Trib. Isernia, sentenza 27/11/2024, n. 405

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 27/11/2024, n. 405
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 405
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 114/2017
Il Tribunale di Isernia- Sezione unica – composto dai magistrati:
Dott. V C B Presidente
Dott.ssa E P G
Dott.ssa A D D G Rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2017 R.G. avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale paternità vertente
(C.F. ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Per_1
M M, dall'Avv. M M e dall'Avv. C C, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Venafro in via delle Milizie n. 5;

- Attrice E
, (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. C P, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 64;

- Convenuto
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.05.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 06.02.2017, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per Controparte_1 sentir accogliere la domanda ex art. 269 cod. civ. relativa all'accertamento della dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di Venafro di annotazione nell'atto di nascita, chiedendo, inoltre, la condanna ad un assegno di mantenimento per il minore nonché ad un rimborso Per_1 per il mantenimento pregresso per l'importo di 20.000,00 euro.
In particolare, parte attrice deduceva: che nell'anno 2010 intratteneva una relazione more uxorio con il sig. e che dalla Controparte_1 predetta relazione nasceva in data 30.05.2012 il piccolo che il Per_1 padre naturale alla nascita del bambino cessava la relazione e rifiutava di procedere al riconoscimento del figlio abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che successivamente ad alcuni incontri il sig. CP_1 manifestava il proprio dissenso a procedere al formale riconoscimento del figlio, pur non disconoscendo il rapporto di filiazione;
che in data
31.05.2016 veniva inviata al sig. una raccomandata con la CP_1 quale veniva invitato ad eseguire il test del DNA.
Tanto premesso, chiedeva che, in accoglimento della Parte_1 domanda, il Tribunale accertasse e dichiarasse che il sig. CP_1 fosse il padre naturale del minore e conseguentemente Per_1 ordinasse all'ufficiale dello stato civile del comune di Venafro di effettuare le conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore, che fosse, altresì, condannato alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento alla madre non inferiore ad euro 400,00 per il piccolo nonché ad un rimborso per il mantenimento pregresso dalla Per_1
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data di nascita sino alla data di presentazione della domanda per
l'importo di 20.000,00 euro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2017, si costituiva contestando tutto quando ex adverso dedotto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire di , nel merito il rigetto Parte_1 della avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, condannarsi parte attrice al risarcimento del danno subito per il turbamento patito.
In particolare deduceva: il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra
nella domanda di accertamento della paternità del minore Pt_1 in quanto unico soggetto legittimato a richiedere il Per_1 riconoscimento della paternità era solo il figlio nei confronti del genitore naturale ed, in tal caso, parte attrice avrebbe dovuto agire non in proprio ma quale esercente la potestà sul figlio minore;
che la nascita non costituiva motivo della rottura del rapporto essendo stata interrotta la frequentazione in un tempo precedente la nascita del piccolo Per_1 che il non aveva mai saputo dell'esistenza dell'asserito figlio CP_1
e che nessun colloquio relativo al riconoscimento del figlio vi era mai stato;
che il silenzio serbato dalla parte attrice assurgeva a comportamento negligente ed irresponsabile avendo privato parte convenuta del proprio legittimo diritto/dovere alla paternità;
che il ristoro della metà delle somme pagate per il mantenimento poteva essere richiesto solo in caso di accertamento positivo della paternità avendo la relativa sentenza di accertamento giudiziale di paternità natura costitutiva;
in ogni caso nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiararsi prescritto il diritto alla richiesta di refusione delle spese sostenute per il mantenimento. Inoltre, in via riconvenzionale, ribadendo che la fine della relazione era avvenuta in un
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tempo precedente la nascita del piccolo stante la mancata Per_1 comunicazione della potenziale paternità rispetto alla quale non intendeva sottrarsi, chiedeva l'accertamento ed il riconoscimento di tutti
i danni subiti per il grande turbamento patito nell'animo e nella propria vita;
rappresentava di avere una propria famiglia con moglie e figlio legittimo e che la ricezione prima della missiva del 31.05.2016 e successivamente dell'atto di citazione aveva comportato una crisi nell'attuale rapporto, inducendo la medesima parte convenuta a porsi interrogativi sulle possibilità di scelte di vita differenti, causandogli un grande turbamento per la consapevolezza del tempo perso e del mancato godimento della paternità.
Chiedeva per tali motivazioni il ristoro del danno subito da determinarsi in via equitativa ed, in ogni caso, in una somma non inferiore a
10.000,00 euro.
Nel corso del giudizio si procedeva all'interrogatorio formale delle parti, alla escussione dei testi di parte attrice ed, inoltre, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio volta a verificare la compatibilità biologica del convenuto ed il minore Il convenuto tuttavia si sottraeva Per_1 volontariamente all'espletamento delle operazioni peritali.
Terminata l'istruttoria, in data 5.12.2023 veniva emessa sentenza parziale n.398/2023 con la quale veniva accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande di mantenimento e risarcitorie proposte dalle parti.
All'udienza del 21 maggio 2024 la causa era assegnata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Attesa la sentenza parziale n. 398/2023 con la quale è stata accolta la
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domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, il thema decidendum della presente pronuncia attiene alle ulteriori domande formulate dalle parti.


1.Sulla richiesta di conservazione del cognome materno
ex art. 262
c.c.
Con riferimento alla richiesta di parte attrice di conservazione per il minore del cognome materno ex articolo 262 c.c., il Collegio ritiene di autorizzare il minore a mantenere il cognome materno senza menzione del cognome paterno.
Va premesso che “quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendo/o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c. c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta
l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale fra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti
pag. 5/18 personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico” (cfr.,Cass. 5 febbraio 2008, n.
2751).
Il cognome, come parte del nome, è, infatti, sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e, quindi, oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Il Tribunale ritiene che la conservazione del cognome materno sia
l'opzione più conforme all'interesse del minore tenuto conto delle richieste delle parti, delle risultanze istruttorie nonchè delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte del minore (il quale ha espresso la volontà di mantenere il solo cognome materno, rappresentando la totale assenza di alcun rapporto con il CP_1
Non conosco proprio mio padre felice, non l'ho mai visto, e mia
[...] madre mi ha detto che felice è il mio papà;
non l'ho mai visto, non c'è mai stata un telefonata,
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