Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6283
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Testo completo
N. R.G. 10675 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Silvia Graziella Carosio Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 18/09/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 10675 / 2023 promossa da:
(CUI Parte_1 C.F._1 nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZOCCA NICOLA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Vercelli in data 03/05/2023, notificato in data 22/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Novara del 05/01/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 31/05/2023, ritualmente notificato, il sig. (CUI , Parte_1 C.F._1 cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli del 03/05/2023 che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Novara, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio in data 09/06/2023 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 18/09/2024, nel corso della quale la parte rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19- ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 19/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c.
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto vincolante il parere della Commissione, senza effettuare autonoma valutazione della complessiva situazione del Ricorrente, della situazione del Paese origine, del percorso di integrazione economico-sociale intrapreso in
Italia.
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche