n. 23/0389 (prot. n. 0013349 del
4.5.2023), emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo, in data 4.5.2023, notificata alla parte ricorrente in data 11.05.2023, per violazione dell'art. 53, comma 1, periodo 1°, del DPR 30.6.1965 n. 1124 “per non avere denunciato all'INAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia l'infortunio occorso al lavoratore, pronosticato guaribile in più di tre giorni”.
Esponeva che in data 25.08.21 il sig. CE LO, dipendente della
Caronte&Tourist Isole Minori Spa, in servizio in qualità di 2° Ufficiale sottocoperta, risultava positivo al Covid 19. In data 26.08.21, il Datore di Lavoro tentava l'invio della denuncia dell'infortunio tramite il portale Online dell'INAIL, ma lo stesso non risultava
operativo e, pertanto, il Datore di Lavoro si premurava di inviare tempestivamente la denuncia dell'infortunio del sig. CE LO all'INAIL di Palermo tramite pec;
tentava l'invio della denuncia dell'infortunio anche i giorni successivi e riusciva a trasmettere la denuncia, già tempestivamente anticipata via pec, tramite il portale Online in data 8.9.21, allorquando il tentativo di invio tramite il portale è andato a buon fine.
L'opponente eccepiva l'incompetenza dell'INAIL di Palermo e la carenza di potere a emettere l'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità e/o nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione, evidenziando che la presunta violazione indicata nell'ordinanza ingiunzione opposta, consistente in una condotta omissiva, ossia nella asserita ritardata trasmissione della denuncia “dell'infortunio” del lavoratore da parte della società quale Datore di Lavoro, sarebbe avvenuta a Milazzo, sede legale della ricorrente al tempo dei fatti. Ne consegue che l'Istituto competente ad irrogare la sanzione con Ordinanza Ingiunzione doveva essere l'INAIL competente per territorio dove si è consumata la condotta omissiva (Messina).
Eccepiva, poi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, periodo 1, del
D.P.R. 1124/1965, sostenendo il rispetto sostanziale della predetta disposizione normativa da parte del Datore di Lavoro, che avrebbe operato in buona fede.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 11 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.

2- Preliminarmente va osservato che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati correttamente notificati all'Ispettorato del
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