Trib. Vicenza, sentenza 16/09/2024, n. 1578

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 16/09/2024, n. 1578
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1578
Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6858/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Antonio Picardi - Presidente rel. dott.ssa Vittoria Cuogo - Giudice dott. Ludovico Rossi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 10.10.2018 al n. 6858/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 04.10.2018 da
AL SO AR, c.f. [...], nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
FRIGOTTO, del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in San Bonifacio
(VR) - Corso Venezia n.112/b, come da mandato in calce all'atto di citazione.
attrice contro
AL SO NO, c.f. [...], nato a [...] il 16.01.1963, residente
a Selva di EL (VI), in Via Molino n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta CAVAZZA, del
Foro di ZA, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in ZA - Corso Palladio n.
114, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
e contro
1 AL SO OR, c.f. [...], nata a [...] il [...], residente a [...]. convenuta contumace
In punto: altri istituti relativi alle successioni.
All'udienza del 31.01.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE
1) Accertarsi e dichiararsi in capo all'attrice DA SO IA la qualità di erede legittima, per la quota di
1/3, dei defunti IT DA e DA SO VA, deceduti il 6.12.2010 e l'1.11.2011.
2) Dichiararsi tenuto e condannarsi DA SO NO a restituire in favore dell'eredità le somme indebitamente prelevate dal c/c n. 00018123 presso BPV e dal Libretto Postale n. 000025959348, pari nel periodo 2009-2012 ad € 185.734,00 oltre interessi sino al saldo o il diverso importo, maggiore o minore, risultante da istruttoria.
IN SUBORDINE
3) Per la denegata e contestata ipotesi in cui si ritenesse provata una donazione, anche indiretta, a favore di DA SO NO, delle somme del c/c n. 0001823 presso Banca PO di ZA (BPV) –
Filiale di EL VI e del Libretto Postale n. 000025959348 (non risultante da atto pubblico), dichiararsi tenuto e condannarsi lo stesso DA SO NO a conferire per collazione alle coeredi DA
SO IA e DA SO FL le suddette somme prelevate dal c/c n. 00018123 presso BPV e dal
Libretto Postale n. 000025959348, pari, nel periodo 2009-2012, ad € 185.734,00, oltre interessi sino al saldo.
4) In ulteriore subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al soprastante punto
3, accertarsi e dichiararsi la lesione della quota di legittima spettante all'attrice DA SO IA, pari a
2/9, in conseguenza della (contestata) donazione di cui al punto soprastante e disporsi la riduzione della stessa ai sensi degli artt. 553 e ss. ovvero dichiararsi la nullità, anche per mancanza di atto pubblico, e in ogni caso dichiararsi l'inefficacia della suddetta (contestata) donazione, con conseguente accertamento dell'obbligo di DA SO NO di restituzione della stessa in favore dell'eredità.
IN OGNI CASO
5) Previo accertamento della consistenza del patrimonio ereditario come sopra individuato, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi DA SO IA, DA SO NO e DA SO FL e
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determinare le quote spettanti a ciascun erede per successione legittima, pari ad 1/3 ciascuno, se del caso con imputazione, anche per collazione, alla quota di DA SO NO di quanto risultasse a lui donato o comunque da lui dovuto all'eredità e/o alle coeredi, entro i limiti della sua quota di successione legittima (1/3).
6) Conseguentemente, dichiararsi tenuto e condannarsi DA SO NO a restituire e versare all'attrice
DA SO IA la quota di 1/3 del patrimonio ereditario di spettanza di quest'ultima e in ogni caso la quota di 1/3 delle somme prelevate dal c/c n. 00018123 presso BPV e dal Libretto Postale n.
000025959348, pari ad € 61.911,33, o l'eventuale diverso importo, anche maggiore, che risulterà alla stessa dovuto secondo la sua quota di successione legittima, oltre interessi sino al saldo.
7) Respingersi ogni e qualsiasi domanda ed eccezione avversaria.
8) Vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
9) a) Pur ritenendo le domande attoree già provate, per l'eventualità di ritenuta necessità di ulteriore istruttoria, si ribadiscono le istanze istruttorie formulate per DA SO IA in memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c.
dell'8.4.2019 e non ancora ammesse, e in particolare le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di C.T.U. di cui ai punti 4) b) e c) (pagg. 8 e 9).
b) Si ribadisce l'opposizione all'istanza ex art. 210 c.p.c. contenuta nella memoria 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di
DA SO NO, in quanto inammissibile e irrilevante per i motivi già illustrati in memoria ex art. 183 c. 6
n. 3 c.p.c.
attorea del 17.4.2019, nonché l'opposizione ad ogni ulteriore istanza istruttoria avversaria.
c) Si ribadisce la già sollevata eccezione d'incapacità o in subordine di inattendibilità della teste AJ
CA (già convivente e poi moglie del convenuto DA SO NO in comunione legale) in quanto avente interesse in causa per i motivi illustrati in memoria 183 c. 6 n. 3 c.p.c. attorea del 17.4.2019 e all'udienza 12.10.2021.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA

