Trib. Trapani, sentenza 26/06/2024, n. 402
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Testo completo
N. 2239 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. M P in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. C S e Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc. e Controparte_2
, CF/p.iva
[...]
in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione – Indennità professionale CIRL
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere «inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. ed in quanto tale è stato assunto negli anni dagli Assessorati resistenti, con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Trapani con la mansione di operaio agricolo»;
- di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista, dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;Ravvisando una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir 70/99 CE, nella parte in cui il detto emolumento non viene erogato ai dipendenti a tempo determinato “comparabili”, ha chiesto la condanna dell'Assessorato resistente al pagamento dell'emolumento in oggetto.
1
Si è costituito in giudizio l' il Controparte_1 quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente mai lavorato nel proprio organico.
E' invece rimasto contumace l' Controparte_2
.
[...]
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, posto che dagli atti non emerge Controparte_1
l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo fra lo stesso e il ricorrente.
In punto di diritto, il ricorso è fondato.
Come ben argomentato dal Tribunale di Palermo in varie occasioni (ex multis, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, è stata più volte oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;13.9.2007, causa C- 307/05, Del ;8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
2
C302/11 e C305/11, Valenza;7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). In applicazione di tali coordinate, è evidente che l'art. 11 del CIRL 2001 e l'art. 4 del CIRL 2017, nella parte in cui riservano l'indennità professionale mensile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato, si pongono in antitesi rispetto al diritto comunitario.
Non sembra infatti cogliere nel segno la difesa dell'Assessorato, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente. Tale circostanza, cioè, può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Tali “giustificazioni obiettive” di un differente trattamento retributivo nulla hanno a che vedere con le “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti” di cui alla clausola 5 dell'Accordo Quadro, che invece riguardano tutt'altro profilo (ossia, la legittimità o meno dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro). Sul punto, cfr. Cass. n. 23869/2016. In definitiva, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Neppure possono avere rilevanza, come vorrebbe l'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, si deve ritenere che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 1 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario.
3
In ordine alla prescrizione del credito, va detto che l'eccezione è stata sollevata dall'Assessorato costituito in giudizio non dal datore di lavoro. Posto che l'art. 2939 cc. afferma che “la prescrizione può essere opposta …e da chiunque vi ha interesse”, escluso che l' abbia interesse ad eccepire Controparte_1
l'estinzione del diritto del ricorrente, si deve ritenere che l'eccezione sia tamquam non esset. In ordine al quantum debeatur, poi, va ricordato che, dopo i primi 16 anni, la disposizione del prevede una sorta di cristallizzazione del quantum CP_3 mensilmente dovuto.
Piuttosto, va detto che, dalla documentazione in atti, non vi è traccia del rapporto lavorativo in questione anteriormente al 15.5.2018. L'attestato di servizio depositato, infatti, contempla solo il periodo di tempo successivo a tale data. Dall'estratto contributivo in atti, poi, non si evince l'esistenza del rapporto in questione.
La domanda va quindi accolta solo con riferimento al periodo dal 15 maggio 2018 in poi. L' va condannato al pagamento Controparte_2 dell'indennità professionale di cui all'art. 4 CIRL 2017 per il periodo dal maggio 2018 al 29.8.2023 (ultima data menzionata nell'attestazione di servizio), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al saldo. In ordine al quantum, poi, va ricordato che, dopo i primi 16 anni, la disposizione del
prevede una sorta di cristallizzazione del quantum mensilmente dovuto. CP_3
Le spese di lite, nei rapporti fra il ricorrente e l' Controparte_2
, vanno compensate nella misura di 1/3, attesa l'infondatezza della
[...] domanda principale. Per la quota residua, attesa la fondatezza della domanda subordinata, seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto dello svolgimento delle attività di studio, introduzione e decisione della controversia. Vanno invece poste a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dall'
[...]
