Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 312
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Testo completo
N. R.G. 2869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Senna Parte_1 C.F._1 Lodigiana (LO) in Via A. Manzoni n. 7;
nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 anzo entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi del Foro di Lodi.
Con la seguente figlia: ata a Piacenza il 13.06.2023. Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità g o ia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso entrambi, in considerazione della su ne paritetica del tempo, ma con residenza presso la madre.
La figlia minore, infatti, trascorrerà settimane alterne con il padre e con la madre.
Nella settimana in cui non permarrà con il padre/la madre, l'altro genitore potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo.
2) Le festività natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza Per_1 compreso tra il 23/1 /12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e Santo Stefano.
A partire dal Natale 2024, la prima settimana verrà trascorsa dalla figlia con il padre, la seconda con la madre, e così alternativamente a partire dall'anno successivo.
- Le festività pasquali: verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le altre festività (Santo Patrono, 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra i genitori.
- Per quanto attiene le vacanze estive: la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore.
Suddetto periodo verrà deciso entro il mese di maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
- I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme il compleanno della figlia.
3) La casa di convivenza di proprietà esclusiva del signor rimarrà allo stesso che l'abiterà con la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Senna Parte_1 C.F._1 Lodigiana (LO) in Via A. Manzoni n. 7;
nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 anzo entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Marina Motta e Giada Maria Invernizzi del Foro di Lodi.
Con la seguente figlia: ata a Piacenza il 13.06.2023. Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità g o ia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso entrambi, in considerazione della su ne paritetica del tempo, ma con residenza presso la madre.
La figlia minore, infatti, trascorrerà settimane alterne con il padre e con la madre.
Nella settimana in cui non permarrà con il padre/la madre, l'altro genitore potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo.
2) Le festività natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore il periodo di vacanza Per_1 compreso tra il 23/1 /12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01, con alternanza della giornata di Natale e Santo Stefano.
A partire dal Natale 2024, la prima settimana verrà trascorsa dalla figlia con il padre, la seconda con la madre, e così alternativamente a partire dall'anno successivo.
- Le festività pasquali: verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le altre festività (Santo Patrono, 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza fra i genitori.
- Per quanto attiene le vacanze estive: la figlia trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore.
Suddetto periodo verrà deciso entro il mese di maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
- I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme il compleanno della figlia.
3) La casa di convivenza di proprietà esclusiva del signor rimarrà allo stesso che l'abiterà con la
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