Trib. Treviso, sentenza 21/03/2024, n. 170
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro
dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 324/2022 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_1
con l'avv. BRASOLIN ERNESTO
Resistente:
• Controparte_2
con l'avv. BERTAZZOLI GRABINSKI Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Si insiste pertanto, ogni avversa istanza disattesa e rejetta, nelle domande di merito ed istruttorie già rassegnate in ricorso, chiedendosi:
- la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze retributive rivendicate, aderendosi in ordine alla quantificazione delle differenze a titolo di riduzione dello stipendio - superminimo, straordinario a forfait e TFR, al prospetto del CTU di cui alla relazione peritale, e così pari Per_1
a complessivi € 35.9223,64 oltre a € 2.642,16 per adeguamento TFR, somme da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei di credito fino al saldo;
- si insiste inoltre per il riconoscimento in danno della del controvalore dei benefit CP_2 aziendali revocati al lavoratore (autovettura, scheda carburante, tessera ), condannandosi la Org_1 stessa al pagamento delle somme dovute a tale titolo, nella misura indicata in ricorso o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via d'equità, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla debenza.
Spese e competenze di lite rifuse.
PARTE RESISTENTE
Nel merito: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal ricorrente nei confronti di CP_2
[...]
In via riconvenzionale: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza del credito di nei confronti del CP_2 sig. per l'importo di euro 3.731,81 a titolo di retribuzione per straordinari svolti e Controparte_1 già pagati, condannare il sig. al pagamento in favore di ella somma CP_1 Controparte_2 di € 3.731,81, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per le causali di cui alla domanda riconvenzionale, oltre rivalutazione ed interessi dal 20 gennaio 2021 sino al saldo.
In ogni caso: con vittoria di diritti, di onorari e di spese di giudizio.
In via istruttoria:
Si ribadiscono le richieste istruttorie contenute nella memoria di costituzione da intendersi qui integralmente riprodotte.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. Omesso il fatto per brevità e dandosi come integralmente richiamati per relationem gli atti delle parti.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante conferimento di un incarico peritale, sfociato in una relazione che, seguita anche da un'integrazione peritale, risulta complessivamente chiara, precisa ed esaustiva, svolta con rigore tecnico e nel rispetto dei dovuti criteri logici, anche laddove il consulente ha puntualmente replicato alle osservazioni tecniche di parte.
**
È pacifico che in sede di assunzione al sig. sia stata riconosciuta una retribuzione di £. CP_1
2.445.090 (pari ad € 1.262,68), oltre a un superminimo di £.750.000 (= € 387,34) e a un compenso forfettario per lo straordinario reso pari a £ 1.000.000 (= € 516,46).
Nel contratto del 19 luglio 1999 si legge che “la somma di £.750.000 lorde a titolo di superminimo può essere assorbita, sino a concorrenza, in ogni caso di variazione di qualsiasi componente della retribuzione, comprese le “una tantum” per rinnovo contrattuale ed in caso di passaggio di livello.
L'assorbimento non opererà sulle seguenti voci: indennità di contingenza e scatti di anzianità”.
Il ricorrente ha anche dedotto come, in occasione del trasferimento nella sede più lontana di Ponzano, ottenne, dal 2009, i seguenti benefit: “un'auto aziendale in uso personale gratuito, (segnatamente, una vettura Ford “Fiesta” diesel 1.4. targata DZ341NX presa a noleggio), con dotazione di carta carburanti
e tessera per le tratte autostradali, i cui oneri erano interamente a carico del Datore di lavoro”. Org_1
Ritiene questo Giudice l'infondatezza delle pretese creditorie del ricorrente in ordine all'uso dell'auto aziendale e al rimborso dei buoni ristorante.
È circostanza incontestata che, nei documenti dai quali è dato desumere il regolamento contrattuale inter partes, non vi è menzione di entrambi i benefici e che, di fatto, il ricorrente fruì di auto aziendale (oltre che di scheda carburante e tessera viacard) dal 2009 al dicembre 2013, e ottenne il rimborso dei buoni pasto fino al giugno 2019 (usufruendo in seguito solo di una convenzione presso un ristorante).
