Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 712

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 712
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 712
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. 1409 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pagnin per la parte convenuta Avv. Ruberto
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza
mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale
motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante
deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la
seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1409 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato
il 06/09/2023
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. NASTARI DOMENICO
Contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RUBERTO GIOVANNI e dell'avv. CONTI MARIA
GIOVANNA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.9.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano di
svolgere mansioni di macchinisti ( e ) e di capotreno/capo Per_1 Per_2
servizi treno ( e ) e lamentavano di percepire durante le Pt_1 Pt_2
ferie una retribuzione inferiore a quella ordinaria, in quanto non erano
1
riconosciute alcune indennità da ritenersi intrinsecamente connesse alla
propria funzione, e segnatamente:
- compenso assenza dalla residenza;

- indennità di maneggio denaro e provvigioni per vendita titoli di viaggio a
bordo treno;

- indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria;

- indennità per scorta vetture eccedenti;

avendo la giurisprudenza di merito ritenuto corretto calcolare tali voci sulla
media dei compensi percepiti dai lavoratori nei 12 mesi precedenti ciascun
periodo di ferie godute: i ricorrenti avevano ricavato la media dell'indennità
percepite nei 12 mesi dividendola per i giorni di presenze effettiva, da
moltiplicare per i giorni di ferie effettivamente goduti.
Hanno formulato le seguenti conclusioni:.
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e dell'art. 31 comma 6 del c.c.n.l. del 2012 e dell'art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da
corrispondere durante le ferie, della voce:
“compenso assenza dalla residenza”, sia per il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista;
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 15 comma 3 del c. aziend. del 2003 e dell'art. 14 comma 3 c. aziend. del

2012 e dell'art. 14 comma 3 del c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le
ferie, delle voci:
“indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura forfettaria, sia per
il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista,
“indennità per scorta vetture eccedenti”, per il capo treno / capo servizi
treno, provvigioni per irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori e per
2 biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti
vendita diretta e indiretta, per il capo treno / capo servizi treno;

e/o accertare e dichiarare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla
retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva, in base alla mansione svolta, delle predette voci (quella di “indennità di utilizzazione professionale” anche oltre la misura forfettaria), calcolate assumendo
come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media
così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi
percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione delle
ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso
periodo;
differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla

sottrazione tra il descritto valore sulla media dei dodici mesi precedenti
(minuendo) ed il valore forfettario corrisposto (sottraendo);
e, per l'effetto,

condannare ad applicare la retribuzione dei giorni di ferie come CP_1
sopra definita ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate
e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, adottando
come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media
calcolata sui dodici mesi precedenti calcolata come sopra;
differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono

date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra il descritto
valore sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore
forfettario corrisposto (sottraendo);
oltre ad interessi e rivalutazione

monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso spese e competenze di lite

integralmente rifuse.
si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
delle pretese dei ricorrenti ed in via preliminare ha eccepito
3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova. Sempre in via preliminare ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione in relazione
ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il
quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto. Nel merito ha rilevato che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36 Cost.,
negando il computo delle indennità sopra richiamate ed allegando a
sostegno giurisprudenza di segno contrario rispetto a quella citata dai
ricorrenti
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice ha fissato
l'udienza di discussione con termine per note difensive
All'udienza del 14.11.2024 tenutasi con le modalità previste dall'art. 127
bis c.p.c. le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha pronunciato
sentenza mediante lettura e deposito del dispositivo e contestuale
motivazione
***
Si richiamano, con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità della presente
causa, le motivazioni della sentenza di questo Tribunale (est. dott.
Cucchetto) n. 706/2023 pubbl. il 17.4.2024
Le domande attoree sono da accogliersi nei sensi che verranno precisati, richiamandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le recenti pronunce rese in materia dalla Suprema Corte (Cass.
26.6.2023 n.18160/2023;
id. Cass. nn.19663, 19711, 9716 depositate il
11.7.2023).
La Corte di Cassazione, con le ricordate pronunce, ha stabilito i principi a
cui si deve attenere il giudice di merito nel valutare la rispondenza ai
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parametri fissati dall art. 7 della direttiva n. 88/2003 delle modalità di
computo della retribuzione corrisposta ai macchinisti e in genere al
personale di bordo nel periodo di ferie:


7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare

durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla
interpretazione data dalla Corte di Giustizia dellUnione Europea la quale,
sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie
annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003
si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
«deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il
lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e
altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello
retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del
lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della
retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore
dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti
a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo
effettivo, anche per unefficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in
questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).


7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha

ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie
5 annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono
state codificate, per
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