Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2024, n. 1715
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa R C, all'udienza del 03 luglio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2482/2014 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to P D C, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
, rappresentati difesi dall'avv.to A B, come in atti Persona_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2014 presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione lavoro, il ricorrente esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, dall'anno 1978 al mese di dicembre 2011, alle dipendenze del sig. , titolare dell'omonima ditta individuale Persona_1 esercente attività di lavorazione e commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, con sede legale in Carinola (CE) alla Via IV Novembre;
- che dall'anno 2007 all'anno 2011 l'attività lavorativa prestata si basava su contratti full-time a tempo determinato rinnovati ogni anno, con qualifica di bracciante agricolo stagionale e con errata attribuzione del V livello di cui al C.C.L. “Operai agricoli florovivaisti della Provincia di Caserta”;
- di essere stato adibito, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, alle mansioni di bracciante agricolo e di fattore presso la sede operativa della ditta;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 05:00 alle ore 21:00/22:00 nel periodo da maggio a settembre;
dalle ore 07:00 alle ore 16:00 nei periodi da aprile a maggio e da ottobre a dicembre;
- di aver lavorato, dunque, per circa 10/13 ore giornaliere, ben oltre le trentanove ore settimanali contrattualmente previste, con un giorno di riposo stabilito durante la settimana;
- di non aver goduto di ferie durante l'intera durata del rapporto e di aver prestato attività lavorativa in giorni festivi;
- che le disposizioni specifiche circa l'attività da svolgere venivano impartite direttamente dal resistente;
- di essersi occupato, nello specifico, dell'organizzazione del lavoro giornaliero dell'azienda, sia per quanto concerne il personale necessario alle attività giornaliere, sia per i macchinari e le attrezzature agricole di proprietà del In particolare, di CP_1 aver atteso al mattino in azienda gli altri operai, per poi recarsi insieme agli stessi presso
i luoghi di lavoro siti nel comune di Carinola e nei comuni limitrofi;
di essersi occupato della raccolta di frutta, dell'approntamento e della coltivazione dei fondi, della manutenzione di macchinari agricoli di proprietà del sig. di aver organizzato CP_1 tutto quanto necessario per la raccolta e/o lavorazione dei fondi agricoli per il giorno successivo al termine della giornata lavorativa degli altri operai, in una fascia oraria che andava dalle ore 16:00 circa alle ore 22:00, previo incarico del resistente;
- che non è mai stato conteggiato nella retribuzione giornaliera/mensile il cd. “terzo elemento”, e cioè la maggiorazione del 30,44 % della paga spettante agli operai agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, così come previsto dal C.C.L.
Provinciale – Settore Agricolo, all'art. 27, 3° comma;
- di non aver mai percepito le competenze di fine rapporto, i ratei di mensilità supplementari, le indennità per ferie, festività e permessi non goduti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo riconoscimento dello svolgimento delle mansioni suddette, la condanna del resistente, titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 11.653,35 a titolo di spettanze
e differenze retributive, di cui € 2.398,81 a titolo di T.F.R, nel caso di applicazione del
4° livello del C.C.L. operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2008-2011, nonché al pagamento delle ferie e permessi residui alla data delle dimissioni volontarie.
In via subordinata, salvo gravame, chiedeva la condanna del resistente al pagamento in suo favore di quella somma maggiore o minore determinata anche a seguito di CTU tecnico-contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, mediante il deposito della memoria di costituzione, nella quale contestava integralmente quanto dedotto nel ricorso introduttivo eccependo, anzitutto, l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, essendo decorso più di un anno dal tentativo di conciliazione senza che parte ricorrente abbia depositato gli atti relativi alla conciliazione;
faceva rilevare la prescrizione degli anni contributivi e retributivi richiesti da parte ricorrente e la nullità del ricorso giacché non conteneva in allegato il contratto di lavoro relativo alle richieste espresse.