In tale contesto, in difetto di espressa pattuizione contrattuale (neppure da ritenersi eterointegrata da prassi o da consuetudini aziendali, essendo pacifico che tali concessioni avevano natura individuale) e, dunque, in difetto di idonei riscontri circa specifici accordi cui attribuire valenza di fatto costitutivo del preteso obbligo corrispettivo, può affermarsi che entrambe le prestazioni vennero effettuate per decisione unilaterale del datore di lavoro, sì da essere entrambe revocabili ad nutum, e che, semmai vi fu idoneo accordo (non provato nell'odierna sede in ossequio alla regola generale di
IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro
dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 324/2022 tra le parti:
Ricorrente:
• , Controparte_1
con l'avv. BRASOLIN ERNESTO
Resistente:
• Controparte_2
con l'avv. BERTAZZOLI GRABINSKI Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
Si insiste pertanto, ogni avversa istanza disattesa e rejetta, nelle domande di merito ed istruttorie già rassegnate in ricorso, chiedendosi:
- la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze retributive rivendicate, aderendosi in ordine alla quantificazione delle differenze a titolo di riduzione dello stipendio - superminimo, straordinario a forfait e TFR, al prospetto del CTU di cui alla relazione peritale, e così pari Per_1
a complessivi € 35.9223,64 oltre a € 2.642,16 per adeguamento TFR, somme da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei di credito fino al saldo;
- si insiste inoltre per il riconoscimento in danno della del controvalore dei benefit CP_2 aziendali revocati al lavoratore (autovettura, scheda carburante, tessera ), condannandosi la Org_1 stessa al pagamento delle somme dovute a tale titolo, nella misura indicata in ricorso o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via d'equità, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla debenza.
Spese e competenze di lite rifuse.
PARTE RESISTENTE
Nel merito: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal ricorrente nei confronti di CP_2
[...]
In via riconvenzionale: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza del credito di nei confronti del CP_2 sig. per l'importo di euro 3.731,81 a titolo di retribuzione per straordinari svolti e Controparte_1 già pagati, condannare il sig. al pagamento in favore di ella somma CP_1 Controparte_2 di € 3.731,81, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per le causali di cui alla domanda riconvenzionale, oltre rivalutazione ed interessi dal 20 gennaio 2021 sino al saldo.
In ogni caso: con vittoria di diritti, di onorari e di spese di giudizio.
In via istruttoria:
Si ribadiscono le richieste istruttorie contenute nella memoria di costituzione da intendersi qui integralmente riprodotte.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. Omesso il fatto per brevità e dandosi come integralmente richiamati per relationem gli atti delle parti.
La causa è stata istruita su base documentale e mediante conferimento di un incarico peritale, sfociato in una relazione che, seguita anche da un'integrazione peritale, risulta complessivamente chiara, precisa ed esaustiva, svolta con rigore tecnico e nel rispetto dei dovuti criteri logici, anche laddove il consulente ha puntualmente replicato alle osservazioni tecniche di parte.
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È pacifico che in sede di assunzione al sig. sia stata riconosciuta una retribuzione di £. CP_1
2.445.090 (pari ad € 1.262,68), oltre a un superminimo di £.750.000 (= € 387,34) e a un compenso forfettario per lo straordinario reso pari a £ 1.000.000 (= € 516,46).
Nel contratto del 19 luglio 1999 si legge che “la somma di £.750.000 lorde a titolo di superminimo può essere assorbita, sino a concorrenza, in ogni caso di variazione di qualsiasi componente della retribuzione, comprese le “una tantum” per rinnovo contrattuale ed in caso di passaggio di livello.
L'assorbimento non opererà sulle seguenti voci: indennità di contingenza e scatti di anzianità”.
Il ricorrente ha anche dedotto come, in occasione del trasferimento nella sede più lontana di Ponzano, ottenne, dal 2009, i seguenti benefit: “un'auto aziendale in uso personale gratuito, (segnatamente, una vettura Ford “Fiesta” diesel 1.4. targata DZ341NX presa a noleggio), con dotazione di carta carburanti
e tessera per le tratte autostradali, i cui oneri erano interamente a carico del Datore di lavoro”. Org_1
Ritiene questo Giudice l'infondatezza delle pretese creditorie del ricorrente in ordine all'uso dell'auto aziendale e al rimborso dei buoni ristorante.
È circostanza incontestata che, nei documenti dai quali è dato desumere il regolamento contrattuale inter partes, non vi è menzione di entrambi i benefici e che, di fatto, il ricorrente fruì di auto aziendale (oltre che di scheda carburante e tessera viacard) dal 2009 al dicembre 2013, e ottenne il rimborso dei buoni pasto fino al giugno 2019 (usufruendo in seguito solo di una convenzione presso un ristorante).
In tale contesto, in difetto di espressa pattuizione contrattuale (neppure da ritenersi eterointegrata da prassi o da consuetudini aziendali, essendo pacifico che tali concessioni avevano natura individuale) e, dunque, in difetto di idonei riscontri circa specifici accordi cui attribuire valenza di fatto costitutivo del preteso obbligo corrispettivo, può affermarsi che entrambe le prestazioni vennero effettuate per decisione unilaterale del datore di lavoro, sì da essere entrambe revocabili ad nutum, e che, semmai vi fu idoneo accordo (non provato nell'odierna sede in ossequio alla regola generale di
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