1. Per l'eventualità di ritenuta necessità di ulteriore istruttoria, si ribadiscono le istanze istruttorie formulate per NO DA SO in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non ancora ammesse.
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2. Per l'eventualità di ritenuta necessità di ulteriore istruttoria il patrocinio del signor DA SO NO si oppone agli ordini di esibizione proposti da controparte per le motivazioni già esposte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato (inviato per la notifica) in data 04.10.2018, la sig.ra IA DA SO conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale i sigg.ri NO DA SO e FL DA SO, rappresentando:
- di essere erede legittima, con i fratelli NO e FL (odierni convenuti), dei genitori IT DA e
DA SO VA (deceduti rispettivamente il 06.12.2010 e l'01.11.2021);

- che DA SO VA era titolare in vita, tra l'altro, di un c/c n. 0001823, presso la Banca PO di
ZA (BPV) - Filiale di EL VI, cointestato con DA SO NO, e di un libretto postale n.
00025959348, cointestato con DA SO NO e IT DA, depositi in realtà cointestati fiduciariamente a DA SO NO, unico figlio convivente, al fine di assistere nella gestione i genitori anziani, senza che in realtà il figlio avesse mai contribuito alla relativa provvista;

- che il c/c n. 0001823 presso BPV veniva alimentato esclusivamente con le pensioni di DA SO
VA (€ 1.600,00/1.700,00 mensili circa) e di IT DA (€ 450,00 mensili circa);

- che il libretto postale n. 00025959348 venne aperto il 14.11.2006 con la provvista di due libretti (n.
12938659 e n. 20118546), a loro volta alimentati con denaro di DA SO VA;

- che DA SO NO era da sempre titolare di un proprio c/c (n. 0240988 presso BPV, Filiale di
EL VI), ove veniva accreditato il suo stipendio;

- che sul c/c presso BPV n. 0001823 risultavano domiciliate tutte le spese per utenze dell'abitazione familiare, in cui viveva anche DA SO NO, che dunque venivano interamente pagate da DA SO
VA con addebito bancario;

- che DA SO VA e la moglie conducevano una vita modesta, sostenendo spese molto contenute;

- che nondimeno, all'apertura della successione di DA SO VA, i risparmi dello stesso e della moglie risultavano praticamente azzerati;

- che da un esame degli estratti conto risultava che DA SO NO avesse prelevato i risparmi in denaro dei genitori prima della loro morte, prelevando almeno € 185.734,00 (€ 93.117,00 dal libretto postale ed
€ 92.617,00 dal c/c n. 0001823 ) solo tra il 2009 ed il 2012;

4
- che non risultando un'autorizzazione di DA SO VA e IT DA, né una destinazione di contanti a favore di questi ultimi, i prelievi non risultavano giustificati e dovevano quindi ritenersi indebiti, di modo che risultava un credito dell'eredità di DA SO VA e IT DA verso
DA SO NO per la restituzione delle somme dal medesimo indebitamente prelevate dai patrimoni dei de cuius, pari a complessivi € 185.734,00 oltre interessi;

- che, intendendo rivendicare la quota di spettanza del patrimonio di entrambi i genitori, e conseguentemente anche le somme dovute dal coerede DA SO NO a favore dell'eredità, l'attrice aveva promosso una mediazione avverso il fratello e la sorella,
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