Trib. Catania, sentenza 28/05/2024, n. 2953
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3 maggio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G11685 /2022 promossa da
AT CA ER , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. SALVATORE AGNELLO per procura come in atti
-opponente- contro
ZZ SA , rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA ARENA giusta procura come in atti -opposta-
Avente ad oggetto
Opposizione a precetto per crediti da lavoro subordinato
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 novembre 2024 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole il 10 novembre 2022 per il pagamento di € 5699,33 a titolo di importo residuo su emolumenti derivanti da lavoro subordinato scaturente da verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 6 aprile 2017 e dichiarato esecutivo da questo Tribunale il 12 settembre 2019, oltre accessori e spese per un totale di € €. 8.069,86.
Motivi dell'opposizione erano il rischio di duplicazione di pagamenti ed ingiustificato arricchimento derivante dall'aver la lavoratrice, per il recupero dei propri crediti lavorativi, azionato pignoramento presso terzi nei riguardi del Comune di Catania in qualità di terzo pignorato, ottenendo
ordinanza di assegnazione e proponendo conseguente istanza di insinuazione nella massa passiva del
Comune di Catania in stato di dissesto ex art. 242 e ss TUEL;
l'essere dovuto quale importo residuo
€ 5399,33 e non 5699,33 come indicato nell'atto di precetto, con il conseguente ricalcolo su tale sorte capitale di accessori e spese.
Concludeva l'opponente chiedendo di “-Riconoscere e dichiarare la mancanza del diritto in capo all'opposta per agire esecutivamente nei confronti della Coop. Casa Serena poiché la creditrice opposta ha provveduto, prima della notifica dell'atto di precetto impugnato, a richiedere le somme al terzo pignorato, e conseguentemente annullare l'atto di precetto qui opposto
-In via subordinata e senza recesso, nel merito, ritenere e dichiarare che le somme indicate nell'atto di precetto impugnato sono errate e, conseguentemente, dichiarare nullo o annullare il medesimo atto.
Il tutto con vittoria di spese e giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore anticipatario ex. art. 93 c.p.c.”
S costituiva la lavoratrice opposta che esponeva quanto segue: che con Verbale di Conciliazione in sede Sindacale, sottoscritto tra le parti in data 06.04.2017 e munito di formula esecutiva in data 12.09.2019, la società cooperativa Casa Serena Soc. Coop.
Sociale, quale datore di lavoro, si obbligava a corrisponderle l'importo di € 16.199,33, di cui €
1.000,00 (euro mille/00) alla sottoscrizione del verbale ed € 500,00 (euro cinquecento/00) entro il
20.04.2017, a titolo di differenze retributive e previdenziali, nonché TFR per l'attività lavorativa dalla stessa prestata dal 19.04.2004 sino al 01.03.2016 con