Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 312

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 312
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 312
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Senna Parte_1 C.F._1 Lodigiana (LO) in Via A. Manzoni n. 7;
nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 anzo entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi del Foro di Lodi.
Con la seguente figlia: ata a Piacenza il 13.06.2023. Persona_1

FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità g o ia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso entrambi, in considerazione della su ne paritetica del tempo, ma con residenza presso la madre.
La figlia minore, infatti, trascorrerà settimane alterne con il padre e con la madre.
Nella settimana in cui non permarrà con il padre/la madre, l'altro genitore potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo.
2) Le festività natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza Per_1 compreso tra il 23/1 /12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e Santo Stefano.
A partire dal Natale 2024, la prima settimana verrà trascorsa dalla figlia con il padre, la seconda con la madre, e così alternativamente a partire dall'anno successivo.
- Le festività pasquali: verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le altre festività (Santo Patrono, 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra i genitori.
- Per quanto attiene le vacanze estive: la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore.
Suddetto periodo verrà deciso entro il mese di maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
- I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme il compleanno della figlia.
3) La casa di convivenza di proprietà esclusiva del signor rimarrà allo stesso che l'abiterà con la
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