Sosteneva che il ricorrente era stato sempre regolarmente assunto, con contratto a tempo determinato rinnovato ogni anno, come si usa in agricoltura, per esigenze lavorative aziendali e che per il lavoro svolto era stato regolarmente inquadrato con la mansione giusta e la corrispondente retribuzione, usufruendo anche, per il periodo di mancato lavoro, della dovuta indennità di disoccupazione da parte dell . Rilevava che,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa R C, all'udienza del 03 luglio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2482/2014 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to P D C, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
, rappresentati difesi dall'avv.to A B, come in atti Persona_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2014 presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione lavoro, il ricorrente esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, dall'anno 1978 al mese di dicembre 2011, alle dipendenze del sig. , titolare dell'omonima ditta individuale Persona_1 esercente attività di lavorazione e commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, con sede legale in Carinola (CE) alla Via IV Novembre;
- che dall'anno 2007 all'anno 2011 l'attività lavorativa prestata si basava su contratti full-time a tempo determinato rinnovati ogni anno, con qualifica di bracciante agricolo stagionale e con errata attribuzione del V livello di cui al C.C.L. “Operai agricoli florovivaisti della Provincia di Caserta”;
- di essere stato adibito, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, alle mansioni di bracciante agricolo e di fattore presso la sede operativa della ditta;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 05:00 alle ore 21:00/22:00 nel periodo da maggio a settembre;
dalle ore 07:00 alle ore 16:00 nei periodi da aprile a maggio e da ottobre a dicembre;
- di aver lavorato, dunque, per circa 10/13 ore giornaliere, ben oltre le trentanove ore settimanali contrattualmente previste, con un giorno di riposo stabilito durante la settimana;
- di non aver goduto di ferie durante l'intera durata del rapporto e di aver prestato attività lavorativa in giorni festivi;
- che le disposizioni specifiche circa l'attività da svolgere venivano impartite direttamente dal resistente;
- di essersi occupato, nello specifico, dell'organizzazione del lavoro giornaliero dell'azienda, sia per quanto concerne il personale necessario alle attività giornaliere, sia per i macchinari e le attrezzature agricole di proprietà del In particolare, di CP_1 aver atteso al mattino in azienda gli altri operai, per poi recarsi insieme agli stessi presso
i luoghi di lavoro siti nel comune di Carinola e nei comuni limitrofi;
di essersi occupato della raccolta di frutta, dell'approntamento e della coltivazione dei fondi, della manutenzione di macchinari agricoli di proprietà del sig. di aver organizzato CP_1 tutto quanto necessario per la raccolta e/o lavorazione dei fondi agricoli per il giorno successivo al termine della giornata lavorativa degli altri operai, in una fascia oraria che andava dalle ore 16:00 circa alle ore 22:00, previo incarico del resistente;
- che non è mai stato conteggiato nella retribuzione giornaliera/mensile il cd. “terzo elemento”, e cioè la maggiorazione del 30,44 % della paga spettante agli operai agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, così come previsto dal C.C.L.
Provinciale – Settore Agricolo, all'art. 27, 3° comma;
- di non aver mai percepito le competenze di fine rapporto, i ratei di mensilità supplementari, le indennità per ferie, festività e permessi non goduti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo riconoscimento dello svolgimento delle mansioni suddette, la condanna del resistente, titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 11.653,35 a titolo di spettanze
e differenze retributive, di cui € 2.398,81 a titolo di T.F.R, nel caso di applicazione del
4° livello del C.C.L. operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta 2008-2011, nonché al pagamento delle ferie e permessi residui alla data delle dimissioni volontarie.
In via subordinata, salvo gravame, chiedeva la condanna del resistente al pagamento in suo favore di quella somma maggiore o minore determinata anche a seguito di CTU tecnico-contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, mediante il deposito della memoria di costituzione, nella quale contestava integralmente quanto dedotto nel ricorso introduttivo eccependo, anzitutto, l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, essendo decorso più di un anno dal tentativo di conciliazione senza che parte ricorrente abbia depositato gli atti relativi alla conciliazione;
faceva rilevare la prescrizione degli anni contributivi e retributivi richiesti da parte ricorrente e la nullità del ricorso giacché non conteneva in allegato il contratto di lavoro relativo alle richieste espresse.
Sosteneva che il ricorrente era stato sempre regolarmente assunto, con contratto a tempo determinato rinnovato ogni anno, come si usa in agricoltura, per esigenze lavorative aziendali e che per il lavoro svolto era stato regolarmente inquadrato con la mansione giusta e la corrispondente retribuzione, usufruendo anche, per il periodo di mancato lavoro, della dovuta indennità di disoccupazione da parte dell . Rilevava che,
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