, attesa la fondatezza dell'eccezione preliminare articolata in Controparte_1 memoria. In ordine a queste ultime, va applicata una decurtazione del 20% ai sensi dell'art. 152-bis d. att. Cpc., e non va computata l'IVA né la CPA.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. M P in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. C S e Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa ex art. 417-bis cpc. e Controparte_2
, CF/p.iva
[...]
in persona del legale rappresentante P.IVA_2
Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione – Indennità professionale CIRL
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere «inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. mod. ed int. ed in quanto tale è stato assunto negli anni dagli Assessorati resistenti, con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Trapani con la mansione di operaio agricolo»;
- di non aver mai percepito l'indennità professionale prevista, dall'art. 11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 del CIRL 2017, per i soli dipendenti a tempo indeterminato;Ravvisando una violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir 70/99 CE, nella parte in cui il detto emolumento non viene erogato ai dipendenti a tempo determinato “comparabili”, ha chiesto la condanna dell'Assessorato resistente al pagamento dell'emolumento in oggetto.
1
Si è costituito in giudizio l' il Controparte_1 quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente mai lavorato nel proprio organico.
E' invece rimasto contumace l' Controparte_2
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[...]
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, posto che dagli atti non emerge Controparte_1
l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo fra lo stesso e il ricorrente.
In punto di diritto, il ricorso è fondato.
Come ben argomentato dal Tribunale di Palermo in varie occasioni (ex multis, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE, è stata più volte oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;13.9.2007, causa C- 307/05, Del ;8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
2
C302/11 e C305/11, Valenza;7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). In applicazione di tali coordinate, è evidente che l'art. 11 del CIRL 2001 e l'art. 4 del CIRL 2017, nella parte in cui riservano l'indennità professionale mensile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato, si pongono in antitesi rispetto al diritto comunitario.
Non sembra infatti cogliere nel segno la difesa dell'Assessorato, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente. Tale circostanza, cioè, può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Tali “giustificazioni obiettive” di un differente trattamento retributivo nulla hanno a che vedere con le “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti” di cui alla clausola 5 dell'Accordo Quadro, che invece riguardano tutt'altro profilo (ossia, la legittimità o meno dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro). Sul punto, cfr. Cass. n. 23869/2016. In definitiva, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità.
Neppure possono avere rilevanza, come vorrebbe l'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, si deve ritenere che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 1 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario.
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In ordine alla prescrizione del credito, va detto che l'eccezione è stata sollevata dall'Assessorato costituito in giudizio non dal datore di lavoro. Posto che l'art. 2939 cc. afferma che “la prescrizione può essere opposta …e da chiunque vi ha interesse”, escluso che l' abbia interesse ad eccepire Controparte_1
l'estinzione del diritto del ricorrente, si deve ritenere che l'eccezione sia tamquam non esset. In ordine al quantum debeatur, poi, va ricordato che, dopo i primi 16 anni, la disposizione del prevede una sorta di cristallizzazione del quantum CP_3 mensilmente dovuto.
Piuttosto, va detto che, dalla documentazione in atti, non vi è traccia del rapporto lavorativo in questione anteriormente al 15.5.2018. L'attestato di servizio depositato, infatti, contempla solo il periodo di tempo successivo a tale data. Dall'estratto contributivo in atti, poi, non si evince l'esistenza del rapporto in questione.
La domanda va quindi accolta solo con riferimento al periodo dal 15 maggio 2018 in poi. L' va condannato al pagamento Controparte_2 dell'indennità professionale di cui all'art. 4 CIRL 2017 per il periodo dal maggio 2018 al 29.8.2023 (ultima data menzionata nell'attestazione di servizio), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei singoli crediti fino al saldo. In ordine al quantum, poi, va ricordato che, dopo i primi 16 anni, la disposizione del
prevede una sorta di cristallizzazione del quantum mensilmente dovuto. CP_3
Le spese di lite, nei rapporti fra il ricorrente e l' Controparte_2
, vanno compensate nella misura di 1/3, attesa l'infondatezza della
[...] domanda principale. Per la quota residua, attesa la fondatezza della domanda subordinata, seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto dello svolgimento delle attività di studio, introduzione e decisione della controversia. Vanno invece poste a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dall'
[...]
, attesa la fondatezza dell'eccezione preliminare articolata in Controparte_1 memoria. In ordine a queste ultime, va applicata una decurtazione del 20% ai sensi dell'art. 152-bis d. att. Cpc., e non va computata l'IVA né la CPA.
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