Trib. Trani, sentenza 05/03/2024, n. 430

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 05/03/2024, n. 430
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 430
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

N. 571/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA AB GA rappresentato e difeso dall'avv.to LISO CELESTE, come da procura in atti e da ER
SA ([...]) VIA O. IANNUZZI 21 76123 ANDRIA;

RICORRENTE
E
IU ( c.f. 80185250588) assistito e difeso dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f.
[...]) e da avv. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA ( c.f.
80024770721) assistito e difeso dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. [...]) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.1.23 TA IS dopo aver premesso di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,ora IM, docente di scuola secondaria


di II grado ,ha dedotto: di essere stato assunta con contratto a tempo indeterminato dal 1.09.19;
che ha prestato servizio alle dipendenze del M.I.U.R. con ripetuti contratti a termine come analiticamente indicato in ricorso e nell'allegato certificato di servizio;
che il servizio prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato non è stato valutato alla stregue di quanto previsto per i lavora tori assunti con contratto a tempo indeterminato, senza, quindi, considerarlo ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti stipendiali;
che ciò determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo;
che tale disparità si riscontra anche nel fatto che solo i primi quattro anni di servizio pre ruolo sono riconosciuti per intero, mentre per il periodo eccedente sono considerati soltanto i 2/3;
che il comportamento del Ministero integra una violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 allegato alla
Direttiva 1999/70/CE e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/01, come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea;
che, in particolare, la direttiva, nel prevedere che il trattamento dei lavoratori assunti a tempo determinato non deve essere deteriore rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, si riferisce anche al trattamento economico;
che il comportamento del IU integra un violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro determinando un'ingiustificata disparità di trattamento a danno della ricorrente con violazione del principio di non discriminazione;
che ciò ha trovato riscontro in numerose decisioni anche della giurisprudenza di merito;
che l'eventuale prescrizione quinquennale non può essere fatta decorrere in costanza di rapporto, dovendo trovare applicazione il principio affermato da Corte di Cassazione, sentenza n. 10813 del
17.05.2011, secondo cui, nel caso in cui il diritto azionato trovi la propria fonte in una direttiva comunitaria che si assume violata, la prescrizione non decorre finché la residua condotta di inadempimento dello Stato continua a causare un danno che giustifica l'obbligo risarcitorio;
che, inoltre, l'abusiva reiterazione di contratti a termine da diritto al risarcimento del danno.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, in applicazione dei principi stabiliti dall'Ordinamento Comunitario e previa disapplicazione della normativa nazionale in materia;
accerti e dichiari il proprio diritto
a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento, a fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato e, conseguentemente, dichiari il proprio diritto alla ricostruzione della car riera per intero e senza decurtazione, a tutti
i fini giuridici ed economici, che tenga conto di tutti i servizi svolti in costanza di rapporto a tempo determinato dal 2006;
dichiari, per
l'effetto, il diritto a percepire le differenze retributive maturate in virtù del nuovo legittimo inquadramento;
in subordine, accerti e dichiari la responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva
1999/70/CE, con conseguente condann a della stessa al risarcimento dei danni;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive azionate. Nel merito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero.
LA DECISIONE

1. In primo luogo va osservato che i fatti princip ali oggetto di causa, ossia la prestazione di attività lavorativa in favore del IM svolta dalla parte ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso risultano documentalmente provati
(cfr. certificato di servizio).
Più specificamente risulta che parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle date su richiamate e che ha prestato servizio alle dipendenze del M.I.M. in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, presso distinti istituti scolastici.
E' parimenti incontroverso che – sulla scorta dei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fondati sul principio sancito dall'art. 526, comma 1°, del D.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale
previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”) – vi sia stata discriminazione retributiva nel trattamento riservato all'odierna parte ricorrente rispetto a quello riservato al personale amministrativo assunti a tempo indete rminato, avendo la predetta parte conservato il livello stipendiale d'ingresso, senza beneficiare del sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali riconosciuto al personale di ruolo.
Occorre, quindi, esaminare la questione giuridica ogg etto del contendere, che attiene alla valutazione in ordine alla legittimità, sul piano interno e del diritto comunitario, della prassi utilizzata dalla
Amministrazione Scolastica di reiterare contratti a tempo determinato
e delle relative conseguenze sul piano degli scatti di anzianità e dell'eventuale diritto al risarcimento del danno.

2. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di causa appare opportuno richiamare i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali, ossia:
- l'art. 526, primo comma, del d.lgs. n. 297/1994 che prevede che: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;

- l'art. 485, paragrafo 1, decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 che prevede che: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto ricono scimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;

- la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE d el 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;

- la decisione della Corte di giustizia 13.9.2007, C -307/05, Del Cerro
Alonso;
in tale sentenza, chiamata a pronunciarsi sulla questione “in sostanza, se la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore
a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allo rché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
viene inoltre ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspett i caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione
l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione unif orme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01,
Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince
non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza
Adeneler e a., citata, punto
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